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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01630/2026 del 25/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i datori di lavoro convenuti per due lunghi periodi (luglio 1975-dicembre 1998 e luglio 1999-marzo 2016), con orario ordinario di 40 ore settimanali e, in un intervallo intermedio, con part time di 24 ore settimanali; il lavoratore chiedeva inoltre le differenze retributive, compreso il differenziale di TFR, e il risarcimento del danno da omesso versamento dei contributi previdenziali. La Corte d’appello aveva accolto in parte la domanda, valorizzando prove testimoniali e documentali e ritenendo dimostrata una breve interruzione del rapporto dopo il licenziamento del 31.12.1998, seguita da una ripresa di fatto dell’attività dal luglio 1999, nonostante la formale riassunzione solo dal 1.3.2001. I datori di lavoro ricorrevano per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o contrasto irriducibile, sostenendo che la Corte d’appello avesse motivato in modo solo apparente sulla sussistenza del rapporto dal luglio 1999 al marzo 2001, soprattutto durante la percezione dell’indennità di disoccupazione, fondandosi sulle deposizioni di un teste ritenute apodittiche e inconciliabili; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. per vizio del ragionamento presuntivo, contestando la ricostruzione di fatto del rapporto dal luglio 1999 al marzo 2001; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su censure relative alla mancata prova di mansioni e ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle buste paga. Il lavoratore proponeva ricorso incidentale, denunciando a sua volta vizio motivazionale nella parte in cui la Corte d’appello aveva escluso dal complessivo periodo di prestazione di fatto il segmento 17 gennaio-17 luglio 1999, in ragione della percezione dell’indennità di disoccupazione, senza adeguatamente valorizzare la deposizione di un teste e con motivazione contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo dei datori di lavoro e il ricorso incidentale perché la sentenza d’appello non era priva di motivazione né incomprensibile: la Corte territoriale aveva infatti illustrato, seppur in modo sintetico, le ragioni della decisione mediante disamina delle deposizioni testimoniali e delle allegazioni di causa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge e vizio del ragionamento presuntivo, mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e perché la censura di omessa pronuncia non era stata correttamente incardinata come nullità della sentenza; inoltre, la doglianza si risolveva nella contestazione del mancato esame di elementi secondari e non di uno specifico capo di domanda o motivo di appello. Quanto alle spese, la Corte le ha compensate per un terzo per reciproca soccombenza e ha condannato i ricorrenti principali al pagamento dei restanti due terzi; ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi graficamente o sia del tutto incomprensibile, non quando sia sintetica o non condivisa.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro della sufficienza e chiarezza della motivazione della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale attraverso cui si deducono i vizi di nullità della sentenza, compresa la motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente vi ha ricondotto la dedotta violazione di legge in tema di presunzioni e onere probatorio; la Corte ha però rilevato che la censura tendeva in realtà a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la ricostruzione presuntiva dei fatti; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove e delle presunzioni compete al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La scelta dei fatti noti e la loro idoneità a fondare la presunzione appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande, eccezioni o specifici motivi di appello; non basta lamentare il mancato esame di documenti o fatti secondari.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato nel quadro delle doglianze sulla valutazione del materiale probatorio, ma la Corte ne esclude una violazione sostanziale poiché la censura mirava a una diversa lettura delle prove.

  • art. 111 Cost.

    La Corte lo richiama come base costituzionale del dovere di motivazione della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • R.D. 18/12/1941, n. 1368

    È richiamato solo come fonte delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione sia del tutto assente sul piano grafico o così incomprensibile da non consentire di cogliere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o ritenuta errata dalla parte.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., in cassazione non è consentito censurare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio; è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato.
  • La valutazione degli indizi e la costruzione del ragionamento presuntivo spettano al giudice di merito; in cassazione non può essere richiesta una nuova lettura delle prove sotto la veste della violazione degli artt. 2727-2729 c.c., salvo l’omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda la totale mancanza di decisione su una domanda, eccezione o specifico motivo di appello; non ricorre quando si contesti il mancato esame di singoli documenti, di fatti secondari o di elementi istruttori.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e immediatamente riconducibili a uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; la doglianza è inammissibile se non indica con precisione il capo o il fatto storico asseritamente trascurato.

Come è indicizzato

MaterieQualificazione del rapporto di lavoroImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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