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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29584/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ruffo ha impugnato la sentenza d'appello per vizio di motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.), sostenendo che la Corte di L'Aquila ha ritenuto la sua responsabilità penale solo sulla base della presenza, al momento dell'assunzione della carica, di cespiti iscritti nel libro dei cespiti e di una dichiarazione del 13/05/2010, senza valutare adeguatamente l'elemento soggettivo. Difatti era stata accertata la co-amministrazione di fatto da parte di Berto Pili e, secondo Ruffo, egli sarebbe stato soltanto una "testa di legno", estraneo alla gestione operativa; la Corte non avrebbe quindi provato che Ruffo avesse consapevolmente e attivamente partecipato alla distrazione dei beni né che avesse omesso i doveri di vigilanza con il necessario nesso causale (art. 40, comma 2, c.p.). Ruffo lamenta altresì che non può essere a lui fatto gravare l'onere di provare negativamente la propria estraneità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio. La Suprema Corte ha censurato la motivazione della Corte aquilana come carente e contraddittoria, perché ha fatto dipendere la condanna dalla mera presenza dei beni al momento dell'assunzione della carica senza dimostrare che Ruffo avesse effettivamente assunto i poteri di gestione e possedesse il necessario elemento soggettivo per la distrazione. La Corte di Cassazione ha richiamato i principi consolidati sulla differenza tra responsabilità dell'amministratore di diritto e dell'amministratore di fatto: per la bancarotta documentale la responsabilità dell'amministratore formale può essere più facilmente ravvisata per l'obbligo diretto di tenuta delle scritture, mentre per la distrazione di beni non può operare un'automatica presunzione di dolo dell'amministratore apparente senza prove della sua consapevolezza e partecipazione; occorre valutare il ruolo concreto del "prestanome", il nesso causale e l'elemento soggettivo. Di conseguenza la decisione di merito è stata annullata e la Corte chiamata a riesaminare il compendio probatorio alla luce di tali principi.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato tra le norme contestate in relazione al concorso di persone nel reato; la sentenza non sviluppa un'interpretazione autonoma ma lo include nel quadro delle imputazioni di bancarotta.

  • art. 216 legge fallimentare

    Norme richiamate in relazione alle fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'accertamento del dolo per la distrazione richiede prova della consapevolezza e della partecipazione reale dell'amministratore.

  • art. 219 legge fallimentare

    comma secondo; ultimo comma

    Usata sia come riferimento per la qualificazione e riqualificazione delle condotte documentali sia per la concessione di circostanze attenuanti riconosciute in parte dalla Corte d'appello.

  • art. 223 legge fallimentare

    Richiamato tra le norme di bancarotta documentale: la Corte distingue tra responsabilità per documentazione (più agevole per l'amministratore formale) e per distrazione (che richiede prova di dolo).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata come motivo di ricorso per vizio di motivazione; la Cassazione ha ritenuto sussistente il vizio per insufficiente e contraddittoria motivazione della Corte territoriale.

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Richiamato come principio che impone di accertare il coefficiente psicologico e il nesso causale: la responsabilità penale dell'amministratore formale non può fondarsi su automatismi derivanti dalla carica senza prova dell'elemento soggettivo e del collegamento causale fra omissione e evento.

  • art. 2392 cod. civ.

    Richiamato per l'obbligo civilistico di vigilanza dell'amministratore; la Cassazione sottolinea che l'esistenza di un obbligo di vigilanza civilistico non comporta automaticamente responsabilità penale, se non provato il nesso causale e il dolo o colpa in linea penale.

  • art. 27 Costituzione

    Richiamata nei principi di personalità della responsabilità penale: la sentenza sottolinea la necessità di adeguata prova dell'elemento soggettivo per non violare il principio di responsabilità personale.

Massime di principio

  • La mera carica di amministratore di diritto non giustifica automaticamente la responsabilità penale per distrazione di beni: è necessario provare la consapevolezza e la partecipazione concreta alla condotta illecita.
  • Per la bancarotta documentale la responsabilità dell'amministratore formale può essere più facilmente ricostruita, dovendosi comunque valutare caso per caso l'effettivo adempimento dell'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture.
  • Il giudice deve motivare specificamente il collegamento causale tra omissione di vigilanza e evento dannoso e l'elemento soggettivo richiesto dalla norma penale (art. 40, comma 2, c.p.); la motivazione che si limita a riferirsi alla posizione di garanzia è insufficiente.
  • Non può essere imposto all'imputato l'onere di provare la propria estraneità con argomentazioni negative: incombe sull'accusa dimostrare il ruolo attivo o la consapevolezza dell'amministratore nel disegno criminoso.
  • In presenza di accertamenti su amministrazione di fatto (es. "prestanome"), occorre valutare le prove che dimostrino la diretta gestione o l'indispensabile coordinamento dell'amministratore di fatto per imputare la distrazione all'amministratore di diritto.

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