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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15685/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per occupazione arbitraria di alloggio popolare lamentando: (1) errore nella qualificazione e nella determinazione della pena, sostenendo che il reato sarebbe "istantaneo con effetti permanenti" cessato al rilascio dell'alloggio il 21/10/2019 e quindi sarebbe dovuta applicare la disciplina normativa più favorevole anteriore al D.L. n.113/2018; (2) omissione o manifesta illogicità della motivazione rispetto alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., visto lo stato di incensuratezza e l'assenza di precedenti di analoga indole.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha condiviso l'orientamento che considera il delitto di invasione di edifici (art. 633 c.p.) di natura permanente quando l'occupazione perdura nel tempo, con conseguente decorrenza della prescrizione dal momento del cessare dell'occupazione; di conseguenza è stata ritenuta corretta l'applicazione della disciplina introdotta dal D.L. n.113/2018 (pena congiunta) perché l'occupazione si è protratta fino al 2019. Sull'art.131-bis, la Corte ha escluso la causa di non punibilità non per la natura del reato ma per le specifiche circostanze (occupazione pluriennale e gravità del danno) valorizzate nella motivazione di merito. Pertanto la sentenza di condanna del Tribunale (8 mesi di reclusione e 80 euro di multa) confermata in appello è stata mantenuta e il ricorso è stato dichiarato infondato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    La Corte ha interpretato il reato di invasione di edifici come delitto che può avere natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo e limita stabilmente il godimento del bene; la decorrenza della prescrizione, e la valutazione sulla causa di non punibilità, va quindi riferita al momento del cessare dell'occupazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa quando l'offesa è perdurante o il danno è grave; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'occupazione pluriennale e le modalità di fatto impedivano l'applicazione dell'art.131-bis.

  • D.L. n. 113 del 2018

    La modifica normativa che ha introdotto la pena "congiunta" per l'occupazione è stata considerata applicabile perché l'occupazione si è protratta fino a data successiva alle modifiche; quindi non è stata possibile l'applicazione di una disciplina più favorevole anteriore.

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Richiamato ai fini di sintesi dei motivi di ricorso (usage procedurale): i motivi sono stati riassunti ai sensi della disposizione per la trattazione in Cassazione.

  • art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.

    La Corte ha dichiarato il ricorso infondato ai sensi di questa norma, che disciplina le decisioni di rigetto per i motivi di cassazione valutati.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    In base a questa norma la declaratoria di infondatezza del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La qualificazione dell'occupazione abusiva come reato "permanente" dipende dalla protrazione della condotta: finché l'occupazione non cessa permane l'offesa al bene e la prescrizione non decorre; perciò per stabilire la normativa applicabile occorre fissare con precisione la data del rilascio
  • Se l'occupazione è duratura e causa un danno continuato al titolare del bene, è difficile ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art.131-bis); la tenuità è più facilmente riconosciuta per condotte episodiche, di modesta gravità e con danno minimo e non protratto
  • Per valutare quale disciplina penale sia applicabile (norma previgente o successiva), il momento decisivo è quello della cessazione della condotta permanente: se la condotta perdura fino a dopo una modifica legislativa sfavorevole al reo, quella modifica potrà essere applicata
  • In Cassazione la sindacabilità delle valutazioni sui fatti è limitata: il giudice di legittimità controlla la corretta interpretazione del diritto e la logicità della motivazione, non è sede per riconsiderare liberamente la valutazione delle prove e delle circostanze fattuali
  • Anche quando la difesa invoca condizioni personali favorevoli (es. incensuratezza), è necessario dimostrare che tali circostanze effettivamente attenuino la gravità del fatto e il danno arrecato per ottenere misure più favorevoli o la causa di non punibilità

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