Cassazione Civile, Ordinanza n. 33369/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa dopo l'escussione di una garanzia pubblica prestata a favore di una società beneficiaria di finanziamenti bancari. La società debitrice, già ammessa a concordato preventivo, ha opposto la cartella chiedendo che il credito restitutorio vantato dal Fondo/ente gestore fosse collocato al chirografo, perché i finanziamenti garantiti erano stati concessi nel 2011 e 2012, dunque prima dell'entrata in vigore dell'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. in l. n. 33 del 2015, che ha attribuito privilegio a tale credito. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 11 preleggi e falsa applicazione dell'art. 8-bis, sostenendo l'irretroattività del nuovo privilegio; 2) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 123 del 1998 e dell'art. 2475 c.c., per avere la corte territoriale valorizzato una disciplina che presupporrebbe una revoca del finanziamento mai intervenuta; 3) violazione degli artt. 9 e 7 d.lgs. n. 123 del 1998 e 14 preleggi, per avere attribuito privilegio a un credito non derivante da finanziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti contro affermazioni della sentenza d'appello qualificate come obiter dictum, non costituenti la ratio decidendi. Ha poi respinto il primo motivo: ha confermato che, in base all'art. 8-bis della l. n. 33 del 2015, il credito restitutorio verso il beneficiario finale, corrispondente alle somme liquidate dal Fondo di garanzia, ha natura privilegiata quando la liquidazione delle somme sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge, anche se i finanziamenti garantiti erano stati concessi prima. La Corte ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata, chiarendo che la surrogazione non fa nascere un credito nuovo, ma trasferisce un diritto già esistente; ciò non impedisce comunque l'applicazione del privilegio al credito restitutorio, perché la legge collega espressamente il privilegio al diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 11 preleggi
le norme sui privilegi, salvo espressa deroga, non hanno efficacia retroattiva; la disciplina sopravvenuta si applica ai crediti sorti dopo la sua entrata in vigore
art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015, conv. in l. n. 33 del 2015
attribuisce natura privilegiata al diritto alla restituzione delle somme liquidate dal Fondo di garanzia per le PMI; il privilegio opera per i crediti restitutori con liquidazione successiva all'entrata in vigore della norma
la surrogazione è fenomeno successorio e non fonte di un credito nuovo; presuppone l'esistenza del diritto secondo la sua disciplina originaria
art. 2, comma 100, lett. a), l. n. 662 del 1996
individua il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e il quadro normativo della garanzia pubblica
art. 9, quinto comma, d.lgs. n. 123 del 1998
richiamato come argomento aggiuntivo dalla sentenza d'appello, ma ritenuto estraneo alla ratio decidendi
art. 9 e art. 7 del d.lgs. n. 123 del 1998
invocati nel ricorso, ma non decisivi perché la decisione d'appello si fondava sull'art. 8-bis del d.l. n. 3 del 2015
art. 14 preleggi
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, senza incidere sulla ratio decidendi
richiamato nel secondo motivo, ma non pertinente alla decisione effettivamente assunta
la memoria con istanza di sospensione non è stata accolta perché estranea al thema decidendum
art. 1, comma 236, l. n. 197 del 2022
invocato per la sospensione del giudizio, ma ritenuto non rilevante per la questione della collocazione del credito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Le norme che introducono o modificano privilegi creditizi, essendo di diritto sostanziale, si applicano solo ai crediti sorti dopo la loro entrata in vigore, salvo espressa previsione derogatoria.
- Ai fini della collocazione del credito in sede concorsuale, rileva il momento di insorgenza del credito secondo la sua causa genetica, non il momento in cui il credito viene fatto valere.
- La surrogazione non crea un nuovo credito: il soggetto surrogato subentra nel diritto originario e ne assume la disciplina sostanziale, ivi compresa la collocazione del credito.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su una sola ratio decidendi, le ulteriori argomentazioni non decisive costituiscono obiter dicta e non possono essere utilmente censurate se esulano dalla ratio effettiva della decisione.
- Un privilegio può essere espressamente collegato dal legislatore al credito restitutorio derivante dal pagamento effettuato in esecuzione della garanzia, anche se il finanziamento garantito era stato concesso in epoca anteriore, purché il pagamento/liquidazione che genera il credito sia successivo alla legge istitutiva.
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