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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24142/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 09/10/2024 del Tribunale di Pesaro con cui Reggiani Marinella era stata condannata per violazioni dell'art. 189 d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (urto di un pedone con lesioni e omissione di soccorso) e le era stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni due. Il Procuratore ha censurato la determinazione della durata della sospensione, rilevando che per i reati contestati i periodi minimi previsti dalla legge sono rispettivamente: comma 6 da 1 a 3 anni e comma 7 da 1 anno e 6 mesi a 5 anni, e che, secondo consolidata giurisprudenza, in caso di pluralità di violazioni che comportano la stessa sanzione accessoria il giudice deve cumulare i vari periodi, sicché la sospensione non poteva essere inferiore a 2 anni e 6 mesi.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Pesaro in diversa composizione. La Corte ha motivato l'annullamento perché il giudice di merito ha fissato la durata in anni due senza indicare le modalità di calcolo e dunque non è possibile escludere che non dovesse essere applicata la cumulazione delle durate minime. È stata inoltre dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p. (resta dunque ferma la condanna penale, da riesaminare solo la durata della sospensione).

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, commi 1, 6 e 7

    comma 6: sospensione della patente da uno a tre anni; comma 7: sospensione della patente da un anno e sei mesi a cinque anni

    La Corte richiama che, per più violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della stessa sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente), il giudice deve cumulare i periodi previsti per ciascun illecito determinando la durata complessiva della sospensione.

  • cod. proc. pen. art. 620, comma 1, lett. I)

    Richiamato dal Procuratore generale come possibile fondamento per annullamento senza rinvio quando non è necessaria una valutazione di merito; disciplina i casi in cui la Corte può pronunciare l'annullamento senza rinvio.

  • legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 8

    La Corte afferma che l'art. 8 della legge 689/1981 (che riguarda riduzioni e benefici per le sanzioni amministrative proprie) non è applicabile alle sanzioni amministrative accessorie previste nel codice della strada.

  • cod. pen. art. 81

    Le discipline penalistiche volte a limitare l'inflizione di pene o a evitare eccessi (richiamata come esempio art. 81 c.p.) non sono applicabili per ridurre le sanzioni amministrative accessorie derivanti da reati stradali.

  • cod. proc. pen. art. 624, comma 2

    La Corte ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputata, per cui resta ferma la condanna penale; l'annullamento riguarda solo la determinazione della durata della sanzione accessoria e impone il rinvio per nuovo esame su quel punto.

Massime di principio

  • Se in un unico fatto vengono accertate più violazioni del codice della strada che prevedono la sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice deve cumulare i periodi di sospensione previsti per ciascun illecito e determinare la durata complessiva risultante dalla somma.
  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) non rientrano nell'ambito applicativo di norme che consentono riduzioni o benefici tipici delle sanzioni amministrative proprie (es. art. 8 legge 689/1981) né di talune regole penalistiche orientate a limitare l'inflizione delle pene; pertanto non possono essere ridotte applicando tali strumenti.
  • La motivazione del giudice di merito deve indicare espressamente il calcolo con cui è stata determinata la durata della sanzione accessoria; l'omissione di tale indicazione può comportare l'annullamento della determinazione e il rinvio per nuovo giudizio.
  • L'annullamento da parte della Cassazione può essere limitato solo alla parte relativa alla sanzione accessoria, dichiarando l'irrevocabilità della condanna penale principale quando ricorrono i presupposti dell'art. 624 c.p.p.
  • Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per vizio di legge e motivazione sulla determinazione delle sanzioni accessorie; in casi in cui non sia necessario riesaminare il merito, la Corte può valutare l'applicabilità dell'art. 620 c.p.p. per pronunciare l'annullamento senza rinvio, ma la sua applicazione dipende dalla specificità del caso.
  • Per la difesa: in presenza di più illeciti stradali che comportano sospensioni, conviene contestare e richiedere che il giudice indichi il conteggio puntuale; per la Pubblica Accusa: verificare e chiedere la cumulo delle durate minime a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza stradale.

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