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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25932/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di divisione dei beni lasciati da un genitore, deceduto nel 1979. Il de cuius aveva donato nel 1975 a uno dei figli, in conto di legittima e per l’eventuale eccedenza sulla disponibile, con dispensa da collazione, una casa e alcuni terreni. Nel corso della causa di divisione, il figlio donatario era fallito; nel 2001 il curatore aveva stipulato con un altro coerede una scrittura relativa ai diritti che sarebbero potuti derivare alla curatela dall’esito del giudizio. Dopo la morte del donatario, la moglie, nominata erede universale per testamento, era subentrata nella titolarità dei beni donati. Una sentenza non definitiva aveva indicato nel dispositivo i beni donati tra quelli dell’asse, ma la successiva decisione di merito aveva chiarito, interpretando dispositivo e motivazione nel loro insieme, che erano stati considerati ai fini del calcolo della legittima e non come beni da dividere. Il Tribunale aveva inoltre qualificato la scrittura del 2001 come cessione dei crediti eventualmente spettanti al fallito all’esito della divisione, non come trasferimento dei beni donati o della quota ereditaria. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 21 marzo 2024, aveva rigettato l’appello. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione del giudicato, sostenendo che dovesse prevalere il dispositivo della sentenza non definitiva; deduceva inoltre che la dispensa da collazione non avrebbe escluso la riunione fittizia né l’azione di riduzione per l’eventuale lesione della legittima. Con il secondo e il terzo motivo contestava la lettura della scrittura del 21 maggio 2001 come cessione di credito anziché dei beni o della quota ereditaria, richiamando gli effetti del fallimento e sostenendo che il donatario non avesse potuto disporre dei beni per testamento. Con il quarto motivo censurava l’autorizzazione a conferire alla massa il fondo Macchia, assumendone l’alienazione a terzi nel 1984, e contestava la valutazione dei beni al momento dell’apertura della successione anziché al momento della divisione. Con il quinto motivo contestava la liquidazione delle spese d’appello, sostenendo che dovesse assumersi come valore della causa la quota in contestazione, pari a euro 30.000.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il contenuto di una sentenza si individua integrando il dispositivo con la motivazione, che nel caso chiariva che i beni donati erano stati considerati per determinare la legittima del donatario e non come parte da dividere. La Corte ha precisato che la dispensa da collazione esonera dal conferimento nei limiti della disponibile, ma non sottrae la donazione alla riunione fittizia né all’azione di riduzione se lesa la legittima; per l’eventuale eccedenza il donatario è esposto alla riduzione e, quando tenuto alla collazione, può scegliere tra conferimento in natura e per imputazione. Nel caso concreto l’erede del donatario aveva scelto di conferire i fondi Lubrichi e Macchia, con conguaglio di euro 1.048,81 a suo favore, assicurando le quote di legittima. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati: la qualificazione della scrittura del 2001 come cessione dei diritti di credito eventualmente derivanti dal giudizio era interpretazione plausibile e non erano stati specificamente denunciati errori nei criteri ermeneutici. Lo spossessamento fallimentare è temporaneo e, chiuso il fallimento prima della morte del donatario, cessano i suoi effetti sul patrimonio; i beni ricevuti per donazione non erano stati acquisiti in sede di divisione e il donatario, dopo la chiusura del fallimento, poteva disporne per testamento. Il quarto motivo è inammissibile nella censura sull’alienazione del fondo Macchia, perché il richiamo al documento d’appello era generico e non ne era stato trascritto il contenuto; inoltre non era stata impugnata l’autonoma ragione secondo cui, se l’alienazione fosse emersa in sede esecutiva, l’erede avrebbe dovuto versare alla massa il controvalore. È infondato il profilo sul valore dei beni: la Corte d’appello aveva motivato che, in assenza di prova contraria, i beni immobili conferiti in natura avevano presumibilmente valore maggiore al momento della divisione rispetto a quello all’apertura della successione, e tale argomento non era stato specificamente contestato. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato dedotto che la liquidazione fosse superiore ai massimi tariffari secondo uno dei criteri di valore prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    E’ acquisito il principio secondo cui il contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando il dispositivo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice (Cass., n.11943/2025; Cass. n.24867/2023; n. 24600/2017).

