Sentenza del 27/04/2016 n. 8360 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria n. 8/03/10, depositata il 19 febbraio 2010, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro la cartella ICI 2000-2003. Ha contestato: la notificazione postale della cartella, sollevando le relative eccezioni per la prima volta in cassazione; l’errore nelle date indicate per la notifica degli avvisi di accertamento presupposti; la legittimità del ruolo sottoscritto dal funzionario comunale Ba.St.; e la riscossione integrale dell’ICI nonostante la pendenza di giudizi sugli avvisi, sostenendo l’applicabilità della riscossione frazionata prevista dall’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Le nuove eccezioni sulla notificazione sono state dichiarate inammissibili perché comportavano accertamenti di fatto ed erano state introdotte per la prima volta in cassazione, in violazione anche dell’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La censura sull’errore materiale nelle date è stata rigettata: l’errore non aveva pregiudicato il diritto di difesa. La censura sulla sottoscrizione del ruolo è stata dichiarata inammissibile perché cumulava vizi di legittimità e di motivazione tra loro incompatibili, senza indicare con certezza la doglianza. È stata rigettata anche la contestazione della riscossione integrale: l’ICI non era soggetta a riscossione frazionata e, pertanto, l’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 non impediva di riscuotere il 100% dell’imposta durante il giudizio. La Corte ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti, in considerazione del precedente contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2
Non è consentito introdurre in cassazione un motivo aggiunto che avrebbe dovuto essere dedotto nel giudizio tributario nei termini e con le modalità previsti dalla disposizione.
I semplici errori materiali non comportano la nullità degli atti fiscali, quando la "svista" non abbia aggravato il diritto difensivo.
L’errore materiale in un atto fiscale non ne determina la nullità se, in concreto, non ha ostacolato o aggravato l’esercizio del diritto di difesa.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
Il motivo è inammissibile perchè con lo stesso vengono cumulati vizi che tra di loro si escludono, nella sostanza lasciando alla Corte la scelta di quale sia quello esatto e ciò in violazione dell'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 4 che prevede invece che i motivi debbano essere specifici e quindi che debbano essere indicati con certezza per consentire un sicuro esercizio nomofilattico.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e univoco il vizio denunciato; è inammissibile un motivo che cumula censure incompatibili e demanda alla Corte la scelta di quella da esaminare.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 12
L'ICI di che trattasi non era tra le imposte per cui l'abrogato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 stabiliva la riscossione frazionata, regola della non frazionabilità della riscossione ICI peraltro ancora mantenuta dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 12.
La disciplina dell’ICI applicabile alla controversia non prevedeva la riscossione frazionata; di conseguenza l’imposta poteva essere riscossa integralmente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, comma 1
Consegue pertanto la non applicabilità della riscossione frazionata in corso di causa disciplinata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 cit., che dal suo comma 1 è soltanto prevista per le imposte per cui è disposta la riscossione frazionata.
La riscossione frazionata durante il contenzioso opera solo per le imposte per le quali la legge la prevede; non si applica all’ICI in assenza di tale previsione.
Massime di principio
- In cassazione non si possono introdurre per la prima volta eccezioni che richiedano nuovi accertamenti di fatto; nel processo tributario, inoltre, i motivi aggiunti soggiacciono ai limiti previsti dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
- Un errore materiale nell’atto fiscale non comporta automaticamente la nullità: occorre verificare se abbia concretamente compromesso o aggravato il diritto di difesa.
- I motivi di ricorso per cassazione devono identificare con chiarezza e precisione il vizio denunciato; la sovrapposizione di censure incompatibili può renderli inammissibili.
- La riscossione frazionata durante il contenzioso si applica soltanto ai tributi per i quali è prevista dalla legge. Per l’ICI oggetto della decisione, l’assenza di tale previsione consentiva la riscossione integrale anche mentre era pendente il giudizio sugli avvisi.
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