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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32725/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il G.I.P. del Tribunale di Ravenna non aveva convalidato gli arresti differiti eseguiti nei confronti di nove indagati per reati continuati in materia di stupefacenti, ritenendo che l'art. 9, comma 6, della legge n. 146 del 2006 fosse un istituto eccezionale applicabile soltanto nell'ambito del contrasto al crimine organizzato transnazionale o di operazioni sotto copertura. Il G.I.P. aveva inoltre escluso l'applicabilità della disposizione perché riferibile, a suo avviso, ai soli casi di arresto obbligatorio in flagranza, mentre l'art. 380, comma 2, lett. h), c.p.p. esclude da tale categoria il delitto di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. La Procura della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ha sostenuto che i primi cinque commi dell'art. 9 riguardano le operazioni sotto copertura, mentre il comma 6 disciplina autonomamente attività di polizia giudiziaria differenti, consentendo agli ufficiali di polizia giudiziaria di omettere o ritardare gli atti di propria competenza, compreso l'arresto, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori o individuare e catturare i responsabili dei reati indicati dalla disposizione. Ha inoltre contestato l'assenza di una base normativa per limitare l'arresto differito ai soli casi di arresto obbligatorio in flagranza. Il difensore di alcuni indagati ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Procura e annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che l'art. 9, comma 6, della legge n. 146 del 2006 disciplini un'attività investigativa distinta dalle operazioni sotto copertura regolate dai primi cinque commi della stessa norma. La disposizione può quindi essere applicata anche fuori da indagini relative a reati transnazionali o da operazioni sotto copertura, quando ricorrano i presupposti specificamente indicati dalla legge e si tratti dei reati espressamente previsti, tra cui quelli in materia di stupefacenti richiamati dalla norma. La Corte ha escluso inoltre che l'arresto differito sia normativamente limitato ai soli casi di arresto obbligatorio in flagranza, trattandosi di interpretazione priva di riscontro legislativo. Gli arresti differiti sono stati pertanto ritenuti legittimamente eseguiti. L'annullamento è stato disposto senza rinvio perché la fase processuale relativa alla convalida era ormai esaurita e non occorreva un nuovo giudizio rescissorio.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 6, legge 16 marzo 2006, n. 146

    quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti (...) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni (...), possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore

    La disposizione disciplina autonomamente l'arresto differito quale attività investigativa e processuale, distinta dalle operazioni sotto copertura e applicabile anche fuori dal contrasto al crimine organizzato transnazionale, purché ricorrano i presupposti e riguardi i reati indicati dalla norma.

  • art. 9, commi 1-5, legge 16 marzo 2006, n. 146

    I primi cinque commi dell'art. 9 riguardano le operazioni sotto copertura; tale oggetto non si estende automaticamente alla disciplina autonoma contenuta nel comma 6.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie rientra tra i reati in materia di stupefacenti richiamati dall'art. 9, comma 6, della legge n. 146 del 2006 ai fini dell'arresto differito.

  • art. 380, comma 2, lett. h), c.p.p.

    L'esclusione del delitto previsto dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 dai casi di arresto obbligatorio in flagranza non costituisce, secondo la Corte, un fondamento normativo per escludere l'arresto differito previsto dall'art. 9, comma 6, della legge n. 146 del 2006.

  • art. 81 c.p.

    Norma contestata quale base della continuazione dei reati, senza specifica statuizione interpretativa della Corte.

  • Sez. 6, n. 25508 del 04/04/2017, Garcia, Rv. 270490-01

    La facoltà di omettere o ritardare atti di competenza ai sensi dell'art. 9, comma 6, spetta agli ufficiali di polizia giudiziaria e alle autorità doganali anche se non rientrano tra i soggetti beneficiari della causa di giustificazione prevista dal comma 1; il comma 6 disciplina attività diverse da quelle del comma 1.

Massime di principio

  • L'art. 9, comma 6, della legge n. 146 del 2006 disciplina un autonomo strumento investigativo di arresto differito, distinto dalle operazioni sotto copertura regolate dai primi cinque commi della stessa norma.
  • La collocazione dell'art. 9 della legge n. 146 del 2006 nella disciplina del contrasto al crimine organizzato transnazionale e la rubrica relativa alle operazioni sotto copertura non limitano l'applicazione del comma 6 alle sole indagini su reati transnazionali o alle operazioni con agenti sotto copertura.
  • Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare atti di propria competenza, compreso l'arresto, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori o per individuare o catturare i responsabili dei reati espressamente richiamati dall'art. 9, comma 6, della legge n. 146 del 2006, nel rispetto degli obblighi di immediato avviso al pubblico ministero e di trasmissione del rapporto motivato entro quarantotto ore.
  • L'arresto differito previsto dall'art. 9, comma 6, della legge n. 146 del 2006 non è limitato ai soli delitti per i quali l'arresto in flagranza sia obbligatorio ai sensi dell'art. 380 c.p.p.; una simile limitazione richiede una specifica base normativa.
  • La mancata convalida degli arresti differiti non può essere motivata esclusivamente qualificando l'istituto come eccezionale e collegato alle operazioni sotto copertura, quando la fattispecie concreta rientra nei reati e nelle condizioni espressamente previste dall'art. 9, comma 6, della legge n. 146 del 2006.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale

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