Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04675/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da una società di telecomunicazioni per il pagamento di somme dovute in forza di due contratti "Multibusiness", relative a servizi di telecomunicazione, noleggio, manutenzione e riscatto di apparati TACS e GSM, oltre al riscatto di apparecchi radiomobili e sim card. La società convenuta ha contestato la debenza dell'importo richiesto, sostenendo che le fatture fossero nulle per indeterminatezza del credito e che il credito effettivo fosse inferiore a quello azionato; ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'omessa regolarizzazione dei pagamenti effettuati in acconto e dal mancato conguaglio tra traffico prepagato e traffico effettivamente sviluppato. Il Tribunale ha accolto solo in parte la domanda principale e ha rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo provato il credito della società attrice sulla base dei tabulati telefonici e applicando l'art. 1193 c.c. al pagamento effettuato senza imputazione specifica. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento delle prove e errata lettura dei tabulati e delle risultanze documentali; 2) violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c. per asserita violazione del giudicato interno e ultrapetizione, in particolare sulla decorrenza del credito e sull'imputazione del pagamento; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione solo apparente e mancata considerazione delle deduzioni dell'appellante; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c. per aver la Corte d'appello ritenuto inammissibile il terzo motivo di appello per difetto di specificità, salvo poi esaminarlo nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che comunque non fossero integrati i presupposti del denunciato travisamento della prova, anche per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. Quanto al secondo motivo, ha escluso la violazione del giudicato interno e l'ultrapetizione, osservando che la Corte territoriale non aveva mutato il petitum ma si era limitata a interpretare il contenuto della decisione di primo grado e che la data del pagamento non era decisiva, essendo rilevante la mancata imputazione specifica da parte del debitore. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché non articolava un vizio motivazionale autonomo, ma una mera sintesi delle critiche precedenti, senza assolvere la funzione del motivo di ricorso. Sul quarto motivo, la Corte ha richiamato i principi sulla specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. e sull'esame diretto degli atti in cassazione per gli errori in procedendo, ma ha confermato che l'appello era generico perché non indicava specificamente quali inadempimenti della controparte fossero stati provati né quali danni ne fossero derivati; pertanto, correttamente il giudice d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame sul punto. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di travisamento della prova non può tradursi in una diversa lettura del materiale probatorio, che resta preclusa in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Il vizio non è configurabile quando si sollecita una rivalutazione del contenuto delle prove e non l'utilizzazione di prove inesistenti o del tutto incompatibili con gli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state ritenute in parte di merito e quindi inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice interpreta la domanda e il titolo del credito entro i limiti del thema decidendum originario.

  • art. 329 c.p.c.

    Il giudicato interno non si forma su punti che risultano specificamente devoluti con l'impugnazione o che non sono decisivi per la decisione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente è inammissibile se si risolve in una mera riproposizione di critiche eterogenee alla sentenza impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere critiche specifiche e argomentate rispetto alla decisione di primo grado; non basta richiamare genericamente errori di fatto o di diritto o documenti senza puntuale illustrazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione i motivi di censura, senza demandare alla Corte la ricostruzione delle doglianze.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Occorre specificare e localizzare gli atti e i documenti rilevanti, trascrivendone essenzialmente il contenuto utile alla censura.

  • art. 1193 c.c.

    In mancanza di imputazione specifica del pagamento da parte del debitore, il pagamento può essere imputato alla fattura più risalente.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

    Dà luogo, in caso di inammissibilità, ai presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste del travisamento della prova, salvo il caso di utilizzo di prove inesistenti o ontologicamente incompatibili con gli atti di causa.
  • Il giudicato interno e il vizio di ultrapetizione non sussistono quando il giudice di merito si limita a interpretare la domanda e il contenuto delle prove già introdotte, senza alterare il petitum o la causa petendi.
  • Il pagamento non specificamente imputato dal debitore può essere allocato dal creditore secondo i criteri di legge, con possibile imputazione alla posta più antica.
  • L'appello è ammissibile solo se contiene censure puntuali, specifiche e argomentate contro la sentenza di primo grado; la mera riproposizione di contestazioni generiche o la richiesta al giudice di rinvenire d'ufficio la prova mancante non soddisfa l'art. 342 c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere autosufficiente, chiaro e specificamente riferito agli atti e documenti richiamati; non è sufficiente una sintesi indistinta di doglianze eterogenee o il rinvio generico alla documentazione di causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteInadempimentoMoraMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.