Cassazione Civile, Ordinanza n. 34592/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa dalla curatela fallimentare per ottenere l'inefficacia della vendita di otto automezzi effettuata da una società poi fallita in favore di una concessionaria di veicoli industriali, con richiesta di condanna di quest'ultima al pagamento del controvalore dei beni. La concessionaria ha resistito sostenendo, tra l'altro, che il prezzo non fosse dovuto integralmente perché operava una compensazione con un proprio credito verso altra società del medesimo gruppo, e che non vi fosse consapevolezza dello stato di insolvenza né pregiudizio per i creditori. Dopo il rigetto dell'appello, la concessionaria ha proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. deducendo tre errori di fatto: 1) la corte avrebbe ignorato documenti che attestavano la permanenza nel patrimonio della venditrice di altri dieci automezzi, così escludendo l'eventus damni; 2) avrebbe errato nel valorizzare il bilancio di esercizio relativo all'anno 2017 per inferirne la conoscibilità della situazione patrimoniale della venditrice; 3) avrebbe trascurato una risultanza documentale del bilancio 2007 (attrezzature e parco automezzi) che, secondo la ricorrente, smentiva la ricostruzione dei fatti. La Corte di appello ha rigettato la revocazione e la società ha impugnato tale decisione per cassazione con tre motivi, tutti imperniati su asseriti vizi di motivazione e violazioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando motivazione apodittica, apparente o incongrua e una erronea ricostruzione del fatto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi perché non descrivevano un vero errore di fatto revocatorio, ma miravano piuttosto a ottenere un riesame del merito, dei documenti e della valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha osservato che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o sull'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia. Le doglianze sulla presenza di ulteriori automezzi, sulla rilevanza del bilancio e sulla quantificazione del prezzo erano invece censure fattuali e valutative. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in favore dello Stato per l'ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
la revocazione è ammissibile solo se la decisione è fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è esclusa, oppure sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente provata, e sempre che il fatto non sia stato controverso nel giudizio
il motivo di ricorso non può tradursi in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove, ma solo denunciare un vizio nei limiti del controllo sulla motivazione
richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso che la decisione impugnata fosse meramente apparente o priva del minimo costituzionale di motivazione
la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente e non apodittica
richiamato quale base dell'azione revocatoria esercitata dalla curatela insieme all'art. 2901 c.c.
richiamato quale fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, utilizzata nel caso insieme all'azione fallimentare
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
artt. 133 e 144 t.u. spese di giustizia
richiamati per la liquidazione delle spese in favore dello Stato in presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato con riferimento alla terza memoria depositata in primo grado contenente i documenti invocati dalla ricorrente
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la sentenza si fondi su un fatto positivamente escluso dagli atti o su un fatto esistente ma ritenuto inesistente, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non integra errore di fatto revocatorio la censura che, sotto l'apparenza del vizio revocatorio, miri in realtà a contestare la valutazione dei documenti o a sollecitare una diversa ricostruzione del merito.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il compendio istruttorio: il controllo della Cassazione riguarda la correttezza giuridica e la tenuta logico-formale della motivazione, non la scelta tra diverse letture del materiale probatorio.
- La motivazione è censurabile per apparenza solo quando manchi del tutto o sia inferiore al minimo costituzionale; non basta che il ricorrente la ritenga incongrua o non condivisibile.
- Nell'azione revocatoria, ai fini dell'eventus damni e del consilium fraudis possono assumere rilievo plurime circostanze convergenti, non essendo necessaria la prova di un solo elemento isolato.
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