Cassazione Penale, Sentenza n. 32809/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per avere sottratto, cedendola a terzi, un'autovettura sottoposta a pignoramento della quale era custode e per avere minacciato ripetutamente la creditrice pignoratizia di un danno ingiusto. La Corte di appello di Brescia aveva confermato la decisione del Tribunale. Il difensore ha proposto un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione degli artt. 599-bis c.p.p. e 20-bis c.p. In appello era stata tempestivamente richiesta la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria; tale questione era stata inserita in una proposta di concordato sui motivi, con rinuncia agli altri motivi e consenso del Procuratore generale. Il ricorrente ha contestato sia il rigetto della proposta di concordato, sia il rigetto della richiesta di pena sostitutiva, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse carente perché fondata sui precedenti penali e sull'assenza di risarcimento, nonostante la persona offesa non si fosse costituita parte civile. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la censura sul concordato, poiché il provvedimento di rigetto ha natura ordinatoria e non è autonomamente impugnabile. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sulla pena sostitutiva, osservando che la Corte d'appello aveva esercitato correttamente e con motivazione logica la discrezionalità prevista dalla legge, valorizzando la pluralità di reati contro il patrimonio e la mancata attivazione dell'imputato, anche dopo un rinvio concesso per verificare la possibilità di risarcire il danno, ai fini di un risarcimento almeno parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso l'impugnabilità autonoma del provvedimento con cui la Corte d'appello rigetta una proposta di concordato sui motivi e dispone la prosecuzione del giudizio ordinario, trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria. Ha poi ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa al diniego della sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, affermando che la motivazione della Corte d'appello era logica e adeguata rispetto ai parametri legali, in particolare alla rieducazione del condannato e alla prevenzione della commissione di ulteriori reati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 388 c.p.
Norma contestata per la sottrazione e cessione a terzi di un'autovettura sottoposta a pignoramento della quale l'imputato era custode.
art. 612, comma 2, c.p.
Norma contestata per le minacce ripetute rivolte alla creditrice pignoratizia.
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato sui motivi d'appello ha finalità deflattiva e non premiale; il provvedimento di rigetto della proposta, avente natura ordinatoria, non è autonomamente ricorribile per cassazione.
art. 20-bis c.p.
Richiamato in relazione alla sostituzione delle pene detentive con pene sostitutive.
art. 58 legge n. 689 del 1981
Individua i parametri per l'esercizio della discrezionalità giudiziale sulla sostituzione della pena detentiva, inclusi i criteri dell'art. 133 c.p., la rieducazione, la prevenzione di ulteriori reati e la prognosi di rispetto delle prescrizioni.
art. 59 legge n. 689 del 1981
Richiamato per le condizioni ostative alla sostituzione della pena detentiva.
art. 56-ter legge n. 689 del 1981
Richiamato per le prescrizioni applicabili a corredo delle pene sostitutive.
art. 133 c.p.
Fornisce i criteri di valutazione ai quali il giudice deve fare riferimento nell'esercizio della discrezionalità sulla pena sostitutiva.
art. 444 c.p.p.
Richiamato per distinguere il concordato in appello, non premiale, dall'applicazione della pena su richiesta, avente natura premiale.
Massime di principio
- Il provvedimento con cui la Corte d'appello rigetta una proposta di concordato sui motivi ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e dispone la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie ha natura ordinatoria e non è autonomamente impugnabile per cassazione, poiché la prosecuzione del giudizio restituisce alle parti tutte le prerogative difensive.
- La valutazione sulla sostituzione della pena detentiva, una volta verificate le condizioni legali, è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve considerare i criteri dell'art. 133 c.p., l'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione, la prevenzione di ulteriori reati e la prognosi di rispetto delle eventuali prescrizioni.
- La prognosi negativa sull'idoneità della pena sostitutiva non può fondarsi esclusivamente sull'esistenza di precedenti penali, ma può essere motivata considerando anche la natura, il numero e l'epoca di commissione degli illeciti, nonché ulteriori condotte indicative dell'attitudine a rispettare gli obblighi imposti.
- Il giudizio discrezionale sulla sostituzione della pena detentiva è sottratto al sindacato di legittimità quando la motivazione sia adeguata, logica e priva di vizi manifesti.
- La mancata attivazione dell'imputato per risarcire, anche parzialmente, il danno dopo che gli sia stato concesso un rinvio per verificare tale possibilità può essere valorizzata, insieme alla pluralità dei reati commessi, nella prognosi negativa sulla rieducazione e sulla prevenzione di ulteriori reati.
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