Cassazione Civile, Ordinanza n. 34669/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata dal tribunale dopo un primo rigetto delle istanze di fallimento e poi a seguito dell'accoglimento del reclamo dei creditori istanti. La società ha impugnato in cassazione la decisione della corte d'appello che aveva confermato il fallimento. Con il primo motivo ha sostenuto che la mancata comparizione dei creditori all'udienza prefallimentare doveva valere come rinuncia all'istanza, con conseguente perdita della legittimazione a reclamare; ha inoltre contestato la regolarità della prosecuzione del reclamo da parte di alcuni creditori e della successiva udienza di rimessione al tribunale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del termine dilatorio tra notifica del ricorso/decreto e udienza, sostenendo di aver ricevuto la comunicazione troppo tardi. Con il terzo motivo ha censurato la valutazione dei presupposti di fallibilità, contestando l'utilizzabilità delle copie delle sentenze di condanna prodotte dai creditori, la mancata considerazione di verbali conciliativi relativi ai rapporti di lavoro e la prova del superamento delle soglie dimensionali di non fallibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento la mancata comparizione del creditore istante all'udienza prefallimentare non equivale, di per sé, a rinuncia alla domanda e non comporta la perdita della legittimazione a proporre reclamo; ha inoltre rilevato che, una volta instaurato correttamente il procedimento, il giudice può decidere nel merito se l'istanza e il decreto sono stati notificati e se il debitore non segnala fatti nuovi rilevanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non si confrontava con entrambe le rationes decidendi della corte territoriale e comunque non evidenziava specifiche attività difensive precluse. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità e perché sollecitava un riesame del merito; la Corte ha rilevato, tra l'altro, che la società non aveva contestato in modo utile la conformità delle copie delle sentenze prodotte, non aveva adeguatamente contrastato l'accertamento della loro notifica e non aveva assolto l'onere di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 6 l.f.
regola la legittimazione del creditore a richiedere la dichiarazione di fallimento; la mancata comparizione all'udienza non comporta rinuncia automatica all'istanza.
art. 15 l.f.
disciplina unitariamente il procedimento di dichiarazione di fallimento; non collega alla mancata comparizione conseguenze procedurali analoghe a quelle del processo ordinario e consente la decisione nel merito se l'istanza e il decreto sono stati notificati regolarmente.
art. 22 l.f.
il reclamo avverso il rigetto dell'istanza e la successiva rimessione degli atti al tribunale non sono impediti dalla sola mancata comparizione del creditore istante.
richiamato nel primo motivo per contestare la valida rappresentanza processuale dei creditori, ma la censura è stata ritenuta irrilevante una volta esclusa la rinuncia per mancata comparizione.
richiamato nel terzo motivo per contestare la valutazione delle prove e dei documenti, ma la censura è stata reputata generica e inammissibile.
richiamato nel terzo motivo, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
richiamato nel terzo motivo, senza che la censura superasse il vaglio di specificità e ammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha rilevato che non erano indicati con precisione i fatti decisivi asseritamente trascurati.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la censura è stata dichiarata inammissibile anche per mancata specificazione della sede processuale di produzione dei documenti richiamati.
art. 1, comma 2, l.f.
richiamato ai fini della verifica dei requisiti dimensionali di non fallibilità; l'onere di provare il mancato superamento delle soglie grava sul debitore fallendo.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la non debenza di alcune somme ai lavoratori ceduti; la Corte osserva che tale difesa non è stata adeguatamente coltivata e che restavano comunque titoli esecutivi giudiziali.
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la mancata comparizione del creditore istante all'udienza prefallimentare non equivale automaticamente a rinuncia alla domanda né comporta, di per sé, la perdita della legittimazione a proporre reclamo.
- L'articolazione del procedimento fallimentare ha natura unitaria e camerale: una volta che l'istanza e il decreto di fissazione siano stati regolarmente notificati, il giudice può decidere nel merito, senza applicare meccanicamente le preclusioni tipiche del processo ordinario per assenza delle parti.
- La deduzione di vizi relativi alla fissazione dell'udienza o alla notificazione è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e se non indica specificamente quale concreto pregiudizio difensivo sia derivato dall'irregolarità.
- Chi invoca la non fallibilità per difetto dei requisiti dimensionali deve assolvere l'onere di provare il mancato superamento delle soglie previste dalla legge; la mancata produzione dei bilanci degli ultimi esercizi pesa in modo decisivo contro il debitore.
- In sede di legittimità non è consentito un riesame del merito mascherato da denuncia di violazione di legge o omesso esame: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare con precisione i fatti decisivi asseritamente trascurati.
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