Cassazione Civile, Ordinanza n. 07554/2026 del 29/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata in qualità di coobbligato solidale, riferita a iscrizioni a ruolo provvisorie conseguenti a tre avvisi di accertamento per IVA e imposte dirette relativi ad annualità pregresse, emessi a carico di un'associazione sportiva non riconosciuta di cui egli era stato legale rappresentante fino all'estinzione. La CTR aveva accolto l'appello ritenendo che gli avvisi fossero illegittimi perché emessi quando l'ente era già estinto e che tale illegittimità si riflettesse sulla cartella successivamente notificata all'ex legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate ha ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 38 e 2495 c.c., sostenendo che il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta risponde direttamente e solidalmente dei debiti tributari dell'ente e che l'estinzione dell'associazione non elimina tale responsabilità né rende invalida la cartella notificata al coobbligato. Il controricorrente ha resistito, invocando anche precedenti della CTR e lamentando la lesione del diritto di difesa per mancata notifica personale degli atti impositivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che il legale rappresentante di associazione non riconosciuta risponde in via diretta e solidale dei debiti tributari dell'ente ai sensi dell'art. 38 c.c., responsabilità che non viene meno per effetto della successiva estinzione dell'associazione. Ha inoltre precisato che la cartella notificata al coobbligato è legittima anche se gli avvisi di accertamento erano stati emessi nei confronti del solo ente, e che il coobbligato può contestare la pretesa originaria senza che sia necessaria una previa autonoma notifica a suo carico dell'avviso di accertamento. Nel caso concreto è stato escluso un vulnus al diritto di difesa, poiché gli avvisi prodromici risultavano comunque conosciuti dal resistente nella qualità di legale rappresentante ed erano stati da lui regolarmente ricevuti e impugnati. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta come norma sul vizio di legittimità per violazione di legge.
La responsabilità del legale rappresentante di associazione non riconosciuta per le obbligazioni tributarie dell'ente è diretta e solidale e non viene meno con l'estinzione dell'ente.
La Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo a questa norma per escludere la responsabilità dell'ex legale rappresentante, evidenziando che la sorte della sua obbligazione solidale non è influenzata dall'estinzione dell'associazione.
art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992
Il ruolo era stato formato in via provvisoria in pendenza di giudizio a seguito di una sentenza che aveva confermato gli avvisi di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di legge.
Richiamato in via generale per ribadire che non vi è obbligo di notificare atti diversi da quelli previsti nei confronti dell'obbligato solidale; la prospettiva è stata estesa alla cartella.
Massime di principio
- Il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta risponde direttamente e solidalmente dei debiti tributari dell'ente, e tale responsabilità permane anche dopo l'estinzione dell'associazione.
- La notifica della cartella di pagamento al coobbligato solidale è legittima anche se l'avviso di accertamento è stato emesso o notificato nei confronti del solo debitore principale, purché la pretesa originaria sia opponibile al coobbligato.
- Il coobbligato solidale che non sia stato destinatario formale dell'atto impositivo può comunque contestare la pretesa tributaria originaria e i fatti costitutivi del credito, senza che ciò presupponga la previa notifica personale dell'avviso di accertamento.
- L'estinzione dell'ente debitore principale non comporta, di per sé, l'invalidità degli atti successivi notificati al responsabile solidale, né trasferisce automaticamente sull'atto di riscossione l'eventuale vizio degli atti emessi verso l'ente.
- Non sussiste una lesione del diritto di difesa quando il soggetto solidalmente responsabile abbia comunque conosciuto gli atti presupposti nella qualità in cui era stato già posto a conoscenza della pretesa fiscale.
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