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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32811/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

Due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Cosenza riconoscendo, per uno di essi, la continuazione tra tutti i reati e rideterminando la pena, e confermando la condanna dell'altro. Il primo imputato ha denunciato la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la violazione del diritto alla prova, per il rigetto della richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio sulle sue condizioni di salute, nonché il difetto di motivazione sul rigetto e sulla valutazione delle prove. Il secondo imputato ha denunciato la mancata traduzione all'udienza di appello, essendo detenuto agli arresti domiciliari per altra causa; il difetto di correlazione tra accusa e sentenza e il difetto di motivazione in relazione a un capo concernente la cessione di sostanza stupefacente, ritenuta provata sulla base delle dichiarazioni della persona interessata e di chat WhatsApp ritenute erroneamente pertinenti; infine, vizi nella determinazione della pena, riguardanti la recidiva, il relativo aumento, gli aumenti per la continuazione interna e il diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

Il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto adeguata, ampia e puntuale la motivazione con cui la Corte di appello aveva escluso la necessità di nominare un consulente tecnico d'ufficio: la documentazione sanitaria non introduceva elementi concreti di novità, il quadro probatorio conteneva plurime evidenze della capacità di deambulazione e la consulenza tecnica del pubblico ministero non era stata efficacemente confutata dal consulente di parte, le cui osservazioni erano state giudicate generiche, poco chiare e ipotetiche. Il primo motivo del secondo imputato è stato invece ritenuto fondato e assorbente. La Corte ha stabilito che la detenzione agli arresti domiciliari per altra causa, se nota al giudice procedente, costituisce legittimo impedimento a comparire e impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato. Poiché tale stato era stato comunicato prima dell'emissione del decreto di citazione, ma l'imputato era stato indicato in sentenza come libero assente senza disporne la traduzione, è stato disposto un nuovo giudizio nel merito con integrità del contraddittorio, mediante annullamento con rinvio. Il testo fornito non riporta il dispositivo completo oltre alla motivazione relativa all'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è stata valutata con riferimento alla richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio; il rigetto è legittimo quando la Corte motivi puntualmente sulla non necessità dell'accertamento e sull'assenza di elementi nuovi o idonei a incidere sulla decisione.

  • art. 178 c.p.p.

    La decisione richiama la tutela dell'integrità del contraddittorio in relazione alla mancata partecipazione effettiva dell'imputato detenuto agli arresti domiciliari per altra causa.

  • art. 179 c.p.p.

    La violazione delle garanzie processuali relative alla partecipazione dell'imputato al giudizio comporta la necessità di rinnovare il giudizio nel merito con annullamento con rinvio, secondo quanto emerge dal richiamo alla violazione del contraddittorio.

  • art. 420-ter c.p.p.

    La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, quando documentata o comunicata al giudice procedente, integra un legittimo impedimento a comparire e impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato.

  • art. 597 c.p.p.

  • art. 125 c.p.p.

    La motivazione della decisione deve spiegare in modo adeguato e puntuale le ragioni del rigetto della richiesta istruttoria e della valutazione del materiale probatorio.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

Massime di principio

  • La detenzione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, se nota al giudice procedente in qualunque momento, costituisce legittimo impedimento a comparire; il giudice deve rinviare l'udienza a una nuova data e disporre la traduzione dell'imputato. La celebrazione dell'udienza senza tali adempimenti viola il contraddittorio e impone l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio nel merito.
  • In sede di appello, il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante nomina di un consulente tecnico d'ufficio è legittimo quando la decisione esponga puntualmente che la documentazione già acquisita non contiene elementi nuovi, che il quadro probatorio offre elementi contrari e che le consulenze di parte non confutano efficacemente le conclusioni già acquisite.
  • Osservazioni tecniche generiche, poco chiare e fondate su mere ipotesi non sono sufficienti a giustificare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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