Cassazione Penale, Sentenza n. 21659/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la cassazione per vizi di motivazione e/o errata applicazione della normativa in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e per altre doglianze: insufficienti riscontri probatori per l'intraneità associativa, travisamento delle prove relative a singoli reati-fine (capo 2 e capo 4), errori nell'attribuzione di responsabilità individuale, questioni di identificazione e tabulati, mancato riconoscimento di circostanze attenuanti (art. 114 c.p.) e contestazioni sul trattamento sanzionatorio; il Procuratore generale contestava l'assoluzione di Macrì ritenendo che la Corte d'appello avesse sottovalutato la stabile collaborazione idonea a integrare il reato associativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale e quello di Corigliano Saverio; ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente al capo 1) (associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990), nei confronti di Barilari Annibale, Martino Francesco e Pagliuso Roberto, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio su quel capo; ha rigettato, nel resto, i ricorsi di Barilari, Martino e Pagliuso e ha dichiarato irrevocabile la loro responsabilità per il reato-fine contestato (capo 2); ha condannato Corigliano al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; ha ritenuto infondati i rilievi connessi ai singoli reati-fine per i quali le motivazioni di merito erano congrue.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma centrale del giudizio: la Corte ha richiamato che per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessaria la prova dell'affectio societatis (adesione stabile e consapevole e minima struttura organizzativa); la mera reiterazione di rapporti di fornitura non è sufficiente senza "quid pluris" organizzativo
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma dei reati-fine (detenzione, acquisto, trasporto di stupefacenti): le condotte contestate come fatti-reato sono state valutate come concretamente provate per il capo 2) ma non autosufficienti a dimostrare l'esistenza dell'associazione
Disposizione sull'attenuante: la Corte di merito ha valutato e rifiutato il riconoscimento dell'attenuante per marginalità; la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito non manifestamente illogica
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limiti del sindacato di legittimità: la Corte ha applicato il principio secondo cui la Cassazione verifica vizi di motivazione evidenti (illogicità, contraddittorietà, travisamento della prova decisiva) e non può rivedere il merito quando la motivazione è congrua
codice di procedura penale, art. 192
Richiamata in alcune censure difensive (presunti vizi processuali): non è stata ritenuta sussistente la violazione nella motivazione basata su elementi indiziari
codice di procedura penale, art. 102
Norma sulla sostituzione difensiva menzionata nel verbale di udienza per i difensori che hanno sostituito i colleghi; citata in atti ma non decisiva per la decisione
codice penale, artt. 132 e 133
Criteri di determinazione della pena: richiamati come parametri di discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione ha ritenuto legittimo il bilanciamento delle circostanze quando motivato
Massime di principio
- La reiterazione di rapporti di fornitura illecita e la continuità dei contatti non bastano, di per sé, a dimostrare l'affectio societatis richiesta dall'art. 74 DPR 309/1990: serve un "quid pluris" organizzativo (ruoli stabili, regole operative, programma criminoso unitario).
- La Corte di cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova decisiva: non può sostituirsi al giudice sulla valutazione del valore probatorio degli indizi quando la motivazione è coerente.
- La prova di un singolo reato-fine, anche significativo, non è automaticamente idonea a provare l'esistenza di un'associazione: il collegamento tra episodio concreto e programma criminoso deve essere argomentato in modo esplicito e non presuntivo.
- Quando l'operatività attribuita a un'associazione è limitata nel tempo o il numero dei partecipanti è vicino al minimo legale, il giudice deve motivare con maggior rigore la sussistenza della struttura organizzativa e della stabile adesione.
- Contributi 'di staffetta' o di supporto in una singola operazione possono essere riconosciuti come concorso nel reato-fine; la qualificazione di tali condotte come contributo associativo richiede ulteriori elementi che dimostrino adesione stabile al sodalizio.
- Le questioni relative a riconoscimento di attenuanti e alla determinazione della pena sono valutazioni di merito del giudice e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente.
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