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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25951/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Due eredi convennero davanti al Tribunale di Roma i creditori iscritti, chiedendo la nullità o, in subordine, l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte sui beni dell’asse ereditario prima della chiusura dell’inventario, ai sensi degli artt. 2830 e 2829 c.c., e la loro cancellazione; in appello chiesero inoltre l’accertamento della qualità di eredi con beneficio d’inventario. Il Tribunale, con sentenza n. 6839 del 1° aprile 2019, respinse le domande, dichiarandoli eredi puri e semplici. La Corte d’appello di Roma, con sentenza indicata nel testo come n. 5210 del 23 ottobre 2020 (mentre l’intestazione riporta n. 5394/2020), rigettò l’appello. In Cassazione gli eredi proposero otto motivi. Il primo denunciava, sotto profili di violazione di legge e processuali, che la Corte d’appello avesse pronunciato nei confronti di società di cartolarizzazione senza che queste avessero provato la titolarità dei crediti ceduti: secondo i ricorrenti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni in blocco, formulata genericamente, non dimostrava l’inclusione dei crediti controversi e la documentazione prodotta in appello era inammissibile e inconferente. I ricorrenti rinunciarono ai motivi dal secondo all’ottavo, richiamando precedenti della Cassazione che li avevano dichiarati decaduti dal beneficio d’inventario nelle successioni di entrambi i genitori.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il controricorso della società cessionaria subentrata alla precedente titolare del credito, richiamando il principio per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso, se il dante causa è rimasto inerte, può depositare controricorso in Cassazione per evitare un’irrimediabile lesione del diritto di difesa. Ha rigettato il primo motivo: nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB, la prova che il credito controverso sia stato ceduto è valutabile dal giudice di merito sulla base degli elementi istruttori; l’avviso in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente quando le categorie descritte permettono di individuare senza incertezze i crediti inclusi. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva ritenuto provata la titolarità sulla base delle categorie indicate nell’avviso e della tipologia dei crediti, reputandoli inclusi nelle cessioni. Per i motivi dal secondo all’ottavo, rinunciati dai ricorrenti, è stata dichiarata cessata la materia del contendere. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese di cassazione: euro 10.200,00 per ACO SPV e SPV Project 1713, euro 8.200,00 per NPL Securitisation Europe SPV e euro 7.200,00 per Banca Agricola Popolare di Ragusa, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, se dovuti. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’avviso in Gazzetta Ufficiale che descriva per categorie i crediti ceduti in blocco può provare la titolarità del credito in capo al cessionario senza elencazione individuale, purché i criteri indicati consentano di identificare con certezza i rapporti ceduti. La valutazione dell’idoneità dell’avviso spetta al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Nel caso in esame, la Corte di merito ha ritenuto che la prova della titolarità del credito fosse stata offerta dalle società intervenute in appello, alla luce delle indicazioni circa le categorie di crediti interessati dalla cessione in blocco, quali ricavabili dalla Gazzetta Ufficiale, ed avuto riguardo alla tipologia dei crediti vantati, che evidentemente sono stati reputati rientrare nel novero di quelli oggetto delle cessioni richiamate.

    La prova della titolarità del credito ceduto in blocco può risultare dalla valutazione congiunta delle categorie descritte nell’avviso pubblicato e delle caratteristiche del credito controverso; nel caso deciso, la Corte ha reputato tale prova adeguatamente fornita.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La valutazione di merito sull’idoneità dell’avviso a dimostrare l’inclusione del credito nella cessione non è riesaminabile in Cassazione se non ricorrono i presupposti per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi della norma.

  • art. 91 c.p.c.

    Al rigetto dell’unico motivo non rinunciato consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti soccombenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle cessioni in blocco di crediti bancari disciplinate dall’art. 58 d.lgs. 385/1993, la titolarità del credito controverso può essere dimostrata mediante l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale senza l’elencazione nominativa di ogni rapporto, se le categorie e i criteri indicati consentono di identificare senza incertezze il credito ceduto.
  • La verifica che una cessione in blocco comprenda il credito oggetto della controversia è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, che può valutare liberamente gli elementi istruttori, comprese le caratteristiche del credito in relazione alle categorie riportate nell’avviso.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, quando il dante causa rimane inerte, può resistere in Cassazione depositando controricorso, pur non potendo intervenire nel giudizio di legittimità, al fine di tutelare il proprio diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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