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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27441/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha dichiarato inammissibili le domande di detenzione domiciliare e di semilibertà e ha rigettato l'affidamento in prova. I motivi di ricorso erano: (1) errata applicazione dell'art. 50 Ord. pen. perché la semilibertà sarebbe ammissibile anche senza l'espiazione dei due terzi della pena trattandosi di pena entro il limite per l'affidamento in prova e non rientrante nella prima fascia dell'art. 4-bis; (2) vizio nell'esclusione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, perché il ricorrente aveva già espiazione della quota di pena relativa all'aggravante dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90; (3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 47 Ord. pen. rispetto al rigetto dell'affidamento in prova, in presenza di buona condotta durante gli arresti domiciliari.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso solo in parte: ha annullato con rinvio l'ordinanza limitatamente alla richiesta di semilibertà, ritenendo fondata la censura sull'interpretazione dell'art. 50 Ord. pen. (semilibertà "surrogatoria" ammissibile anche per reati indicati nei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, se sussistono gli altri requisiti). Ha invece respinto i motivi relativi alla detenzione domiciliare e all'affidamento in prova: corretta la declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter per reato ostativo previsto in art. 4-bis (non è possibile "sciogliere" il reato unico per considerare espiazione separata dell'aggravante), e corretto il rigetto dell'affidamento in prova perché ben motivato con riferimento a precedenti, informazioni di polizia e mancanza di impegno trattamentale. Conseguentemente la pronuncia è annullatoria con rinvio solo per la semilibertà, e il Tribunale di sorveglianza di Napoli dovrà riesaminare la domanda alla luce del principio di diritto indicato.

Norme richiamate

  • art. 50 Ord. pen.

    comma 2, terzo periodo; comma 1, comma 5

    La Corte interpreta il terzo periodo del comma 2 come disposizione che consente la "semilibertà surrogatoria" (ammissibile prima dell'espiazione della metà della pena) anche quando la condanna riguarda reati indicati nei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, purché ricorrano gli altri requisiti previsti dalla norma; dunque non va automaticamente richiesto il tempo minimo di espiazione di due terzi salvo per i reati di prima fascia del comma 1 dell'art. 4-bis.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    La domanda di detenzione domiciliare è inammissibile per i reati "ostativi" indicati dall'art. 4-bis; non è possibile considerare espiazione separata della sola quota attribuibile all'aggravante quando si tratta di un unico reato comprensivo dell'aggravante.

  • art. 47 Ord. pen.

    Regole di ammissibilità dell'affidamento in prova al servizio sociale: misura discrezionale basata su giudizio prognostico circa il reinserimento; può essere respinta sulla base di precedenti, pendenze, informazioni di polizia e mancanza di adesione al percorso trattamentale.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    commi 1, 1-ter e 1-quater

    Individua i reati "ostativi" ai benefici penitenziari, distinguendo prima fascia (comma 1) da fattispecie di seconda fascia (commi 1-ter e 1-quater). La Corte rileva che il terzo periodo del comma 2 dell'art. 50 esclude dalla semilibertà surrogatoria solo i reati del comma 1 (prima fascia), non automaticamente quelli dei commi 1-ter e 1-quater.

  • art. 73 e art. 80, comma 2 d.P.R. 309/90

    Il reato contestato (traffico/detenzione di stupefacenti con aggravante di ingente quantità -- art. 80, comma 2) è ricompreso nell'art. 4-bis, comma 1-ter (seconda fascia): ciò incide sull'ammissibilità delle misure alternative secondo l'interpretazione fornita.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 74/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 50 che impediva la semilibertà provvisoria nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2; fornisce base per intendere la "semilibertà surrogatoria" come applicabile anche nei casi regolati dal terzo periodo.

  • legge 23 aprile 2009, n. 35 e legge 15 luglio 2009, n. 94

    Rilevano per la riscrittura coordinata dell'art. 4-bis e per l'adeguamento dell'art. 50; la modifica testuale ha determinato la necessità di interpretare il terzo periodo del comma 2 dell'art. 50 rispetto alle diverse fasce dell'art. 4-bis.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata per i motivi di ricorso in cassazione (censura per violazione di legge e vizio di motivazione).

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di riproduzione dei motivi di ricorso in cassazione (contenuto della decisione di merito e limiti procedurali).

Massime di principio

  • La "semilibertà surrogatoria" (terzo periodo del comma 2 dell'art. 50 Ord. pen.) può essere concessa anche quando la condanna riguarda reati indicati nei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, purché ricorrano gli altri requisiti normativi: non è sempre necessario aver esppiato metà o due terzi della pena per questi reati.
  • La detenzione domiciliare disciplinata dall'art. 47-ter resta inammissibile per i reati ostativi indicati in art. 4-bis; non è consentito "scomporre" un unico titolo di condanna comprensivo di aggravante per considerare separatamente l'espiazione della sola parte relativa all'aggravante.
  • L'affidamento in prova al servizio sociale è misura discrezionale fondata su un giudizio prognostico: può essere legittimamente negato anche in presenza di buona condotta carceraria se informazioni di polizia, precedenti o mancanza di impegno trattamentale mostrano una personalità o un rischio residuo che non rendono ragionevole la previsione di reinserimento.
  • In ricorsi di legittimità il giudice di cassazione controlla la corretta interpretazione e applicazione delle norme e la motivazione in diritto, ma non sostituisce il giudizio di merito sui fatti: le valutazioni prognostiche e di fatto rimangono in gran parte di competenza del giudice di merito salvo vizio motivazionale o illegittimità di diritto.
  • Quando la normativa è stata modificata o ricomposta (es. riscritture dell'art. 4-bis e adeguamenti dell'art. 50), è necessario un approccio interpretativo che consideri il dato letterale e il coordinamento sistematico delle norme e, se necessario, le pronunce costituzionali che incidono sull'ambito di applicazione delle misure alternative.

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