Cassazione Civile, Ordinanza n. 13472/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da tre atti di trasferimento di quote immobiliari compiuti da un soggetto poi convenuto dal proprio creditore. Il creditore sosteneva che tali atti fossero simulati, o comunque revocabili perché pregiudizievoli rispetto al proprio credito sorto da una transazione con una banca relativa a debiti di una società immobiliare. In primo grado la domanda veniva respinta: per una delle compravendite si riteneva esistente una precedente scrittura che impegnava al trasferimento del bene, per le altre due mancava prova della simulazione e della dolosa preordinazione. In appello, però, veniva accolto il gravame limitatamente a una compravendita avente ad oggetto il 50% di un immobile di Livorno: la Corte territoriale riteneva che, poiché il primo trasferimento del bene era simulato, anche la successiva retrocessione del 2008 dovesse qualificarsi come simulata, pur precisando che la parte interessata avrebbe potuto eventualmente far valere altrove la simulazione originaria. La soccombente ricorreva in Cassazione con tre motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di difetto di interesse ad agire nella domanda di simulazione; (2) violazione degli artt. 1415 e 1416 c.c. e 100 c.p.c. per avere riconosciuto la simulazione pur in difetto di interesse ad agire; (3) omessa pronuncia per non avere la Corte d'appello dichiarato simulato anche l'atto del 20.8.2004, espressamente indicato nelle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'omesso esame di una questione processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, che riguarda solo domande o eccezioni di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo osservando che il terzo creditore è legittimato ad agire per far valere la simulazione di un atto del proprio debitore quando l'atto pregiudica il suo diritto; l'interesse ad agire sussiste se l'apparenza negoziale rende più difficile o incerto il soddisfacimento del credito, anche se il credito sia sorto dopo l'atto simulato. Ha poi respinto il terzo motivo chiarendo che nel caso concreto la parte ricorrente non aveva proposto una vera domanda di accertamento della simulazione, ma solo un'eccezione riconvenzionale; pertanto il giudice di merito non era tenuto a pronunciare sulla simulazione del primo atto in assenza di una specifica domanda. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia riguarda il mancato esame di domande o eccezioni di merito, non l'omesso esame di mere questioni processuali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
Il terzo può far valere la simulazione solo se il contratto simulato pregiudica i suoi diritti; non esiste una legittimazione generalizzata di qualunque terzo.
Richiamato con l'art. 1415 c.c. per sostenere la legittimazione del terzo creditore a far valere la simulazione dell'atto pregiudizievole.
L'interesse ad agire sussiste quando l'atto apparente impedisce, rende più difficile o incerto il soddisfacimento del diritto del terzo creditore.
Evocato nel giudizio di merito come domanda subordinata di inefficacia revocatoria degli atti dispositivi pregiudizievoli.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice non si pronuncia su una domanda o eccezione di merito; non basta il mancato esame di una questione preliminare o processuale.
- Il terzo creditore può agire per far dichiarare la simulazione di un atto del debitore quando l'apparenza negoziale incide concretamente sulla possibilità di soddisfare il proprio credito, anche se il credito è successivo all'atto impugnato.
- Ai fini della legittimazione del terzo ex art. 1415 c.c. non è sufficiente un interesse generico al ripristino della realtà negoziale, ma occorre che l'atto simulato pregiudichi specificamente un suo diritto.
- La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale dipende dal risultato processuale perseguito: se la parte mira solo al rigetto della domanda avversaria, senza chiedere una pronuncia di accoglimento in proprio favore, si è in presenza di un'eccezione riconvenzionale.
- In mancanza di una specifica domanda di accertamento della simulazione, il giudice non può pronunciare su un diverso atto negoziale solo perché collegato logicamente alla ricostruzione difensiva della parte.
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