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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27111/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Niang Papa impugnava la conferma della sua condanna per favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), contestando la qualificazione giuridica della condotta e la carenza/contraddittorietà della motivazione soprattutto con riferimento alla valutazione delle intercettazioni telefoniche e dell'elemento volto ad assicurare al favorito il profitto del reato. Ndiaye Moussa contestava (i) la mancata esecuzione dell'interrogatorio di garanzia e la sua presunta mancata conoscenza del procedimento in quanto ritenuto latitante, (ii) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e (iii) l'applicazione dell'aggravante della recidiva, ritenendo errata la valutazione dei precedenti e la mancanza di adeguata motivazione della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Niang Papa perché la Corte d'appello non ha pronunciato (neppure implicitamente) sui motivi proposti in gravame, configurando una omissione della motivazione (c.d. "mancanza grafica della motivazione") e imponendo l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio. Il ricorso di Ndiaye Moussa è stato dichiarato inammissibile: la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi (latitanza/interrogatorio di garanzia; diniego delle attenuanti generiche; applicazione della recidiva) sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati. Conseguentemente la Corte ha condannato Ndiaye al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio esclusivamente per Niang.

Norme richiamate

  • art. 379 c.p.

    La norma sul favoreggiamento reale richiede che l'attività del favoreggiatore sia diretta ad assicurare al favorito il prodotto o il profitto del reato; la difesa di Niang sosteneva mancanza di questo requisito. La Corte di cassazione ha però annullato per omissione motivazionale della Corte territoriale senza decidere nel merito sulla corretta applicazione della norma.

  • art. 110 c.p.; artt. 628, 582, 585, 576, 61 n.2 c.p.

    Norme sostanziali riferite ai reati per cui venivano giudicati gli imputati (concorso, rapina, ecc.): usate per la ricostruzione dei capi di imputazione in primo e secondo grado; la Cassazione ha confermato l'impianto probatorio relativo a Ndiaye nell'ambito del suo giudizio di ammissibilità.

  • art. 294 c.p.p.

    Disposizione sull'interrogatorio di garanzia: la Corte ha richiamato orientamento consolidato secondo cui, ove la misura cautelare disposta in fase di indagini sia eseguita nel corso del dibattimento nei confronti di soggetto latitante, non è necessaria la ripetizione dell'interrogatorio di garanzia al momento dell'esecuzione della misura.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa in tema di notifiche e conoscenza del procedimento; la Cassazione ha ritenuto infondato il rilievo poiché l'imputato ha comunque avuto conoscenza del processo e vi ha partecipato dopo la cattura.

  • art. 62-bis c.p. (richiama riforma d.l. 23/05/2008 n.92)

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti in assenza di elementi positivi da valorizzare, conformemente alla giurisprudenza post-riforma.

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione relativa all'obbligo di condanna al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna di Ndiaye al pagamento di spese e di euro 3.000.

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.; art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L.176/2020) e successive proroghe

    Norme che disciplinano la trattazione del procedimento con contraddittorio scritto (mancata richiesta di discussione orale): il processo è stato trattato con memoria scritta ai sensi della normativa emergenziale richiamata.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.; art. 173 disp. att. c.p.p.

    Criteri di impugnazione e motivazione in cassazione: la Corte ha ritenuto che l'omissione di affrontare motivi di gravame integri vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 lett. e) e imponga annullamento e rinvio (richiamando anche precedenti giurisprudenziali).

Massime di principio

  • Se la corte territoriale non affronta espressamente (neppure implicitamente) motivi rilevanti proposti dall'imputato in grado di appello, si configura un vizio di motivazione che può determinare l'annullamento con rinvio in Cassazione (c.d. "mancanza grafica della motivazione").
  • Per il reato di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.) è necessario dimostrare che l'attività del presunto favoreggiatore fosse diretta e funzionale ad assicurare al favorito il prodotto o il profitto del reato: valutazioni generiche o indizi senza collegamento al profitto possono essere insufficienti.
  • Quando una misura cautelare emessa in fase di indagini viene eseguita nel corso del dibattimento su soggetto latitante, la giurisprudenza autorizza a non ripetere l'interrogatorio di garanzia al momento dell'esecuzione, purché l'imputato abbia la possibilità di partecipare al contraddittorio in dibattimento.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se mancano elementi positivi di segno favorevole: l'assenza di precedenti non è più, di per sé, sufficiente a giustificarle dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.
  • L'applicazione della recidiva richiede una motivazione che colleghi la capacità delinquenziale dei precedenti con i fatti per cui si procede; la contestazione apodittica senza indicazione dei precedenti specifici rispetto ai quali eccepire la disomogeneità è destinata a restare inefficace.
  • In impugnazioni in Cassazione è essenziale che i motivi siano formulati e sviluppati con chiarezza e che il giudice d'appello dia risposta puntuale; omissioni di risposta su punti decisivi favoriscono l'annullamento.
  • Nelle contestazioni basate su conversazioni intercettate è necessario spiegare logicamente il nesso tra contenuto delle intercettazioni e la condotta contestata: contraddizioni apparenti (es. comportamenti che non sembrano coerenti con il presunto intento) devono essere affrontate dal giudice di merito per evitare censure di vizio motivazionale.

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