Sentenza del 27/05/2015 n. 10882 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva ritenuto legittima la cartella IRPEF relativa al 1992, emessa sulla base della presunta percezione di utili extracontabili distribuiti dalla società. Ha contestato, da un lato, la tempestività dell'appello dell'Ufficio, sostenendo che dovesse rilevare la data risultante dalla certificazione informatica delle Poste e non quella indicata dal messo notificatore; dall'altro, ha contestato l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili ai soci di una società a ristretta base azionaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida e probatoria, fino a querela di falso, l'attestazione del messo autorizzato dell'Amministrazione finanziaria relativa alla data di consegna dell'atto alle Poste, considerando quindi tempestivo l'appello dell'Ufficio. Nel merito, ha confermato che, nelle società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, in ragione della ristrettezza della compagine e dei rapporti di reciproco controllo. Il contribuente avrebbe potuto superare la presunzione dimostrando che gli utili erano stati accantonati o reinvestiti, ma tale prova non è stata fornita. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo all'insufficienza della motivazione per carenza dei requisiti processuali applicabili e ha condannato il ricorrente al pagamento di 4.000 euro di compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata in relazione alla notificazione a mezzo posta, ma la Corte ha ritenuto decisiva l'attestazione del messo autorizzato sulla data di consegna dell'atto all'ufficio postale.
Disciplina il termine lungo per proporre impugnazione. La Corte ha ritenuto tempestivo l'appello perché la relata indicava la consegna all'ufficio postale il 18 novembre 2005, entro il termine applicabile.
Art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Consente agli uffici finanziari di avvalersi del messo autorizzato per le notificazioni nel processo tributario. Le attestazioni del messo, svolgendo egli un'attività indipendente rispetto all'Amministrazione, fanno piena fede fino a querela di falso.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci è stata ritenuta ammissibile perché fondata sulla ristrettezza della compagine sociale e sui rapporti di solidarietà e reciproco controllo, elementi considerati gravi, precisi e concordanti.
Il motivo relativo al vizio di motivazione è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva le indicazioni richieste dalla norma, applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base azionaria, l'Amministrazione finanziaria può presumere che gli utili extracontabili accertati siano stati distribuiti ai soci, anche se non esiste una presunzione legale automatica propria delle società di persone.
- La presunzione può essere superata dal socio mediante una prova concreta e specifica dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili da parte della società; non bastano la mera contestazione, le perdite contabili o la chiusura dell'esercizio in perdita.
- La ristrettezza della compagine sociale costituisce il fatto noto della presunzione, insieme ai rapporti di reciproco controllo tra i soci, e non configura una vietata presunzione di secondo grado.
- Per le notificazioni eseguite tramite messo autorizzato dell'Amministrazione finanziaria, la data attestata nella relata ha piena efficacia probatoria fino a querela di falso; una diversa data ricavabile da sistemi informatici delle Poste non è sufficiente, da sola, a superarla.
- Nel giudizio di cassazione, le censure relative ai vizi motivazionali devono rispettare puntualmente i requisiti processuali previsti dalla legge applicabile al caso; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
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