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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32810/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato, con rito abbreviato, per detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità con carattere di non occasionalità e per resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il ricorso per cassazione deduceva, in primo luogo, la violazione degli artt. 63 e 133 c.p., sostenendo che la pena fosse stata determinata applicando illegittimamente sia l'aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica infraquinquennale sia l'aggravante della non occasionalità prevista dall'art. 73, comma 5, ultima parte, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuta dalla difesa anch'essa ad effetto speciale. Il ricorrente lamentava inoltre l'insufficiente motivazione dello scostamento della pena base dal minimo edittale. In secondo luogo, deduceva la violazione degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis c.p. e il difetto di motivazione sulla confisca obbligatoria della somma di 930 euro, sostenendo che il giudizio di sproporzione dovesse fondarsi su parametri oggettivi e non su mere presunzioni e che l'importo non fosse, di per sé, indicativo della provenienza illecita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ritenuto che l'aggravante della non occasionalità della condotta prevista dall'art. 73, comma 5, ultima parte, d.P.R. n. 309 del 1990 abbia natura di circostanza ad effetto comune, poiché non comporta un aumento superiore a un terzo del massimo edittale della pena base. Pertanto, essa può concorrere con la recidiva specifica infraquinquennale, qualificata come circostanza ad effetto speciale, senza applicazione della disciplina invocata dalla difesa per il concorso di più circostanze ad effetto speciale. La motivazione sulla pena è stata ritenuta adeguata perché fondata, ai sensi dell'art. 133 c.p., sulla natura della sostanza, cocaina, e sul quantitativo, pari a 98 grammi. Quanto alla confisca, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che i giudici di merito avevano motivato la sproporzione della somma sequestrata rispetto alle condizioni economiche dell'imputato, in assenza di allegazioni su redditi leciti, anche considerando il valore della cocaina sequestrata, stimato in circa 8.000 euro al dettaglio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La disposizione prevede, per il fatto di lieve entità, la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da euro 1.032 a euro 10.329; l'ultima parte stabilisce, per la condotta non occasionale, la reclusione da diciotto mesi a cinque anni e la multa da euro 2.500 a euro 10.329.

    L'aggravante della non occasionalità della condotta ha natura di circostanza ad effetto comune e non di circostanza ad effetto speciale.

  • art. 63 c.p.

    Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo; se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, salva la possibilità di aumento.

    La disciplina del concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica quando una delle circostanze concorrenti, come la non occasionalità ex art. 73, comma 5, ultima parte, d.P.R. n. 309 del 1990, ha effetto comune.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    Recidiva specifica infraquinquennale.

    Nel caso esaminato la recidiva specifica infraquinquennale è stata considerata circostanza ad effetto speciale concorrente con l'aggravante comune della non occasionalità.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione della pena può valorizzare la tipologia della sostanza stupefacente e il quantitativo detenuto per giustificare lo scostamento dal minimo edittale.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    La confisca obbligatoria può essere confermata quando il denaro sequestrato risulti sproporzionato rispetto alle condizioni economiche dell'interessato e non siano state allegate fonti di reddito legittime, anche alla luce del valore della sostanza stupefacente sequestrata.

  • art. 240-bis c.p.

    La disposizione è richiamata nel motivo relativo alla confisca, respinto dalla Corte.

  • art. 337 c.p.

    La sentenza di merito aveva contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale; il testo non espone ulteriori profili decisori specifici su tale imputazione.

Massime di principio

  • L'aggravante della non occasionalità della condotta prevista dall'art. 73, comma 5, ultima parte, d.P.R. n. 309 del 1990 è una circostanza ad effetto comune, poiché non determina un aumento della pena superiore a un terzo del massimo edittale della pena base.
  • Quando l'aggravante della non occasionalità concorre con una recidiva ad effetto speciale, non trova applicazione la disciplina prevista per il concorso di più circostanze ad effetto speciale dall'art. 63 c.p.; le due circostanze possono essere entrambe applicate.
  • La motivazione dello scostamento della pena dal minimo edittale è adeguata quando richiama specificamente, ai sensi dell'art. 133 c.p., la tipologia e il quantitativo della sostanza stupefacente.
  • Ai fini della confisca obbligatoria del denaro collegato a un reato in materia di stupefacenti, il giudizio di sproporzione può essere motivato considerando l'assenza di allegazioni su redditi leciti dell'interessato e il valore della sostanza sequestrata; la mera contestazione della sproporzione, non accompagnata da una concreta allegazione o da un principio di prova sulla provenienza lecita del denaro, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaConfisca

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