Cassazione Civile, Ordinanza n. 09208/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che aveva prestato attività sanitaria e di assistenza per un lungo periodo in favore di un comune sosteneva che il rapporto, svolto dal 1978 al 2009, fosse in realtà di natura parasubordinata: egli deduceva di avere progressivamente assunto funzioni di responsabile sanitario, con compiti di organizzazione del servizio e del personale medico, e di essere stato assoggettato al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'amministrazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che si trattasse di mera consulenza per l'organizzazione e il coordinamento dell'assistenza sanitaria nelle RSA, con attività medica di corsia solo rara e saltuaria, e che mancassero i presupposti della subordinazione/parasubordinazione. In Cassazione il ricorrente denunciava erronea qualificazione del rapporto come libero-professionale anziché parasubordinato, illogicità e contraddittorietà della motivazione e carenza di connessione tra premesse e conclusioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano generici e non specifici, perché non indicavano in modo puntuale le norme violate né confrontavano il contenuto precettivo delle norme con le affermazioni della sentenza impugnata; inoltre le censure miravano in sostanza a contestare la ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito. Quanto alle doglianze sulla motivazione, la Corte ha ricordato che, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa/incomprensibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla Corte d'appello per escludere che un rapporto di libera collaborazione potesse essere trasformato in rapporto di lavoro parasubordinato nel pubblico impiego.
Parametro per verificare la sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa/parasubordinata; nel caso concreto è stata esclusa la ricorrenza dei relativi presupposti.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'atto di ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, con indicazione delle norme asseritamente violate e confronto con la sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge richiede l'indicazione delle norme violate e la dimostrazione del contrasto tra precetto normativo e ratio decidendi della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente censure di mera contraddittorietà o insufficienza, salvo i casi-limite di motivazione mancante o apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
La Corte richiama il "minimo costituzionale" della motivazione, al di sotto del quale la sentenza è nulla.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La mancanza della motivazione, la motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria integrano nullità della sentenza.
Norma processuale che consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto/inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, completo e riferibile alla decisione impugnata: è inammissibile una censura che si limiti ad affermazioni apodittiche o che non indichi puntualmente le norme di diritto violate e il loro contrasto con la sentenza.
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per contestare la mera ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, perché tali profili appartengono al giudizio di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o nelle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- Nei rapporti di lavoro nel pubblico impiego, la qualificazione del rapporto dipende dalla concreta ricorrenza dei presupposti tipici della collaborazione coordinata e continuativa; l'assenza di ingerenze, controllo e direttive dell'amministrazione esclude la parasubordinazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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