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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46240/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, tramite ricorso per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame avverso il decreto del 15/02/2022 con cui il Gip aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del presunto profitto derivante da reati tributari (evasione IRES e IVA) stimato in complessivi euro 651.881,43. L'indagato sosteneva che le somme sottoposte a vincolo erano riconducibili a lui in quanto il conto corrente creato ad hoc era stato indicato dallo stesso e pertanto egli aveva interesse attuale alla restituzione; in alternativa contestava che il trasferimento del vincolo su beni di terzi fosse illegittimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata rinviando il giudizio al Tribunale di Milano per un nuovo esame nel merito. La Corte ha affermato il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può riguardare solo beni dell'indagato o comunque riconducibili a lui; il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità per carenza d'interesse senza valutare nel merito la riconducibilità delle somme (anche alla luce del fatto che il vincolo era stato posto sul conto su indicazione dello stesso ricorrente). Rinvio per nuovo giudizio con libertà di esito.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    La disposizione autorizza la confisca del profitto dei reati tributari; la Corte ricorda che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve avere ad oggetto beni del reo o comunque riconducibili a lui

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Definisce i delitti tributari rilevanti ai fini del sequestro/confisca; nel caso concreto il profitto è stato quantificato come risparmio d'imposta derivante da fatture inesistenti

  • codice di procedura penale, art. 321

    Norma procedurale rilevante al sequestro preventivo in funzione di confisca; la Corte sottolinea che il sequestro non può riguardare beni di terzi estranei al procedimento ma soltanto beni dell'indagato o a lui riconducibili

  • codice di procedura penale, artt. 322, 324, 325

    Riferimento agli istituti processuali connessi al sequestro, alla relativa impugnazione e alla tutela delle parti; il ricorrente denunciava violazioni di tali norme impugnatorie e procedurali

  • codice di procedura penale, artt. 568, 591

    Norme attinenti ai motivi e alla procedura dinanzi alla Corte di Cassazione; citate nel ricorso come presunte violazioni formali e sostanziali

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 4456 del 19/11/2021 (dep. 2022)

    Precedente richiamato che afferma il principio per cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere limitato ai beni dell'indagato o a quelli riconducibili a lui

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve riguardare esclusivamente beni dell'indagato o beni riconducibili all'indagato; se il vincolo risulta posto su un conto indicato dal medesimo indagato, sussiste in re ipsa un interesse al riesame/restiutuzione
  • Un trasferimento del vincolo su beni intestati a terzi, posto per effetto di iniziative difensive, non elimina automaticamente l'interesse del ricorrente: il giudice di merito deve valutare nel concreto la riconducibilità delle somme
  • Il Tribunale non deve dichiarare inammissibile la richiesta di riesame per semplice presunta carenza d'interesse quando l'attuale titolarità dei beni sottoposti a vincolo è controversa o emerge dall'istruttoria
  • In situazioni simili la difesa deve documentare tempestivamente la natura e la titolarità dei trasferimenti (data, causale, titolarità formale e sostanziale) per dimostrare la non riconducibilità o per provare la riconducibilità al cliente
  • Il pubblico ministero può disporre il dissequestro se emerge che i beni appartengono legittimamente a terzi, ma tale circostanza deve essere valutata con cognizione di causa e non presunta dal giudice di merito per motivi procedurali
  • In fase di riesame il giudice di merito dovrà pronunciarsi nel merito sulla riconducibilità dei beni prima di escludere l'interesse del ricorrente; l'esito resta comunque aperto e dipende dalla prova della titolarità effettiva dei beni

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