Cassazione Civile, Ordinanza n. 22003/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, emesso dopo PVC, con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società il diniego della detrazione IVA a monte per partecipazione a una frode tramite operazioni soggettivamente inesistenti, oltre a una frode all'esportazione realizzata mediante utilizzo di dichiarazioni di intento asseritamente false per ottenere indebitamente il regime di sospensione d'imposta ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo, da un lato, non provata in modo incontrovertibile la consapevolezza della frode da parte del contribuente e valorizzando la regolarità contabile, i pagamenti tracciabili e l'effettività delle operazioni; dall'altro, aveva affermato che il cedente doveva limitarsi a verificare l'attestazione di esportatore abituale senza compiere ulteriori indagini sulla veridicità della dichiarazione di intento. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova per avere la CTR richiesto una prova piena anziché indiziaria della consapevolezza della frode; violazione delle norme IVA e dei criteri presuntivi per non avere la CTR valutato globalmente il quadro indiziario (fornitori privi di struttura, inattivi fiscalmente, operanti per breve tempo, con prezzi anomali e uso di prestanomi); omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 8 d.P.R. n. 633/1972 per avere escluso la responsabilità del cedente in presenza di dichiarazioni di intento false senza verificare la diligenza esigibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il terzo, e ha cassato la sentenza della CTR del Lazio con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni e deve essere valutata dal giudice sia analiticamente sia complessivamente, senza pretendere una prova incontrovertibile; inoltre, la regolarità della contabilità, l'effettività delle prestazioni e dei pagamenti non bastano a escludere la partecipazione o conoscibilità della frode a monte. Quanto alle dichiarazioni di intento false, il cedente non è esonerato da ogni verifica, ma deve adottare tutte le ragionevoli misure esigibili da un operatore accorto, specie quando elementi indiziari facciano sospettare irregolarità. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la vicenda alla luce di tali principi.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
norma richiamata per il motivo di omesso esame di fatti decisivi, poi assorbito.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare la consapevolezza o conoscibilità della frode, poi il contribuente la propria diligenza.
richiamato come norma sulle presunzioni semplici, utilizzabili per dimostrare la partecipazione o conoscibilità della frode.
richiamato per affermare che la prova indiziaria deve essere valutata nel suo complesso, con indizi gravi, precisi e concordanti.
richiamato nel contesto della dedotta violazione dei principi di valutazione della prova.
richiamato quale base normativa dell'accertamento IVA contestato.
art. 8, primo comma, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per stabilire che, in presenza di dichiarazioni di intento ideologicamente false, il cedente deve adottare tutte le misure ragionevoli e non può avvalersi del regime di sospensione d'imposta se dispone di elementi che facciano sospettare irregolarità.
Massime di principio
- In materia di IVA, la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode commessa a monte può essere provata dall'Amministrazione anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati sia singolarmente sia nel loro complesso e conducano a un quadro probatorio grave, preciso e concordante.
- Il giudice di merito non può esigere dall'Ufficio una prova piena e incontrovertibile della partecipazione alla frode: è sufficiente un compendio indiziario idoneo a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'inesistenza sostanziale del contraente o della frode IVA.
- La regolarità formale della contabilità, l'effettività delle forniture e la tracciabilità dei pagamenti non sono di per sé elementi decisivi per escludere la frode a monte, quando l'oggetto della prova riguarda l'interposizione soggettiva fraudolenta nella catena distributiva.
- Una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi idonei a fondare il sospetto o la conoscibilità della frode, grava sul contribuente l'onere di provare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare il proprio coinvolgimento.
- Nel regime di sospensione d'imposta per cessioni verso esportatori abituali, la falsità della dichiarazione di intento non esonera il cedente da ogni controllo: se elementi anche presuntivi fanno sorgere il sospetto di irregolarità, egli deve compiere tutte le ragionevoli verifiche esigibili secondo correttezza e diligenza professionale.
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