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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21558/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La banca aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento per ottenere l'ammissione di un credito chirografario derivante da un rapporto bancario di scoperto di conto corrente e convenzione di tesoreria-cassa. Il tribunale aveva accolto l'opposizione valorizzando documenti ritenuti idonei a provare il rapporto e a conferire data certa alla documentazione prodotta, nonché una consulenza tecnica contabile che aveva quantificato il credito comprensivo degli interessi. La curatela ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2704, 2710, 1832 e 2697 c.c., sostenendo che i documenti usati dal tribunale non avessero data certa anteriore al fallimento e non fossero quindi opponibili alla massa; 2) violazione dell'art. 2967 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, censurando la quantificazione del credito per non avere considerato un pagamento/acconto di 350.000 euro ricevuto dalla banca dopo il decreto ingiuntivo; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il tribunale avesse riconosciuto una somma superiore a quella chiesta in insinuazione; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., deducendo che la banca avrebbe dovuto essere condannata alle spese perché la prova del credito era emersa solo in opposizione grazie alla c.t.u.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il tribunale aveva fondato la decisione su una specifica ratio non adeguatamente censurata: la scrittura transattiva del 19 aprile 2011, intervenuta tra banca e Comune e alla quale la fallita aveva aderito, era stata ritenuta idonea a conferire data certa alla convenzione di tesoreria-cassa richiamata, operando come "altro fatto" ex art. 2704 c.c. idoneo a rendere opponibile ai terzi la data della scrittura privata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché la doglianza sulla mancata considerazione di un pagamento successivo era in realtà una critica di merito già esaminata dal tribunale, che aveva invece considerato l'incasso e aveva quantificato il credito sulla base della c.t.u. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che non vi era ultrapetizione, poiché la banca aveva chiesto l'ammissione del capitale oltre interessi legali fino alla data del fallimento e l'importo finale riconosciuto comprendeva correttamente anche gli interessi. Ha ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, affermando che le spese seguono la soccombenza in modo unitario e globale: essendo stata accolta l'opposizione della banca, la curatela era soccombente, indipendentemente dal fatto che la prova del credito fosse stata completata in sede di opposizione tramite c.t.u. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata è opponibile ai terzi non solo nei casi tipici, ma anche quando sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento; la scrittura transattiva può fungere da "altro fatto" idoneo a conferire data certa a un documento richiamato.

  • art. 2710 c.c.

    È richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la Corte non sviluppa una distinta interpretazione sul punto, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.

  • art. 1832 c.c.

    È richiamato nel primo motivo di ricorso, senza una autonoma decisione interpretativa della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di prova del credito; la Corte osserva che la contestazione della curatela investe la valutazione di merito e non supera la ratio posta dal tribunale.

  • art. 2967 c.c.

    Il riferimento è ritenuto erroneo dalla Corte, poiché la norma concerne la decadenza e non la materia dedotta nel secondo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice riconosce, oltre al capitale richiesto in insinuazione, gli interessi espressamente domandati fino alla data del fallimento.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le spese vanno regolate secondo il criterio della soccombenza con valutazione unitaria e globale; se l'opposizione del creditore è accolta, il fallimento è soccombente sull'oggetto del giudizio, anche se la prova sia stata completata in sede contenziosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore è terzo rispetto al rapporto sostanziale dedotto dal creditore e la prova documentale del credito deve essere opponibile alla massa anche sotto il profilo della data certa ex art. 2704 c.c.
  • La data certa di una scrittura privata può risultare, ai fini dell'opponibilità ai terzi, anche da un fatto ulteriore diverso dalle ipotesi tipiche previste dalla legge, purché tale fatto consenta di stabilire con eguale certezza l'anteriorità del documento.
  • In cassazione non è consentito trasformare in censure di violazione di legge questioni che richiedono un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • Non sussiste ultrapetizione se il giudice attribuisce al creditore anche gli interessi richiesti, oltre al capitale indicato nell'istanza, purché la pronuncia resti entro il perimetro della domanda complessiva.
  • Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza in modo unitario e globale: la parte che perde sull'oggetto del giudizio ne sopporta le conseguenze anche se la dimostrazione piena del credito sia maturata nel corso del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoProveSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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