Cassazione Penale, Sentenza n. 19385/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale di Bologna nei confronti di Marcello Roveda per il reato previsto dall'art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (guida in stato di alterazione). Il motivo unico deduce violazione di legge per omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità non esoneri il giudice dall'obbligo di pronunciarsi sulla sospensione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla omissione della sospensione della patente. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (n. 21369/2020) sulla ammissibilità del ricorso per cassazione volto a censurare l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie in sentenze di applicazione della pena. Ha affermato che l'art. 186 c.d.s. prevede la sospensione della patente da sei mesi a un anno e che il comma 2-quater dispone l'applicabilità delle sanzioni accessorie anche in caso di applicazione della pena su richiesta. La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla mancata irrogazione della sospensione della patente e rinviata per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna - Ufficio GIP, in diversa persona fisica. Le restanti statuizioni sono dichiarate irrevocabili. La Corte ha inoltre precisato che, se il giudice determina la sospensione nei limiti edittali, può sospenderne l'efficacia esecutiva per il periodo di svolgimento dei lavori di pubblica utilità e fino alla valutazione del loro esito.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
commi 1 e 2, lett. b), comma 2-quater, comma 2-sexies, comma 9-bis
La norma prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno per la fattispecie contestata; tali sanzioni accessorie si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Corte richiama che il giudice deve comunque provvedere sulla sospensione e può sospenderne l'esecuzione durante lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
art. 444 e ss. cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta delle parti - "patteggiamento")
Regime procedurale della sentenza di applicazione della pena che non esonera il giudice dall'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge penale sostanziale.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente di censurare in cassazione aspetti della sentenza di applicazione della pena, in particolare rispetto all'applicazione o omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, rendendo ammissibile il ricorso del Procuratore.
Norma sul ricorso per cassazione che è stata utilizzata per proporre il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento in relazione all'omessa applicazione della sanzione accessoria.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 21369/2020 (PG c/ Melzani Saymon) e Sez. 4, n. 48330/2017 (Braghetto)
La prima ha stabilito l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento che omettano l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie; la seconda chiarisce che, in caso di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, il giudice deve comunque determinare la sospensione della patente nei limiti edittali e può sospenderne l'efficacia esecutiva per il periodo dei lavori e fino alla valutazione del loro esito.
Massime di principio
- Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) il giudice è tenuto ad applicare anche le sanzioni amministrative accessorie previste dalla norma sostanziale; l'omissione è censurabile in Cassazione.
- La sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità non elimina l'obbligo del giudice di disporre la sospensione della patente; il giudice può però sospenderne l'efficacia esecutiva durante lo svolgimento dei lavori e fino alla verifica del loro esito.
- Il Procuratore può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. quando la sentenza di patteggiamento ometta l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie; le Sezioni Unite hanno confermato l'ammissibilità di tale rimedio.
- In presenza di omissione formale su sanzioni accessorie la Corte può annullare limitatamente alla parte omessa e rinviare il giudizio al giudice di primo grado, spesso disponendo il rinvio ad altro magistrato per garantire imparzialità procedurale.
- Per la difesa: occorre vigilare che nella proposta o nell'accoglimento dell'accordo di pena siano espressamente previste e quantificate anche le sanzioni amministrative accessorie o che il provvedimento giudiziale le determini espressamente, onde evitare impugnazioni da parte dell'ufficio.
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