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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14384/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di una banca di un credito vantato da una società finanziaria pubblica, con riconoscimento del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998. La corte d’appello aveva ritenuto privilegiati sia il credito restitutorio immediatamente esigibile verso la banca garante, a seguito dell’escussione della garanzia prestata per finanziamenti pubblici revocati, sia il credito già ammesso con riserva e poi divenuto certo per la sopravvenuta revoca dei finanziamenti, escludendo che il privilegio operasse solo quando la revoca dipendesse da condotte abusive o dolose dell’impresa beneficiaria. La banca ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: violazione degli artt. 9, commi 4 e 5, e 7, comma 2, d.lgs. n. 123/1998, nonché dell’art. 3, comma 8, l. n. 99/2009; violazione dell’art. 9, commi 4 e 5, d.lgs. n. 123/1998; violazione dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 e dell’art. 2745 c.c.; violazione dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998, degli artt. 2749 c.c. e 55 l.fall. In sostanza, la ricorrente contestava l’estensione del privilegio al credito verso il fideiussore, alla pretesa condizionata e agli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure sul privilegio, perché ha rilevato d’ufficio che il ricorso era tardivo. In base alla disciplina applicabile alla liquidazione coatta amministrativa bancaria, la sentenza d’appello era soggetta a ricorso per cassazione entro trenta giorni; poiché la sentenza era stata notificata il 12/9/2019 e il ricorso notificato solo il 7/11/2019, il termine era ampiamente spirato. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 4 e 5, d.lgs. n. 123/1998

    La corte d’appello aveva interpretato la norma nel senso che il privilegio assiste i crediti restitutori connessi a finanziamenti pubblici revocati anche quando siano fatti valere contro il fideiussore e a prescindere dal tipo di inadempimento che ha determinato la revoca, purché imputabile al soggetto finanziato.

  • art. 7, comma 2, d.lgs. n. 123/1998

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della denunciata violazione, ma non esaminato nel merito per la tardività del ricorso.

  • art. 3, comma 8, l. n. 99/2009

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; non vi è decisione di merito sul suo contenuto per il rilievo assorbente dell’inammissibilità.

  • art. 2745 c.c.

    Invocato per contestare la natura e l’estensione del privilegio; non esaminato nel merito.

  • art. 2749 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di interessi garantiti dal privilegio; non esaminato nel merito.

  • art. 55 l.fall.

    Richiamato nel quarto motivo; non esaminato nel merito.

  • art. 80, comma 6, d.lgs. n. 385/1993

    Conferma che la liquidazione coatta amministrativa delle banche è sottratta alla disciplina comune e regolata dalle norme speciali del testo unico bancario.

  • art. 88, commi 1 e 2, d.lgs. n. 385/1993

    Nella versione applicabile ratione temporis, prevede l’appello contro le sentenze del tribunale e il termine dimezzato per il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello.

  • art. 3, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, d.lgs. n. 181/2015

    Disposizioni transitorie richiamate per individuare la disciplina applicabile alle procedure di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

  • art. 87 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato quale base del ricorso per cassazione previsto dalla disciplina speciale delle procedure bancarie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente di dare atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali bancarie soggette a disciplina speciale, il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello può essere dimezzato rispetto al termine ordinario; il rispetto del termine è preliminare e assorbente rispetto a ogni censura di merito.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine speciale applicabile, la Corte deve dichiararne l’inammissibilità senza esaminare i motivi sostanziali.
  • Nell’individuazione del regime impugnatorio delle procedure di liquidazione coatta amministrativa bancarie occorre applicare la normativa speciale del testo unico bancario e le relative disposizioni transitorie per i procedimenti pendenti.
  • Quando l’inammissibilità del ricorso è dichiarata, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere gravata dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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