Cassazione Civile, Ordinanza n. 33209/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per eccessiva durata di una procedura fallimentare, proposta da una creditrice ammessa al passivo. La Corte d'appello aveva liquidato in suo favore il danno non patrimoniale e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento. Il Ministero ha impugnato il decreto sostenendo, con il primo motivo, che il pregiudizio non fosse indennizzabile perché il credito era rimasto insoddisfatto in una procedura incapiente e la creditrice era consapevole dell'assenza di attivo, con conseguente irrilevanza della durata del procedimento; ha inoltre censurato la determinazione del valore della causa. Con il secondo motivo ha dedotto motivazione apparente o contraddittoria sull'insussistenza del pregiudizio, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso l'applicazione della presunzione di non indennizzabilità prevista per le pretese irrisorie senza un'adeguata motivazione. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale, censurando la liquidazione delle spese, poiché la Corte d'appello aveva riconosciuto i compensi solo per le prime due fasi del giudizio di opposizione, omettendo quelli per la fase istruttoria e per quella decisionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Ministero, ritenendo infondati entrambi i motivi: il valore della causa ai fini dell'equa riparazione va commisurato alla domanda proposta nel giudizio presupposto e non all'effettivo riparto finale, mentre la presunzione di insussistenza del pregiudizio per pretesa irrisoria non era applicabile, trattandosi di credito tutt'altro che esiguo. Ha invece accolto il ricorso incidentale della creditrice, affermando che nel giudizio di equa riparazione spettano anche i compensi per la fase istruttoria e per la fase decisionale quando le relative attività siano ricomprese nelle fasi tabellari previste dal D.M. n. 55/2014. Decidendo nel merito, ha integrato il decreto impugnato liquidando ulteriori somme per tali fasi e ha condannato il Ministero anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 3
Il valore della causa, ai fini della liquidazione dell'equa riparazione, va individuato secondo il criterio dell'importo richiesto nel processo presupposto, in via analogica agli artt. 10 e ss. c.p.c.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-sexies, lett. g)
La pretesa o il valore della causa irrisori fanno presumere insussistente il pregiudizio da irragionevole durata, ma il correttivo delle condizioni personali opera solo se la posta in gioco è effettivamente esigua.
cod. proc. civ., artt. 10 e ss.
Sono richiamati come criterio analogico per determinare il valore della causa ai fini dell'equa riparazione.
La motivazione non è apparente se il giudice esplicita, anche sinteticamente, la ragione dell'esclusione della non significatività della pretesa.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Sono i vizi dedotti nei motivi di ricorso principale e incidentale.
Richiamati in tema di regolamentazione delle spese del giudizio di opposizione e di legittimità.
Richiamato quale parametro generale per la liquidazione dei compensi professionali.
D.M. Giustizia n. 55/2014, art. 4, comma 5, lett. c) e d)
Le fasi istruttoria/trattazione e decisionale comprendono attività che giustificano il relativo compenso, anche se la fase istruttoria si risolve in attività documentale o di trattazione.
CEDU, art. 35, comma 3, lett. b), come modificato dal Protocollo n. 14
La disciplina interna sulla pretesa irrisoria è letta in continuità con il principio de minimis e con la soglia minima di gravità elaborata dalla giurisprudenza convenzionale.
Protocollo n. 14 alla CEDU, art. 12
Richiamato per il parametro della soglia minima di gravità della posta in gioco.
Consente alla Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per durata irragionevole di una procedura concorsuale, il valore della causa si determina avendo riguardo all'importo della pretesa azionata nel procedimento presupposto, non a quanto il creditore abbia poi effettivamente recuperato o al fatto che la procedura sia incapiente.
- La mancata soddisfazione del credito nel fallimento e la consapevolezza del creditore circa le scarse probabilità di riparto non escludono, di per sé, il pregiudizio da irragionevole durata del processo, perché il danno si collega alla protrazione non ragionevole della procedura.
- La presunzione di insussistenza del pregiudizio per irrisorietà della pretesa opera solo quando la posta in gioco sia effettivamente minima; se il credito supera la soglia di esiguità, non è necessario valorizzare ulteriori condizioni personali della parte per negare il ristoro.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando, applicando correttamente i criteri normativi e giurisprudenziali sulla posta in gioco, dia conto del perché la pretesa non possa dirsi irrisoria o bagatellare.
- Nel giudizio di equa riparazione, la liquidazione dei compensi professionali deve considerare anche le fasi istruttoria/trattazione e decisionale quando le attività svolte rientrino nelle corrispondenti voci tabellari del D.M. n. 55/2014; l'assenza di istruttoria in senso stretto non esclude automaticamente il relativo compenso.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può integrare il dispositivo del provvedimento impugnato decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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