Cassazione Civile, Ordinanza n. 21198/2021 del 23/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un conto corrente intestato a una società poi dichiarata fallita. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda del fallimento volta a far dichiarare inefficaci, ai sensi della legge fallimentare, gli accrediti affluiti sul conto dopo la dichiarazione di fallimento, respingendo invece la domanda relativa ai pagamenti eseguiti dalla banca, su delega della fallita e con provvista esistente sul conto al momento del fallimento, in favore di terzi creditori. In appello principale il fallimento ha ottenuto la riforma della decisione: la corte territoriale ha ritenuto che, sciolto il rapporto di conto corrente ex art. 78 l. fall., il curatore avesse diritto alla restituzione di tutto il saldo attivo esistente alla data del fallimento, senza detrazione dei pagamenti effettuati dalla banca, qualificati come privi di causa verso la massa; la banca è stata quindi condannata a restituire anche la differenza tra il saldo attivo originario e quanto già restituito. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., sostenendo che l’appello del fallimento fosse inammissibile per difetto di specificità; 2) violazione degli artt. 42, 44 e 16 ult. co. l. fall. e 2193 c.c., deducendo che i pagamenti e gli addebiti avrebbero dovuto restare fuori dall’inefficacia perché anteriori all’iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese e perché la buona fede del terzo dovrebbe rilevare; 3) violazione degli artt. 42, 44 e 78 l. fall. e dell’art. 1729 c.c., lamentando una duplicazione dell’obbligo restitutorio e sostenendo che il curatore potesse chiedere solo il saldo attivo netto, oltre a invocare la disciplina del mandatario che agisce prima di conoscere l’estinzione del mandato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto dell’atto di appello, impedendo il controllo sulla dedotta specificità dei motivi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non aggrediva specificamente la ratio della decisione impugnata, pretendeva di superare un orientamento giurisprudenziale consolidato senza apportare nuovi argomenti e introduceva un fatto non dedotto in appello. Ha respinto il terzo motivo nella parte in cui denunciava una doppia condanna, chiarendo che la corte di merito aveva liquidato solo il saldo attivo esistente alla data del fallimento, sommato alle rimesse successive, senza duplicazioni; lo ha invece dichiarato inammissibile nella parte in cui introduceva questioni nuove non esaminate nei gradi di merito. La banca è stata condannata anche alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato come norma che attribuisce alla massa e al curatore la disponibilità delle somme riferibili al fallito secondo il regime fallimentare, nel contesto della richiesta restitutoria verso la banca.
Interpretato nel senso che gli atti/pagamenti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento e riferiti a somme nella disponibilità del fallito sono inefficaci verso la massa, senza che la buona fede del terzo o la mancata iscrizione della sentenza nel registro delle imprese escludano gli effetti del fallimento nel regime applicabile ratione temporis.
Richiamato per affermare che lo scioglimento del rapporto di conto corrente in corso al fallimento legittima il curatore a pretendere il versamento delle somme ancora esistenti a credito del fallito alla data del fallimento.
La Corte ne esclude l’applicazione retroattiva ai fallimenti dichiarati prima della riforma del 2007.
Invocato dalla ricorrente come principio generale di opponibilità ai terzi delle iscrizioni, ma non ritenuto idoneo a superare la disciplina fallimentare previgente.
Richiesto un appello contenente specifiche censure; in cassazione il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non riportava il contenuto dell’atto di gravame.
Richiamato solo nel motivo di ricorso per censurare la decisione sull’ammissibilità dell’appello.
L’eccezione di improcedibilità è stata respinta perché la copia della sentenza impugnata era stata depositata con attestazione di conformità all’originale informatico.
Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché non offriva elementi nuovi idonei a mutare la giurisprudenza consolidata.
Invocato per analogia sul tema degli atti compiuti prima della conoscenza dell’estinzione del mandato, ma considerato estraneo o nuovo rispetto al thema decidendum di merito.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione che denunci un error in procedendo, il ricorrente deve comunque indicare in modo specifico i fatti processuali rilevanti e riportare il contenuto degli atti su cui fonda la censura; non è sufficiente demandare alla Corte un autonomo esame integrale del fascicolo.
- L’atto di appello è inammissibile solo se il ricorrente in cassazione dimostra concretamente, riproducendo e confrontando i passaggi rilevanti, la mancanza di specificità dei motivi; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
- Nel regime fallimentare previgente, gli effetti della sentenza dichiarativa decorrono dalla pubblicazione e sono opponibili ai terzi anche se di buona fede, senza che la mancata iscrizione nel registro delle imprese possa elidere gli effetti della dichiarazione di fallimento nei rapporti considerati.
- Quando il conto corrente è coinvolto nel fallimento, il curatore può pretendere la restituzione delle somme che risultano a credito del fallito alla data del fallimento e delle rimesse successive, ma l’obbligo restitutorio della banca non può eccedere le somme effettivamente ricevute, evitando duplicazioni sul medesimo importo.
- In sede di legittimità non possono essere introdotti per la prima volta temi nuovi di fatto o di diritto che non abbiano formato oggetto del giudizio di merito, pena l’inammissibilità del motivo.
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