Cassazione Civile, Ordinanza n. 31464/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una persona fisica contro un Comune, assumendo che un incidente occorso in una via comunale fosse stato causato dal dissesto della sede stradale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento. In cassazione il ricorrente ha impugnato l’ordinanza della Corte d’appello con un solo motivo, contestando il rigetto nel merito; nella memoria ha anche sostenuto che, per effetto della disciplina transitoria del d.lgs. n. 149/2022, non si sarebbe applicato il termine di sessanta giorni per il ricorso per cassazione contro l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. La Corte ha rilevato che nel ricorso non era indicato se l’ordinanza fosse stata comunicata o notificata, né quando, sicché non era dimostrata la tempestività del ricorso; ha inoltre affermato che, per i giudizi pendenti prima del 28 febbraio 2023, continua ad applicarsi integralmente la disciplina del filtro in appello, compreso il termine breve di sessanta giorni. Ha poi chiarito che l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. è autonomamente impugnabile solo per vizi propri processuali, non per censure di merito, che nella specie non erano state dedotte.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto innanzitutto che il ricorrente non avesse assolto all’onere di allegare gli elementi necessari a dimostrare la tempestività del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., non avendo indicato comunicazione/notificazione e relative date. In ogni caso, ha affermato che il ricorso era diretto solo a censurare il merito della decisione di rigetto della domanda risarcitoria, mentre contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello sono deducibili soltanto vizi propri dell’ordinanza, costituenti violazioni processuali. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese, oltre alle somme liquidate a titolo di sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’ordinanza di appello può dichiarare inammissibile l’impugnazione quando questa non abbia ragionevole probabilità di essere accolta.
Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello è soggetto al termine breve di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione; l’impugnazione ordinaria è rivolta, di regola, contro la sentenza di primo grado, salvo vizi propri dell’ordinanza.
Il termine breve decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, oppure dalla sua notificazione se avvenuta prima della comunicazione.
Il termine lungo opera solo se mancano sia la comunicazione sia la notificazione dell’ordinanza impugnata.
La Corte richiama la proposta di definizione accelerata del ricorso.
Indica la trattazione in camera di consiglio.
Regola la decisione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
La Corte ha ravvisato i presupposti per la condanna per responsabilità processuale aggravata, liquidando una somma in favore della controparte e una in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
art. 35, commi 1 e 4, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023; per i procedimenti pendenti continua ad applicarsi la disciplina previgente, inclusi gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
Cass. n. 20852/2018
Richiamata per il principio secondo cui il ricorrente deve allegare la mancata comunicazione e la mancata notificazione per invocare il termine lungo.
Cass. n. 12988/2019
Richiamata per il medesimo principio sulla prova della tempestività del ricorso ex art. 348-ter c.p.c.
Cass., Sez. U, n. 1914 del 02/02/2016
L’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ex art. 111 Cost., se si denunciano vizi attinenti al merito; sono deducibili solo vizi propri processuali.
Massime di principio
- Chi impugna in cassazione un’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. deve allegare e dimostrare gli elementi da cui dipende la tempestività del ricorso, indicando se e quando l’ordinanza sia stata comunicata o notificata.
- Per i giudizi di merito già pendenti prima della data di entrata in vigore della riforma, la disciplina del filtro in appello resta integralmente applicabile, compresi i termini speciali per il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di inammissibilità.
- L’ordinanza che dichiara inammissibile l’appello per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento non è, di regola, autonomamente ricorribile per contestare il merito della decisione; sono ammissibili soltanto censure relative a vizi propri dell’ordinanza, cioè violazioni della legge processuale.
- Il termine lungo per impugnare opera solo se risultano assenti sia la comunicazione sia la notificazione dell’atto impugnato; in mancanza di tali allegazioni, il ricorso proposto oltre sessanta giorni è tardivo.
- La deduzione di censure attinenti esclusivamente al merito, avverso un provvedimento che chiude il giudizio di appello per filtro, non consente di superare l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
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