Cassazione Civile, Ordinanza n. 36129/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto agiva in giudizio quale cessionario del credito di regresso vantato dalla madre fideiussore nei confronti di una società in concordato preventivo, chiedendo l’accertamento del proprio credito e la sua collocazione al passivo. La domanda si fondava sul fatto che la fideiussore aveva pagato parzialmente, nel 1995, i debiti della società verso alcune banche in forza di accordi transattivi, aveva poi comunicato la pretesa di regresso nel 1997 e aveva ceduto il relativo credito al figlio. La società contestava la domanda eccependo, tra l’altro, difetto di interesse, nullità e inopponibilità della cessione, prescrizione, inammissibilità del regresso in sede concorsuale e carenza di legittimazione ad eccepire la prescrizione. In cassazione la società ricorrente deduceva violazione degli artt. 169 e 61, comma 2, l.fall. e degli artt. 1203 e 1299 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente equiparato gli accordi transattivi con le banche e la successiva rinuncia ai crediti a un pagamento integrale, mentre al momento dell’esercizio del regresso nel 1997 non vi era stato alcun integrale soddisfacimento dei crediti bancari; con il secondo motivo denunciava inoltre omesso esame di fatti decisivi, insistendo sul fatto che il regresso sarebbe stato esercitato prematuramente e avrebbe dovuto, eventualmente, essere riproposto solo dopo le rinunce delle banche del 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse, in parte, nuova rispetto ai motivi di appello e, in parte, formulata in modo non conforme ai requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre osservato che, anche considerando la sequenza cronologica dei fatti, la Corte territoriale aveva accertato che il diritto di regresso era sorto nel 1995 a seguito dei pagamenti parziali del fideiussore, era stato ceduto nel 1997 e il giudizio era stato introdotto nel 2011, quando i creditori bancari risultavano ormai integralmente soddisfatti anche per i crediti residui, per cui non vi era violazione dell’art. 61, comma 2, l.fall. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiama l’applicazione, nel concordato preventivo, della disciplina dell’art. 61 l.fall.
il regresso del coobbligato/fideiussore verso il debitore principale, ai fini dell’insinuazione al passivo, presuppone l’integrale soddisfacimento delle ragioni del creditore comune; il pagamento parziale rileva solo se anteriore alla procedura concorsuale.
richiamato insieme all’art. 1299 c.c. per il fondamento della surrogazione/regresso del fideiussore.
richiamato insieme all’art. 1203 c.c. quale base del regresso tra condebitori/coobbligati.
riconosce il sorgere del diritto di regresso del fideiussore dopo il pagamento eseguito verso il creditore.
la cessione del credito è opponibile al debitore ceduto mediante notifica/comunicazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione è ammissibile solo se si denunciano un fatto storico decisivo, omesso esame, e non semplici questioni o argomentazioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta e il momento della sua discussione processuale.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone l’indicazione e il deposito degli atti/documenti rilevanti a sostegno del motivo.
richiamato per la riserva di azione nei confronti degli altri coobbligati solidali nelle transazioni con il fideiussore.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, il coobbligato o fideiussore che voglia insinuarsi al passivo in regresso o surrogazione deve dimostrare che, al momento rilevante per l’esercizio dell’azione, il creditore comune sia stato integralmente soddisfatto; il pagamento parziale non è sufficiente se il credito del terzo permane.
- Ai fini dell’art. 61 l.fall., rileva la soddisfazione integrale della pretesa del creditore comune, non il fatto che il solvens abbia pagato integralmente la propria obbligazione interna.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente individua uno specifico fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso in causa e la sua decisività; non sono sufficienti questioni, argomenti o contestazioni meramente valutative.
- In cassazione non possono essere introdotte censure nuove rispetto alle questioni effettivamente devolute in appello.
- La cessione del credito diventa opponibile al debitore ceduto quando sia portata a sua conoscenza nelle forme previste dalla legge; la prova della cessione e della sua notificazione è decisiva per legittimare il cessionario all’azione.
- Quando la Corte accerta che il creditore originario è stato poi integralmente soddisfatto, il successivo esercizio del regresso da parte del cessionario non viola l’art. 61, comma 2, l.fall., anche se il pagamento iniziale del fideiussore era stato solo parziale.
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