Cassazione Penale, Ordinanza n. 03145/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del G.I.P. era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione e euro 14.800,00 di multa per più ipotesi di reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: 1) violazione di legge per la mancata riqualificazione dei fatti nella fattispecie più lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale/ablazione ex art. 240 c.p., contestando la disposta confisca del denaro in sequestro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla prima doglianza, ha rilevato che la richiesta di riqualificazione nel più lieve art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non rientra tra i motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto nei limiti consentiti, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quanto alla seconda censura, la Corte ha ritenuto congrua e corretta la motivazione del giudice di merito sulla confisca del denaro sequestrato, qualificato come profitto del reato e comunque sproporzionato rispetto alle condizioni reddituali e personali dell'imputato. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il rito del patteggiamento, nel cui ambito è stata applicata la pena con la sentenza impugnata.
delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta; la censura sulla mancata qualificazione nella fattispecie più lieve non è tra quelli ammessi.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie più lieve in materia di stupefacenti invocata dal ricorrente per ottenere la riqualificazione del fatto.
norma richiamata dal ricorrente in relazione alla confisca del denaro sequestrato; la Corte ne ha ritenuto corretta l'applicazione perché il denaro è stato considerato profitto del reato o comunque sproporzionato rispetto alle condizioni dell'imputato.
art. 3 L. 23 giugno 2017, n. 103
richiamata indirettamente come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue per legge la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse, come la richiesta di riqualificazione nel più lieve trattamento sanzionatorio, sono inammissibili.
- La doglianza sulla confisca è inammissibile quando la decisione di merito dia una motivazione logica, congrua e giuridicamente corretta circa la qualificazione del denaro come profitto del reato o comunque circa la sua sproporzione rispetto alla capacità reddituale dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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