Cassazione Penale, Sentenza n. 32822/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva parzialmente riformato il decreto del Tribunale di Agrigento, revocando la confisca di alcuni immobili e confermandola, tra gli altri, nei confronti di un proposto e di un terzo interessato. Nei confronti del proposto la confisca era stata disposta in relazione alla ritenuta pericolosità sociale, desunta dalla condanna irrevocabile per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a plurimi reati, nonché da ulteriori condotte e condanne, tra cui la sottrazione di atti di un procedimento penale e la successiva condanna per il reato previsto dall'art. 351 c.p. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente la persistente pericolosità fino al 2003 e la sproporzione tra patrimonio e redditi del nucleo familiare, riconducendo gli immobili confiscati alla disponibilità del proposto anche perché acquistati dalla madre convivente nell'ambito di un'unica operazione finanziaria e in un periodo coincidente con la manifestazione della pericolosità. Il proposto ha dedotto violazione degli artt. 648 e 649 c.p.p. e del principio del ne bis in idem, sostenendo che la precedente decisione del Tribunale di Agrigento, che aveva rigettato la proposta di sorveglianza speciale per difetto di attualità della pericolosità, avesse già definitivamente valutato il medesimo compendio probatorio e il medesimo arco temporale. Il terzo interessato ha proposto tre motivi, deducendo violazione degli artt. 19 e 24 d.lgs. 159/2011 quanto ai beni nella sua disponibilità, violazione degli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. 159/2011 e dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per motivazione apparente e omessa risposta alle doglianze di appello, nonché violazione dell'art. 1, paragrafo 1, Protocollo n. 1 CEDU per mancata tutela della sua posizione di possessore non intestatario e asseritamente in buona fede.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del proposto, ritenendo infondata la deduzione di violazione del ne bis in idem. Ha affermato che, nelle misure di prevenzione, l'intangibilità del giudicato opera rebus sic stantibus: la precedente decisione non impedisce una nuova valutazione quando emergano elementi ulteriori, anche anteriori, non considerati nella precedente decisione, purché non si proceda a un mero riesame dello stesso quadro fattuale. Nel caso concreto, la successiva acquisizione della sentenza relativa alla sottrazione degli atti del procedimento penale aveva consentito di apprezzare in modo più grave e concreto la condotta del proposto e di estendere il periodo della pericolosità fino al 2003. La Corte ha inoltre ritenuto coerente la valutazione della pericolosità con la partecipazione al sodalizio criminoso e con la continuità degli episodi delinquenziali, precisando che l'assoluzione dai reati-fine non esclude la responsabilità per il reato associativo né priva automaticamente di valore sintomatico la partecipazione all'associazione. I tre motivi del terzo interessato sono stati dichiarati inammissibili perché generici, reiterativi e aspecifici, in quanto riproponevano doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di appello senza formulare una critica argomentata al provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre rilevato che gli immobili erano stati acquistati con atti pubblici dai proposti e che il terzo non vantava un diritto di proprietà sui beni. Il proposto è stato condannato al pagamento delle spese processuali; il terzo interessato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dal proposto per sostenere la preclusione derivante dalla precedente decisione di prevenzione; la Corte ha escluso che la precedente decisione impedisse la nuova valutazione fondata su elementi ulteriori non considerati.
Richiamato dal proposto in relazione al principio del ne bis in idem; la Corte ha chiarito che, nel procedimento di prevenzione, la preclusione opera rebus sic stantibus e non impedisce una nuova misura quando siano acquisiti elementi ulteriori non valutati.
Costituisce la base normativa della confisca di prevenzione e consente una nuova verifica dei relativi presupposti quando emergano ulteriori elementi non considerati in precedenti decisioni.
Richiamato dal terzo interessato in relazione ai beni sottoposti alla misura di prevenzione; il ricorso è stato ritenuto inammissibile per genericità e reiterazione.
art. 7, comma 1, d.lgs. 159/2011
Richiamato in relazione agli obblighi motivazionali del provvedimento di prevenzione; la Corte ha escluso vizi della motivazione.
art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011
Richiamato dal terzo interessato per censurare la decisione di appello; la censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e non critica specificamente la motivazione.
Richiamato per denunciare motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione del decreto impugnato immune da vizi.
La condanna per la sottrazione di atti pubblici del procedimento penale è stata considerata elemento nuovo o comunque non concretamente apprezzato in precedenza, idoneo a fondare una più grave valutazione della pericolosità sociale.
Richiamato con riguardo alla revoca della sospensione condizionale conseguente alla definitività della condanna per partecipazione all'associazione per delinquere.
Richiamato per l'assoluzione del proposto da ulteriori contestazioni di minaccia e lesioni; tale assoluzione non ha impedito la valutazione degli altri elementi di pericolosità.
art. 1, paragrafo 1, Protocollo n. 1 CEDU
La Corte ha escluso la violazione del diritto patrimoniale del terzo, non risultando questi titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
La Corte richiama l'orientamento secondo cui le misure di prevenzione, non implicando un giudizio di colpevolezza, non determinano di per sé una violazione del ne bis in idem convenzionale.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, l'efficacia preclusiva della precedente decisione opera rebus sic stantibus e non coincide con quella del giudicato penale di merito.
- È ammissibile una nuova applicazione della confisca di prevenzione quando siano acquisiti elementi di fatto nuovi o non precedentemente valutati, anche se anteriori alla decisione precedente, purché la nuova decisione non si risolva nel mero riesame dell'identico quadro fattuale già esaminato.
- Non costituisce prova nuova la documentazione già conosciuta o conoscibile nel precedente procedimento e semplicemente non dedotta; la nuova valutazione deve invece poggiare su elementi non considerati nella precedente decisione.
- La pericolosità sociale ha natura dinamica e può essere ritenuta attuale quando una serie temporalmente collegata di condotte e condanne evidenzi continuità e assenza di una significativa cesura nella condotta di vita.
- Ai fini della valutazione della pericolosità sociale derivante dalla partecipazione a un'associazione criminosa, l'assoluzione dai singoli reati-fine non esclude il valore sintomatico della partecipazione al sodalizio e della disponibilità a cooperare al perseguimento dei fini comuni.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già esaminate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato e senza formulare una critica argomentata.
- Il terzo che invochi tutela nell'ambito della confisca di prevenzione deve allegare e dimostrare una posizione giuridica qualificata sui beni; la mera disponibilità o il possesso, in assenza di titolarità del diritto di proprietà accertata nel caso concreto, non impone di per sé l'esclusione dell'ablazione.
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