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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26012/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda un muretto costruito sul confine tra fondi confinanti, in presenza di un dislivello formatosi anche per interventi artificiali sui terreni. Con citazione del 14 luglio 2006 i proprietari del fondo a quota inferiore avevano chiesto che il vicino arretrasse fino alla distanza legale dal confine la sopraelevazione del piano di campagna e il muro di contenimento. Il convenuto aveva resistito e, in via riconvenzionale, chiesto l’accesso al fondo attoreo per completare le opere e il risarcimento del danno. Il Tribunale, con sentenza n. 2250/2009, aveva rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale limitatamente all’accesso, respingendo la domanda risarcitoria; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1662/2012, aveva rigettato il gravame degli attori. La Cassazione, con sentenza n. 10734/2018, aveva accolto i motivi dal secondo al sesto e rinviato ad altra composizione della Corte d’appello. In sede di rinvio, la sentenza n. 1280/2021 aveva accolto la domanda degli attori, ordinando al convenuto di abbassare il muretto fino a un’altezza massima di 50 cm dal piano di campagna del fondo degli attori, rigettando le altre domande e compensando le spese dell’intero giudizio. Il proprietario del muretto ha proposto ricorso principale con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 7 delle N.T.A. comunali: sosteneva che, poiché anche i proprietari confinanti avevano modificato il piano di campagna, non fosse individuabile il livello originario e si dovesse fare riferimento alla quota media dei terreni, rispetto alla quale il manufatto non superava il limite di 50 cm. I proprietari confinanti hanno proposto ricorso incidentale articolato in cinque motivi: (1) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., perché l’abbassamento del muretto era stato disposto senza una specifica domanda; (2) violazione delle norme urbanistiche locali e dei criteri d’interpretazione, sostenendo che la disciplina sulla distanza per i locali interrati non si applicasse ai muri di contenimento; (3) motivazione apparente sul rigetto della richiesta di arretramento del manufatto a cinque metri dal confine; (4) violazione delle norme sulle spese, per la compensazione in assenza di soccombenza parziale; (5) omessa considerazione delle modifiche intervenute nella normativa locale durante il giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale: la Corte d’appello in sede di rinvio aveva misurato l’altezza del muretto rispetto al piano del fondo degli attori, il cui livello era stato abbassato artificialmente, anziché rispetto al piano di campagna originario della zona. Il riferimento corretto, ai fini del limite di 50 cm previsto dall’art. 7 delle N.T.A. comunali, è il livello originario anteriore alle modificazioni operate dall’uomo; se il muretto, che svolge anche funzione di contenimento, eccede quel limite, va considerato costruzione e assoggettato alle norme sulle distanze. Il primo motivo incidentale, fondato in astratto perché l’abbassamento era stato disposto senza specifica domanda, è rimasto assorbito dall’accoglimento del ricorso principale. Il secondo motivo incidentale è stato rigettato perché l’applicabilità dell’art. 7 delle N.T.A. era già stata affermata dalla precedente sentenza di Cassazione e non poteva essere rimessa in discussione nel giudizio di rinvio, che ha carattere chiuso. Il terzo, quarto e quinto motivo incidentale sono stati dichiarati assorbiti: il nuovo giudice dovrà riesaminare la domanda di arretramento, valutare le modifiche medio tempore intervenute nella normativa locale e rideterminare le spese dell’intero giudizio in base all’esito complessivo. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 delle N.T.A. del Comune di Paese

    Per “piano di campagna”, secondo l’insegnamento di questa Corte, si intende quello originario della zona, e non quello risultante dalla modificazione operata dall’uomo.

    Il limite di altezza previsto dalla norma locale va verificato rispetto al piano di campagna originario, anteriore alle modificazioni artificiali del terreno; il livello del fondo modificato non può sostituire tale riferimento.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    La censura, fondata in astratto, poiché il giudice del rinvio ha effettivamente ordinato l’abbassamento del muretto pur dando atto dell’assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte del Severin, che si era limitato a resistere alla domanda di arretramento del manufatto proposta dagli odierni ricorrenti incidentali, rimane tuttavia assorbita dall’accoglimento del motivo proposto con il ricorso principale.

    Il giudice non può disporre l’abbassamento del manufatto in assenza di una domanda specifica; nel caso concreto, tuttavia, la censura non è stata decisa nel merito perché assorbita dall’accoglimento del ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando un muro posto tra fondi a dislivello svolge anche funzione di contenimento e il dislivello è stato creato artificialmente, il manufatto va considerato costruzione se supera il limite di altezza stabilito dalla disciplina locale.
  • Il limite di altezza di un manufatto rispetto al piano di campagna deve essere misurato dal livello originario della zona, anteriore alle modificazioni operate dall’uomo, e non dal livello del terreno risultante da tali interventi.
  • Nel giudizio di rinvio non possono essere rimesse in discussione le questioni di diritto già definite dalla sentenza rescindente; la decisione di rinvio deve attenersi ai principi da essa stabiliti.
  • Il giudice non può pronunciare l’abbassamento di un manufatto se tale specifica misura non è stata richiesta, anche quando sia stata proposta una diversa domanda relativa al suo arretramento.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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