Cassazione Civile, Ordinanza n. 27474/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La lite nasce da un rapporto familiare e da un deposito titoli presso una banca. Due parti hanno convenuto in giudizio il terzo chiedendo l'accertamento che i titoli custoditi su un conto di deposito cointestato appartenessero a loro, almeno per un terzo ciascuna. Il convenuto ha sostenuto invece che i titoli, collocati in un sub-deposito intestato solo a lui, fossero di sua esclusiva proprietà; in via riconvenzionale ha chiesto l'accertamento della proprietà esclusiva e la restituzione di quanto ricavato dalla vendita di titoli che assumeva essere suoi. Il Tribunale ha ritenuto i titoli in comproprietà tra tutti e tre e ha condannato le attrici a restituire al convenuto un terzo del ricavato della vendita. La Corte d'appello ha confermato. In Cassazione il ricorrente principale ha dedotto violazione degli artt. 1838, 1854 e 1298, comma 2 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la banca aveva sempre indicato il sub-deposito come a lui intestato e che ciò provava la sua proprietà esclusiva; ha inoltre censurato la regolazione delle spese. Le resistenti/ricorrenti incidentali hanno a loro volta dedotto omesso esame di fatti decisivi in relazione alla CTU contabile, violazione delle norme sulla comunione (artt. 1111, 1116 e 727 c.c.) e violazione del giudicato (artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.), sostenendo che non si potesse disporre una condanna al pagamento di somme a favore del comproprietario senza scioglimento della comunione e che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente confermato una condanna a stralcio o acconto divisionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili, per il vincolo derivante dall'art. 348-ter c.p.c., le censure ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la decisione di appello era fondata sulle stesse ragioni di fatto della sentenza di primo grado e i ricorrenti non avevano dimostrato il contrario. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 1838, 1854 e 1298 c.c. e delle norme sulla comunione, rilevando che le censure miravano in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. Quanto alle doglianze delle ricorrenti incidentali su giudicato e stralcio divisionale, la Corte ha osservato che la condanna restitutoria era stata pronunciata dal Tribunale e semplicemente confermata in appello, e che la nuova questione sull'anticipazione della divisione era inammissibile perché non dedotta nei gradi di merito né specificamente localizzata negli atti processuali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
Invocato per sostenere che la ripartizione del deposito in sub-depositi non avrebbe inciso sulla titolarità dei titoli; la Corte non vi ha ravvisato una violazione, valorizzando l'accertamento di fatto sulla permanenza della contitolarità del contratto di deposito.
Richiamato per contestare la decisione sulla titolarità dei titoli depositati; la Corte ha ritenuto la censura in realtà diretta contro un accertamento in fatto del giudice di merito.
Invocato in relazione alla presunta ripartizione della titolarità e delle quote; la Corte ha escluso la violazione perché la decisione si fondava su un accertamento fattuale insindacabile.
La censura di omesso esame del fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile per effetto dell'art. 348-ter c.p.c., poiché l'appello era stato respinto con motivazione sostanzialmente sovrapponibile a quella di primo grado.
Quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Richiamato nei motivi sulle spese; il motivo è stato assorbito o comunque rigettato insieme alle altre censure, con compensazione finale delle spese del giudizio di legittimità.
Richiamato nei motivi sulle spese; non ha condotto a un diverso esito, essendo state compensate le spese di legittimità.
Invocato per sostenere che, in mancanza di scioglimento della comunione, non fosse possibile disporre attribuzioni o condanne di somme a favore di un comunista; la Corte ha respinto la doglianza anche perché nuova e non trattata in appello.
Richiamato dalle ricorrenti incidentali in tema di divisione della comunione; la Corte ha ritenuto la censura non accoglibile e, per una parte, nuova.
Invocato in relazione alla ripartizione dei beni comuni; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello avesse violato tali disposizioni.
Richiamato per asserita violazione del giudicato interno; la Corte ha osservato che il capo di condanna non era stato introdotto dal giudice d'appello ma già dal Tribunale, sicché non vi era violazione del giudicato.
Invocato in relazione all'efficacia del giudicato; la Corte ha escluso la violazione perché la Corte d'appello si era limitata a confermare la decisione di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza d'appello che conferma integralmente la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione se il ricorrente non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La deduzione di violazione di norme sostanziali non consente di rimettere in discussione in cassazione un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
- Chi introduce in cassazione una questione giuridica che presuppone un accertamento di fatto ha l'onere di allegare non solo di averla già dedotta nel merito, ma anche di indicare specificamente in quale atto processuale lo abbia fatto; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
- La conferma in appello di una pronuncia di primo grado non integra violazione del giudicato interno o dell'articolato regime delle preclusioni solo perché il capo confermato comporti effetti economici tra comunisti o contitolari; occorre distinguere tra contenuto della sentenza impugnata e contenuto della sentenza di primo grado.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su documentazione bancaria e su presunzioni semplici tratte da essa, la relativa valutazione è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e se la censura tende solo a ottenere un nuovo esame del merito.
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