Cassazione Civile, Ordinanza n. 29182/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un docente di scuola pubblica volta a ottenere il pagamento dell’indennità di sostituzione del dirigente scolastico per gli anni dal 2008 al 2011 e dell’indennità connessa all’incarico di collaboratore-vicario in reggenza per l’anno scolastico 2011/2012. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione, salvo la sola regolazione delle spese del primo grado. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del CCNL scuola 1994/1997, dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012 e dell’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, sostenendo che la disciplina sopravvenuta avesse superato la figura del vicario e ricondotto i docenti incaricati di collaborazione alle sole collaborazioni retribuibili con fondi di istituto; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le sostituzioni si erano verificate solo nei periodi di ferie estive e quindi non potevano integrare mansioni superiori idonee a fondare il diritto alle indennità richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la liquidazione dell’indennità di vicario del reggente e dell’indennità di sostituzione del dirigente nella misura riconosciuta dalla Corte territoriale. Ha affermato che il collaboratore del reggente deve essere ricondotto alla figura del collaboratore del dirigente scolastico ex art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 e che la retribuzione spetta, di regola, solo a carico dei fondi di istituto; il diritto alle indennità ulteriori per sostituzione può sorgere soltanto se ricorrano i presupposti di effettivo svolgimento di mansioni superiori con carattere di prevalenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la domanda alla luce dei principi di diritto enunciati, compresa la rilevanza del fatto che le sostituzioni si sarebbero svolte nei periodi di ferie estive.
Norme richiamate
art. 69 CCNL comparto scuola 1994/1997
L’indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza non opera automaticamente dopo la disciplina successiva; la sua persistenza va letta alla luce delle sopravvenienze normative e contrattuali, nei limiti in cui restino previste o siano compatibili con il sistema vigente.
art. 14, comma 2, d.l. n. 95 del 2012
Norma di interpretazione autentica che conferma che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o funzioni vicarie, anche se con esonero o semiesonero, e che il compenso è solo accessorio e a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria della specifica istituzione scolastica.
art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Il dirigente scolastico può avvalersi di docenti cui delegare specifici compiti; tali docenti sono qualificati come collaboratori del dirigente e non come titolari di mansioni superiori o funzioni vicarie, salvo i casi in cui in concreto si realizzi una supplenza piena con carattere di prevalenza.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
L’attribuzione temporanea di mansioni superiori è ammessa solo in presenza di oggettive esigenze di servizio; la sostituzione per ferie è espressamente esclusa quale ipotesi idonea, di per sé, a fondare il diritto alla retribuzione per mansioni superiori.
art. 88, comma 2, lettera f), CCNL comparto scuola 16 novembre 2007
Le attività di collaborazione del docente delegato sono remunerabili esclusivamente con i fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica.
Richiamato per rinvio alla motivazione di precedenti conformi, valorizzata come base interpretativa del sistema.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel sistema scolastico, la figura del "vicario" del dirigente non conserva autonoma rilevanza retributiva se la disciplina collettiva e la normativa sopravvenuta riconducono l’attività alla più generale figura del collaboratore del dirigente.
- La delega ai docenti di compiti organizzativi o amministrativi non integra automaticamente mansioni superiori o funzioni vicarie; per ottenere la retribuzione propria delle mansioni superiori occorre dimostrare una supplenza piena del dirigente o del reggente, con prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale delle funzioni svolte.
- La sostituzione del dirigente o di altro dipendente di livello superiore durante il periodo di ferie non è, di regola, fonte di diritto all’indennità per mansioni superiori, poiché la legge esclude espressamente l’assenza per ferie quale presupposto sufficiente a tal fine.
- Le indennità storicamente connesse a funzioni superiori, direzione o reggenza non possono essere riconosciute oltre i limiti in cui la normativa o la contrattazione vigente le abbiano espressamente mantenute o ricollegate a fattispecie ancora operanti.
- Quando una controversia riguarda compensi accessori del personale scolastico per attività di collaborazione con la dirigenza, il giudice deve distinguere tra mera collaborazione retribuibile con fondi di istituto e vero svolgimento di mansioni superiori, ai fini dell’eventuale spettanza di emolumenti aggiuntivi.
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