Cassazione Penale, Sentenza n. 32724/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di otto anni e due mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie e alle misure conseguenti, per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e per il reato, commesso in concorso, di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio ex artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Con il primo motivo ha contestato la prova della propria partecipazione stabile e consapevole all'associazione, sostenendo che i rapporti con altri imputati e le intercettazioni dimostrassero, al più, una generica disponibilità a reperire o custodire droga o il concorso in un singolo reato-fine, senza prova dell'affectio societatis e di uno specifico ruolo nel sodalizio. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di associazione di minima entità prevista dall'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990. Con il terzo motivo ha negato la propria responsabilità per la detenzione a fini di spaccio e ha chiesto, in subordine, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, per la lieve entità della condotta. Con il quarto motivo ha contestato l'aggravante dell'associazione armata, deducendo l'assenza di prova della conoscenza e della disponibilità delle armi da parte sua. Con il quinto motivo ha censurato l'entità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione stereotipata e non riferita ai parametri dell'art. 133 c.p. La Corte ha rilevato che le doglianze riproponevano motivi già dedotti in appello senza un confronto critico con la motivazione impugnata e tendevano a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione dei giudici di merito sulla partecipazione dell'imputato all'associazione, desunta da plurime intercettazioni e da elementi relativi al suo coinvolgimento in attività associative, nella detenzione e nel trasporto di stupefacenti e in ulteriori condotte di rilievo per il sodalizio. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando il numero dei partecipi, la programmazione di fatti non lievi, la diversa tipologia delle sostanze, l'organizzazione dell'associazione e l'elevato quantitativo di droga movimentato. Ha ritenuto congrua la motivazione sulla detenzione a fini di spaccio e sul diniego della lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, fondata sulla disponibilità di quantitativi consistenti, sulle modalità sistematiche di conservazione e sulla destinazione alla vendita. Ha confermato la legittimità dell'aggravante dell'associazione armata, essendo stata ritenuta provata la comunicazione ai sodali della disponibilità di armi. Ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sulla pena, fissata partendo dal minimo edittale e con contenuto aumento per la continuazione, nonché sul diniego delle attenuanti generiche. L'inammissibilità ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da una pluralità di elementi convergenti che dimostrino l'inserimento stabile e consapevole dell'imputato nella struttura e nel programma criminoso.
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
L'aggravante dell'associazione armata è configurabile quando la disponibilità delle armi da parte di alcuni sodali e la relativa circostanza siano portate a conoscenza degli altri associati, secondo quanto accertato dai giudici di merito.
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
L'ipotesi di minima entità è esclusa quando la complessiva attività associativa, valutata in concreto, presenti pluralità di partecipi, organizzazione articolata, stabile approvvigionamento, rilevanti quantitativi o attività di spaccio incompatibili con la lieve entità.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
La detenzione a fini di spaccio può essere provata anche mediante intercettazioni e altri elementi dai quali risulti la disponibilità della sostanza e la sua destinazione alla futura vendita.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
La lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché qualità e quantità della sostanza; il beneficio è escluso quando anche uno degli elementi rilevanti evidenzi una lesione non minima del bene protetto.
art. 110 c.p.
La responsabilità concorsuale per il reato-fine è stata ritenuta sussistente sulla base degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito.
art. 133 c.p.
Una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione della pena è richiesta soprattutto per pene prossime al massimo edittale o superiori alla media; per una pena prossima al minimo può essere sufficiente il riferimento, anche implicito, ai criteri normativi.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche implicitamente, purché la decisione consenta di comprendere le ragioni della scelta e non presenti vizi logici.
art. 85 D.P.R. n. 309/1990
La disposizione è richiamata quale base delle conseguenze accessorie applicate nella sentenza di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con la decisione impugnata e limitandosi a formulare generiche censure di carenza o illogicità della motivazione.
- Nel giudizio di cassazione il controllo sul vizio di motivazione non consente una nuova valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti; è censurabile soltanto l'illogicità macroscopica del percorso argomentativo o l'omesso esame di elementi decisivi.
- La partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da una pluralità di condotte e conversazioni che dimostrino l'inserimento stabile e consapevole nella struttura associativa e non richiede necessariamente la prova dell'esecuzione, da parte dell'imputato, di ogni specifica attività di traffico.
- L'ipotesi di associazione di minima entità ex art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309 del 1990 è incompatibile con una struttura organizzata, una pluralità non esigua di partecipi, uno stabile approvvigionamento, rilevanti quantitativi movimentati o una protratta e articolata attività di spaccio.
- La qualificazione del fatto come detenzione di stupefacenti di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché di qualità e quantità della sostanza; la lieve entità deve essere esclusa quando anche uno degli elementi normativamente rilevanti evidenzi un'offesa non minima.
- L'aggravante dell'associazione armata può essere riconosciuta quando la disponibilità delle armi da parte di alcuni associati e la relativa informazione agli altri sodali risultino accertate con motivazione logica e congrua.
- La determinazione della pena in misura prossima al minimo edittale non richiede una motivazione analitica su ciascun parametro dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione, anche implicita, immune da illogicità e coerente con la gravità dei fatti.
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