Cassazione Civile, Ordinanza n. 04371/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 emesso dal Comune su vari immobili di proprietà della fondazione ricorrente, compresi quelli situati nella cosiddetta ex area NATO e iscritti in catasto alla particella 213. Nei gradi di merito la CTR aveva confermato la debenza dell’imposta, escludendo l’esenzione invocata ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992 perché non risultava provata la destinazione degli immobili ad attività assistenziali e risultava invece che molti di essi erano locati a terzi; aveva inoltre negato la riduzione dell’imposta ex art. 8 del medesimo decreto per asserita inagibilità, ritenendo non provata l’inutilizzabilità degli edifici. Con il ricorso per cassazione la fondazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 504/1992 e carenza/illogicità della motivazione per mancata distinzione tra singole unità immobiliari, tra quelle locate, quelle direttamente usate dall’ente e quelle inagibili; 2) violazione degli artt. 1 e 8, comma 1, d.lgs. 504/1992, dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non avrebbe considerato una perizia giurata che attestava l’inagibilità di alcuni edifici e avrebbe immotivatamente negato la riduzione del 50% dell’imposta; 3) violazione dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per omessa pronuncia sull’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta necessaria per accertare l’agibilità/inagibilità degli immobili e il loro effettivo utilizzo o locazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo confuso, cumulando censure eterogenee e prevalentemente di merito, senza rendere riconoscibile un vizio sussumibile nell’art. 360 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per difetto di specificità, poiché non individuava i singoli immobili asseritamente inagibili, non indicava adeguatamente il fatto decisivo omesso né il momento di produzione della perizia, e comunque era ostacolato dalla regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che il giudice tributario non è tenuto a disporre d’ufficio una CTU o altri mezzi istruttori se la prova è acquisibile o è già sufficiente il materiale in atti, non potendo il potere officioso supplire alle carenze probatorie della parte. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992
L’esenzione richiede la prova della specifica destinazione degli immobili ad attività agevolate; in mancanza di tale prova, e in presenza di locazione a terzi, l’esenzione non spetta.
La riduzione dell’imposta per inagibilità/inutilizzabilità presuppone prova puntuale delle condizioni del singolo immobile; non basta un richiamo generico a perizie o allo stato complessivo dell’area.
Richiamato nel motivo, in connessione alla soggettività/passività dell’imposta; la Corte non sviluppa una autonoma interpretazione sul punto.
Il motivo che lo richiama è stato ritenuto formulato in modo non specifico; la sentenza impugnata non è stata annullata per difetto di motivazione.
La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la censura si risolveva in una contestazione del merito e della valutazione probatoria.
Il ricorso per cassazione deve articolare chiaramente il vizio denunciato; non sono ammissibili censure confuse o ibride che mescolino errori di diritto e contestazioni di fatto.
È necessario indicare in modo specifico i fatti, gli atti e le ragioni dell’impugnazione; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992
Il potere istruttorio officioso del giudice tributario è discrezionale e non sostitutivo dell’onere probatorio delle parti; può essere usato solo in presenza di obiettiva incertezza e nei limiti dei fatti dedotti.
art. 111 Cost.
Il principio di terzietà impedisce al giudice di colmare le carenze istruttorie di una parte sovvertendo il riparto degli oneri probatori.
In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile per contestare l’accertamento di fatto condiviso dai giudici di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate con chiarezza e specificità, indicando il preciso vizio di legittimità dedotto; una critica che mescoli doglianze di diritto, di motivazione e di merito è inammissibile.
- Quando si invoca un’esenzione o una riduzione d’imposta per specifici immobili, il contribuente deve provare in modo puntuale la destinazione agevolata o l’inagibilità dei singoli beni; non è sufficiente un richiamo generico all’intero compendio immobiliare o a una perizia non specificamente riferita.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- In presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado sulle questioni di fatto, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile per contestare nuovamente l’accertamento fattuale.
- Il giudice tributario può esercitare poteri istruttori officiosi solo in funzione integrativa e nei limiti di un’obiettiva incertezza probatoria; non può utilizzare tali poteri per supplire alle carenze probatorie della parte interessata.
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