Cassazione Civile, Ordinanza n. 21623/2021 del 28/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (possessori)
La controversia
La controversia nasce da una lite possessoria relativa a una tettoia con portone di accesso, che secondo i ricorrenti sarebbe stata resa inutilizzabile dall'apposizione, da parte dei resistenti, di una fioriera e di una scala in muratura nella zona antistante il portone. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda possessoria, ordinando la rimozione della fioriera e poi l'arretramento della scala, e aveva anche condannato i convenuti al risarcimento del danno, quantificato in primo grado in euro 26.150. La Corte d'appello aveva invece ridotto il risarcimento, escludendo il danno da fermo tecnico dell'autovettura e l'incidenza dell'assicurazione e della tassa di circolazione, ritenendo che il veicolo fosse stato radato e quindi non destinato alla circolazione, e limitando a sei mesi il danno da mancato utilizzo della tettoia sulla base di un valore locativo di euro 200 mensili. I ricorrenti principali hanno censurato tale quantificazione, sostenendo che lo spoglio era durato dall'8 ottobre 2007 al 16 settembre 2008 e che, quindi, il danno per la tettoia andava commisurato all'intero periodo di inutilizzabilità; hanno inoltre contestato il mancato riconoscimento del fermo tecnico e dei costi assicurativi e di circolazione, nonché la decorrenza degli interessi solo dalla sentenza. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale, deducendo asseriti vizi di ultrapetizione e di motivazione sulla voce di danno relativa alla tettoia e sulla ricostruzione fattuale circa la radiazione del veicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso principale: ha ritenuto fondati i primi due motivi solo nella parte in cui la Corte territoriale aveva quantificato il danno per il mancato utilizzo della tettoia per un periodo di sei mesi, nonostante dallo stesso testo della sentenza d'appello risultasse una protrazione dello spoglio dal 2 ottobre 2007 al 16 settembre 2008; ha inoltre accolto il terzo motivo, affermando che gli interessi legali sul risarcimento da fatto illecito decorrono dal momento del verificarsi del danno e non dalla sentenza. Sono invece state respinte le censure sul fermo tecnico e sui costi del veicolo, perché basate su una valutazione di fatto insindacabile in cassazione circa la radiazione dell'auto. Il ricorso incidentale è stato rigettato: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché l'appello aveva riaperto il thema decidendum anche sulla quantificazione del danno; il secondo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del fatto. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, che dovrà rideterminare il danno e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla tutela possessoria e sullo spoglio, quale fondamento della pretesa azionata
richiamato come fondamento della domanda risarcitoria da fatto illecito
invocato per censurare l'asserita mancanza o contraddittorietà della motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che, sotto tale veste, miravano a un nuovo esame dei fatti
richiamato nel ricorso incidentale per dedurre ultrapetizione
richiamato nel ricorso incidentale per dedurre ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai limiti dell'appello
richiamato insieme all'art. 1224 c.c. per sostenere che il debitore in mora debba corrispondere gli accessori dal momento del danno
la Corte ha applicato il principio per cui, nel risarcimento da fatto illecito, gli interessi sulla somma liquidata decorrono dal giorno del fatto dannoso e non dalla sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente incidentale in caso di soccombenza
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel medesimo contesto del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è censurabile la quantificazione del danno quando il giudice di merito, pur avendo correttamente individuato il criterio di liquidazione, lo applichi in modo incoerente con la durata effettivamente accertata dell'illecito o dello spoglio.
- Nel risarcimento del danno da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma liquidata decorrono dal momento in cui il danno si verifica, perché devono reintegrare anche il pregiudizio da ritardo nella disponibilità del denaro.
- Le doglianze che, formalmente veicolate come violazione di legge o vizi motivazionali, mirano in realtà a una nuova valutazione del fatto sono inammissibili in cassazione.
- La censura di ultrapetizione è infondata quando l'appello ha riaperto la cognizione sulla quantificazione complessiva del danno e il giudice di secondo grado si è pronunciato entro i limiti devoluti.
- La valutazione di circostanze fattuali come la radiazione di un veicolo e la conseguente esclusione di alcune voci di danno non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non meramente apparente.
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