Cassazione Civile, Ordinanza n. 33708/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società impugnava, con un unico motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione IRAP, interessi e sanzioni per l'anno 2007. La controversia nasceva da una verifica fiscale sui periodi d'imposta 2004-2007 relativa al beneficio previsto dall'art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003, ritenuto indebitamente fruito per difetto del requisito temporale. La ricorrente sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto necessario, per l'esenzione IRAP, che l'impresa fosse già esistente e operativa nel triennio 2001-2003, requisito che non sarebbe espresso dalla norma ma sarebbe stato introdotto dall'Amministrazione tramite circolare; aggiungeva che tale lettura avrebbe creato una disparità di trattamento rispetto alle imprese sorte dopo l'entrata in vigore della legge, che sarebbero escluse sia dall'art. 15 sia dall'art. 14.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha interpretato l'art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003 nel senso che il beneficio fiscale dell'esenzione IRAP spetta solo alle imprese già operanti in Sicilia, poiché la norma usa espressamente l'avverbio "già". Inoltre, poiché il beneficio riguarda la parte di base imponibile eccedente la media dichiarata nel triennio 2001-2003, tale media presuppone necessariamente l'esistenza dell'impresa nel triennio considerato e l'obbligo di presentazione delle relative dichiarazioni. La Corte ha anche richiamato la qualificazione delle agevolazioni come aiuti di Stato e la subordinazione della legge regionale al Reg. (CE) n. 69/2001, che richiede i tre esercizi finanziari. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 15 L.R. Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21
"alle imprese già operanti in Sicilia e per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003"
la norma richiede, per la fruizione dell'esenzione IRAP, la preesistenza dell'impresa rispetto al triennio di riferimento e limita il beneficio alla quota di base imponibile eccedente la media del triennio 2001-2003
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 2, comma 2, Reg. (CE) n. 69/2001
richiamato come fonte sovraordinata che richiede il riferimento ai tre esercizi finanziari, rispetto alla quale la legge regionale è subordinata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa riserva il beneficio alle imprese "già operanti", il requisito della preesistenza va desunto dal dato testuale e non può essere escluso mediante interpretazione estensiva.
- Se il beneficio fiscale è parametrato alla media di un triennio precedente, la norma presuppone necessariamente l'esistenza del soggetto contribuente nel periodo di riferimento e la riferibilità delle dichiarazioni fiscali a quel triennio.
- L'interpretazione di una disciplina agevolativa regionale deve essere coordinata con le eventuali fonti sovraordinate, in particolare quando la misura costituisce un aiuto di Stato soggetto a condizioni ulteriori imposte dal diritto dell'Unione.
- La pretesa disparità di trattamento non può essere accolta quando discende dalla stessa struttura selettiva del beneficio, purché questa sia chiaramente desumibile dalla norma applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2021 del 12/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →