Cassazione Civile, Ordinanza n. 22586/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazioni fiscali relative all'anno d'imposta 2005, con recupero di un maggior reddito e disconoscimento di un credito d'imposta. La società contribuente aveva impugnato la cartella; in primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la CTR aveva accolto la domanda ritenendo che il disconoscimento del credito d'imposta non potesse avvenire mediante cartella emessa all'esito di controllo automatizzato, ma dovesse essere preceduto da un avviso di recupero. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, sostenendo che il controllo automatizzato è legittimo anche quando il disconoscimento del credito derivi dal mero riscontro formale dei dati dichiarati, senza valutazioni giuridiche di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha chiarito che il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. 633/1972 è consentito quando il disconoscimento del credito d'imposta si fonda su dati direttamente desumibili dalla dichiarazione e non richiede valutazioni giuridiche; è invece necessario un avviso di recupero solo se occorre accertare questioni giuridiche sulla spettanza o compensabilità del credito. Nel caso concreto la CTR aveva escluso in modo assoluto l'utilizzabilità della cartella, senza verificare se la non spettanza del credito emergesse in modo meramente cartolare. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Consente, sulla base dei dati direttamente desumibili dalla dichiarazione e dell'anagrafe tributaria, la correzione di errori materiali e di calcolo, la riduzione di detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta non spettanti o esposti oltre il dovuto, quando la verifica è meramente cartolare e senza valutazioni giuridiche.
Ha contenuto sostanzialmente analogo all'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e legittima il controllo automatizzato nei limiti di una verifica cartolare e avalutativa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione e falsa applicazione di legge posto a base del ricorso per cassazione.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.
Massime di principio
- Il controllo automatizzato sulle dichiarazioni fiscali è legittimo quando la pretesa dell'Ufficio deriva da dati già contenuti nella dichiarazione o da errori materiali e di calcolo, senza necessità di apprezzamenti discrezionali o valutazioni giuridiche.
- Il previo avviso di recupero del credito d'imposta non è sempre necessario: esso è richiesto solo quando il disconoscimento del credito implica un vero accertamento giuridico sulla sua esistenza o compensabilità, non quando la non spettanza emerge in modo oggettivo e cartolare.
- La distinzione decisiva non è tra "credito d'imposta" e "imposta dovuta", ma tra verifica meramente formale e controllo che richiede valutazioni di merito; solo nel secondo caso il recupero non può avvenire con la procedura automatizzata.
- Il giudice di merito deve verificare in concreto se il disconoscimento del credito sia fondato su un riscontro obiettivo dei dati dichiarati oppure su una questione giuridica: un'esclusione in via generale dell'art. 36-bis o dell'art. 54-bis è erronea.
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