    Il giudicato va ricostruito considerando unitariamente dispositivo e motivazione, ove quest’ultima chiarisca l’effettiva volontà decisoria, e non sulla base del solo dispositivo.

  • art. 2909 c.c.

    E’ acquisito il principio secondo cui il contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando il dispositivo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice (Cass., n.11943/2025; Cass. n.24867/2023; n. 24600/2017).

    Ai fini dell’efficacia del giudicato, il contenuto della decisione passata in giudicato si determina integrando dispositivo e motivazione quando quest’ultima esplicita la portata della statuizione.

  • art. 737 c.c.

    La dispensa dalla collazione esonera, infatti, il donatario dal conferimento ma non importa l’esclusione del bene donato dalla riunione fittizia, ai fini della determinazione della porzione disponibile, (Cass. n. 14193/2022).

    La dispensa da collazione sottrae il donatario all’obbligo di conferire il bene nell’asse, ma non esclude che il valore della donazione sia computato nella riunione fittizia per determinare la disponibile.

  • art. 746 c.c.

    In tal caso, spetta al donatario scegliere se conferire in natura il bene immobile ricevuto ovvero per imputazione poiché il donante ha il sol potere di dispensare il donatario dalla collazione, ma non può in alcun modo vincolare la sua scelta, qualora egli sia tenuto alla collazione (Cass., n.17409/2023; Cass. n.5659/2015; Cass. n. 1521/80; Cass. n. 1481/79).

    Quando il donatario è tenuto alla collazione, la scelta tra conferimento in natura e per imputazione spetta al donatario e non può essere vincolata dal donante.

  • art. 42 R.D. 267/1942

    Il fallimento produce, solo temporaneamente, lo spossessamento del fallito ma, una volta chiuso il fallimento, come nel caso in esame, ai sensi dell’art.120 L.F., cessano i suoi effetti sul patrimonio del fallito.

    Lo spossessamento fallimentare è temporaneo; la chiusura del fallimento determina la cessazione dei suoi effetti sul patrimonio del fallito.

  • art. 120 R.D. 267/1942

    Il fallimento produce, solo temporaneamente, lo spossessamento del fallito ma, una volta chiuso il fallimento, come nel caso in esame, ai sensi dell’art.120 L.F., cessano i suoi effetti sul patrimonio del fallito.

    Alla chiusura del fallimento cessano gli effetti della procedura sul patrimonio del fallito, il quale riacquista la disponibilità dei beni residui.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

    La parte soccombente è condannata a rifondere le spese processuali secondo il principio di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Il contenuto di una sentenza passata in giudicato va determinato integrando il dispositivo con la motivazione quando quest’ultima chiarisce l’effettiva volontà decisoria; il dispositivo non va isolato dalla motivazione per individuare la portata della statuizione.
  • La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento del bene nei limiti della disponibile, ma non esclude la donazione dalla riunione fittizia né impedisce l’azione di riduzione ove la donazione leda la quota di legittima altrui.
  • Se la donazione eccede la disponibile e incide sulla legittima, il donatario è esposto all’azione di riduzione; quando sussiste l’obbligo di collazione, spetta al donatario scegliere tra conferimento in natura del bene e imputazione, scelta che il donante non può vincolare.
  • L’interpretazione dell’atto con cui si trasferiscono diritti connessi a un giudizio pendente, e la conseguente qualificazione come cessione di credito oppure di quota ereditaria o di beni determinati, costituiscono apprezzamenti di merito sindacabili in cassazione nei limiti della motivazione e della specifica deduzione di violazioni dei criteri ermeneutici.
  • Lo spossessamento conseguente al fallimento ha carattere temporaneo; con la chiusura della procedura cessano i relativi effetti sul patrimonio e il fallito può disporre dei beni residui, salvo quanto trasferito o liquidato durante la procedura.
  • Quando la decisione è sorretta da più rationes autonome, la mancata o inadeguata censura di una ragione da sola sufficiente a sostenerla rende inidonea l’impugnazione a ottenere la cassazione della pronuncia.
  • La contestazione della liquidazione delle spese è inammissibile per difetto di specificità se non indica in modo puntuale perché l’importo liquidato eccederebbe i limiti tariffari applicabili.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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