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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21558/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del saldo di una fattura relativa alla fornitura di ventilatori. L'opponente ha sostenuto che il saldo non fosse dovuto perché le parti avrebbero pattuito il diritto di reso dell'invenduto e vi sarebbero state comunicazioni, anche via posta elettronica ordinaria e PEC, dalle quali desumere l'invito a ritirare la merce rimasta giacente presso il punto vendita. Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione ritenendo non provata la restituzione della merce; il Tribunale ha confermato. Nel ricorso per cassazione l'opponente ha dedotto violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e ss. c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe male apprezzato il compendio probatorio e avrebbe fatto uso scorretto delle presunzioni, ricostruendo il fatto ignoto senza un adeguato fatto noto; ha inoltre contestato la mancata ammissione di prova testimoniale e l'erronea valutazione delle risultanze documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge e omesso esame, mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo, attività riservate al giudice di merito. In particolare, ha osservato che il giudice d'appello aveva valorizzato l'invio delle comunicazioni all'agente di zona e la non contestata precedente interlocuzione con questi, ritenendo plausibile la conoscenza delle comunicazioni anche se non pervenute alla PEC del debitore. Tale apprezzamento è stato considerato un giudizio di merito non sindacabile in cassazione. Anche la censura sulla mancata ammissione della testimonianza è stata ritenuta inammissibile, perché non specificamente indicata la sua riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La ricorrente ha formalmente dedotto violazione di legge, ma la Corte ha qualificato le censure come dirette a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio, quindi inammissibili in sede di legittimità.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per lamentare un erroneo apprezzamento delle prove; la Corte non ha ravvisato una reale violazione della norma.

  • art. 115 c.p.c.

    Per dedurne la violazione occorre allegare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è censurabile la mera diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione dell'attendibilità e della forza persuasiva delle prove rientra nel libero convincimento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'errore di diritto sulla regola di valutazione.

  • art. 2727 c.c.

    La scelta di ricorrere alle presunzioni semplici e la individuazione dei fatti noti e ignoti sono riservate al giudice di merito, se la motivazione è adeguata e non illogica.

  • art. 2727 e ss. c.c.

    Il ragionamento presuntivo è censurabile solo se il percorso logico è assolutamente illogico o contraddittorio; non basta prospettare un diverso convincimento o la mancata valorizzazione di singoli indizi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede il raddoppio del contributo unificato nei casi di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: l'apprezzamento del materiale istruttorio spetta al giudice di merito e resta insindacabile se logicamente motivato.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia violato le regole legali di valutazione della prova; non è sufficiente contestare il peso attribuito alle singole risultanze.
  • Il ricorso al ragionamento presuntivo rientra nel potere del giudice di merito: in cassazione può essere censurato solo per assoluta illogicità, contraddittorietà o mancanza dei requisiti legali della presunzione, non per la mera preferenza di una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La mancata ammissione di un mezzo istruttorio va censurata in modo specifico, indicando se e dove la relativa richiesta sia stata reiterata nelle fasi processuali rilevanti; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, in presenza dei presupposti di legge, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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