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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4352/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Luca era imputato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2 legge fallimentare) per omessa tenuta/irregolare aggiornamento della documentazione contabile della Essedi Italia s.r.l., fallita nel 2015. Il ricorrente contestava l'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la mancata tenuta della contabilità dopo il 2012 derivasse da grave crisi economica conseguente al fallimento del suo unico cliente e dall'impossibilità materiale di curarne la tenuta, sicché andava configurata al massimo una bancarotta semplice, non la fraudolenta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso sul merito, confermando che la condotta contestata, costituita dall'omesso aggiornamento di scritture contabili previamente istituite e dall'irregolare tenuta della documentazione necessaria alla ricostruzione del patrimonio, rientra nella bancarotta fraudolenta documentale generale. La Corte ha ritenuto provata la componente soggettiva (dolo generico) sulla base della precedente esperienza imprenditoriale del De Luca e della totale omissione dell'aggiornamento delle scritture dal 2012, con la conseguente consapevolezza della possibile/immediata impossibilità di ricostruzione. Tuttavia la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie (art. 216, ultimo comma R.D. 267/1942) e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo esame sul punto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.222/2018 e delle indicazioni delle Sezioni Unite (Suraci, 28/02/2019). Per il resto la decisione è passata in giudicato ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 216, comma 1, n.2

    Articolo impiegato per la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte distingue tra omessa istituzione e irregolare tenuta/omesso aggiornamento, ritenendo che l'irregolare tenuta di documenti (anche non solo i libri obbligatori) possa integrare la bancarotta fraudolenta quando sia sorretta dal dolo generico e dalla consapevolezza della possibile impossibilità di ricostruzione.

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 216, ultimo comma (questione di illegittimità costituzionale)

    «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»

    La Corte costituzionale (n.222/2018) ha dichiarato illegittimo il testo che imponeva automaticamente la durata fissa di dieci anni per le pene accessorie; le Sezioni Unite hanno stabilito che la durata deve essere determinata concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art. 217

    Norma richiamata per distinguere la fattispecie di bancarotta semplice (art. 217) dalla bancarotta fraudolenta documentale; la semplice omessa istituzione o irregolare tenuta dei soli libri obbligatori configura la fattispecie di bancarotta semplice, che però non comprende l'elemento dell'impossibilità di ricostruzione richiesto per la fraudolenta documentale.

  • Codice penale, art. 133

    Indicato come criterio per la determinazione in concreto della durata delle pene accessorie dopo la declaratoria di illegittimità della durata fissa; il giudice deve valutare le circostanze per modulare la sanzione accessoria.

  • Codice della crisi e dell'insolvenza, art. 323 (sostituisce art. 217 I. fall.)

    Richiamato per l'obbligo dell'imprenditore di richiedere la dichiarazione di fallimento quando è impossibile proseguire l'attività; la mancata richiesta può essere rilevante rispetto alla responsabilità dell'imprenditore.

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Norma richiamata per gli effetti dell'annullamento con rinvio circoscritto: i punti della sentenza non connessi a quello annullato conservano l'autorità di cosa giudicata.

Massime di principio

  • La distinzione tra bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta documentale dipende non solo dalla natura della condotta (omessa istituzione vs irregolare tenuta/omesso aggiornamento), ma soprattutto dall'elemento soggettivo: la fraudolenza richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che l'irregolare tenuta possa determinare l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e i movimenti dell'impresa.
  • La mera crisi economica o l'impossibilità materiale di aggiornare la contabilità non escludono automaticamente il dolo: occorre valutare la conoscenza e l'esperienza dell'imprenditore, la durata e la sistematicità dell'omissione, e se l'atteggiamento era idoneo a rendere impossibile la ricostruzione.
  • Se fino a un certo momento le scritture erano istituite e poi non vennero più aggiornate, la fattispecie tende a essere qualificata come bancarotta fraudolenta documentale generale se emergono elementi che fanno ritenere la consapevolezza della conseguente impossibilità di ricostruzione.
  • La collaborazione successiva al curatore, l'impegno personale del debitore o la scarsità di creditori non sono, di per sé, idonei a escludere la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale quando sia provata la componente soggettiva.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.222/2018 le pene accessorie con durata non fissa previste per reati fallimentari devono essere determinate concretamente dal giudice secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; se la durata è stata inflitta sulla base della formulazione ritenuta incostituzionale, la decisione deve essere annullata e rinviata per nuovo esame limitatamente a quel punto.

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