Cassazione Civile, Ordinanza n. 02148/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cedente)
La controversia
La vicenda nasce da un contratto di cessione del 29 maggio 2007 con cui una società ha acquistato, tra l'altro, la posizione contrattuale relativa a un complesso immobiliare e ai connessi rapporti di appalto per lavori già affidati a un'impresa appaltatrice. Nel contratto di cessione la cedente aveva assunto obblighi di gestione degli appalti "dandovi puntuale esecuzione", oltre a un impegno di manleva e a una promessa del fatto del terzo in ordine alla corretta esecuzione dei contratti e al mancato aumento dei corrispettivi anche per eventuali varianti. L'appaltatrice aveva però iscritto riserve per maggiori compensi e, all'esito di arbitrato, la cessionaria era stata condannata a pagare una somma rilevante. La cessionaria ha quindi chiesto alla cedente il rimborso di quanto corrisposto, invocando la manleva contrattuale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che il patto coprisse anche il maggior prezzo derivante dal lodo arbitrale. La Corte d'appello ha invece riformato, interpretando la manleva come limitata alle sole "varianti" intese come necessità esecutive dell'opera già progettata, e non estensibile a opere nuove e aggiuntive ordinate dalla stazione appaltante per esigenze della conduttrice. In cassazione la cessionaria ha dedotto: violazione degli artt. 1367 e 1661 c.c. nell'interpretazione del patto di manleva; omesso esame e travisamento delle prove sul ruolo della cedente nella gestione dell'appalto, con riferimento anche agli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1938 e 1381 c.c. per mancata considerazione della determinabilità dell'oggetto della manleva; omesso esame della natura di promessa del fatto del terzo dell'obbligo assunto dalla cedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della resistente per difetto di valida procura, ma ciò non ha inciso sull'esito del giudizio. Nel merito, ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha confermato l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'obbligo di manleva copriva soltanto i maggiori oneri derivanti da varianti riconducibili alle necessità esecutive dell'opera e non anche i costi di opere nuove, extracontrattuali, non previste nel progetto e ordinate per esigenze della conduttrice. Ha inoltre osservato che le doglianze sulla gestione dell'appalto e sull'apprezzamento delle prove tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, preclusa in cassazione; quanto al quarto motivo, ha rilevato che la Corte territoriale aveva già considerato l'accordo come promessa del fatto del terzo, ma sempre nei limiti sopra indicati. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per sostenere un'interpretazione del patto di manleva che ne preservasse l'efficacia; la Corte nega però che esso imponga di estendere la garanzia a opere estranee alla nozione di variante
evocato dalla ricorrente per sostenere che, nei contratti a corpo, i compensi aggiuntivi spettano solo in caso di superamento dell'alea normale; la Corte precisa che la norma riguarda le varianti necessarie all'esecuzione dell'opera, non i lavori nuovi ed extracontrattuali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di ricorso per la denuncia di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro di ricorso per la denuncia di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa alcuna violazione
la Corte ribadisce che la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisca alla prova un valore diverso da quello normativamente previsto, non quando si contesti il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento
invocato per l'interpretazione del contratto secondo il senso letterale e la comune intenzione delle parti
invocato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali
invocato quale canone di interpretazione secondo buona fede
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la determinatezza/determinabilità dell'obbligazione di garanzia
richiamato per qualificare l'impegno come promessa del fatto del terzo; la Corte afferma che tale qualificazione non amplia da sola l'oggetto della garanzia oltre i limiti pattizi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato
Cass. Sez. 2, n. 9767 del 12/05/2016
richiamata come precedente in tema di distinzione tra varianti necessarie all'opera e lavori extracontrattuali non compresi nel piano originario
Cass. Sez. U., n. 20867 del 30/09/2020
richiamata per i limiti dell'ammissibilità della censura ex art. 116 c.p.c.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto a corpo, la nozione di "variante" comprende solo le opere nuove necessarie alla completa e migliore esecuzione dell'opera o comunque rientranti nel piano originario; restano escluse le opere nuove, autonome ed extracontrattuali, anche se collegate funzionalmente al medesimo intervento.
- Un patto di manleva o una promessa del fatto del terzo non possono essere interpretati in modo da ampliare indefinitamente l'obbligazione di garanzia: l'interpretazione deve restare ancorata al testo contrattuale e alla sua funzione, evitando di trasformare la garanzia in un'obbligazione indeterminata o svincolata dall'alea pattuita.
- La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si contesti l'attribuzione alla prova di un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento; non è invece consentito sotto tale veste chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il controllo di legittimità non consente di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura delle opere, sul contenuto della gestione dell'appalto o sulla portata concreta degli ordini impartiti, salvo il rigoroso rispetto dei limiti del vizio motivazionale.
- La qualificazione di una clausola come promessa del fatto del terzo non impedisce che il suo oggetto sia delimitato dalle ulteriori pattuizioni contrattuali: la promessa opera nei confini dell'assetto negoziale concretamente voluto dalle parti.
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