Cassazione Civile, Sentenza n. 26011/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (legittimari)
La controversia
La controversia trae origine dal testamento di una donna deceduta l’11 ottobre 2002, che aveva attribuito ai due figli maschi la legittima e la disponibile, alla figlia e ai discendenti di una figlia premorta la sola legittima, componendo le attribuzioni con beni determinati, e aveva disposto un legato di un appartamento in favore di due nuore. Il testamento prevedeva che, in caso di contestazioni sulla disparità delle quote, il legato fosse nullo e l’appartamento fosse utilizzato per gli eventuali conguagli. La figlia e i suoi discendenti convennero in giudizio i coeredi, denunciando la lesione della legittima; i discendenti chiesero inoltre di accertare l’inefficacia del legato secondo la disposizione testamentaria. Le legatarie eccepirono l’inammissibilità della domanda per mancata accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario. Il Tribunale dell’Aquila, con sentenza qualificata come non definitiva del 23 febbraio 2015, dichiarò inammissibile la domanda contro le legatarie, le estromise dal processo e liquidò loro le spese; con sentenza definitiva n. 288/2016 rigettò le domande di riduzione, escludendo dal calcolo alcuni immobili che i coeredi assumevano di avere usucapito e utilizzando, per la stima degli immobili, il criterio dei valori catastali. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 1064/2020, dichiarò inammissibile il motivo relativo al legato perché ritenne necessaria l’impugnazione immediata della pronuncia del Tribunale; confermò l’esclusione degli immobili per difetto di allegazione e prova della loro appartenenza alla de cuius e perché ritenne non contestati i fatti allegati a sostegno dell’usucapione; dichiarò inammissibile e infondato il motivo sul criterio di stima, giudicando sufficiente il criterio catastale per confrontare il rapporto tra le attribuzioni. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 327, 340 e 112 c.p.c. e della tutela dell’affidamento, sostenendo che la pronuncia del Tribunale era stata qualificata come non definitiva e che la loro domanda contro le legatarie era di inefficacia del legato, non di riduzione; 2) errore nell’escludere dal calcolo i beni oggetto dell’eccezione di usucapione, eccezione che presupponeva l’originaria appartenenza dei beni all’asse; 3) erronea applicazione del principio di non contestazione all’eccezione di usucapione, anche perché la causa era anteriore alla modifica dell’art. 115 c.p.c.; 4) illegittimo impiego del valore catastale anziché del valore di mercato per stimare i beni rilevanti ai fini della riduzione.
La decisione
La Corte ha accolto tutti e quattro i motivi e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello contro entrambe le decisioni di primo grado. Sul primo motivo, ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 10242/2021: la pronuncia del Tribunale presentava indici formali contrastanti, poiché estrometteva le legatarie e liquidava le spese, ma il dispositivo la qualificava come non definitiva; era quindi ammissibile l’appello proposto mediante riserva. Ha inoltre rilevato che la domanda dei ricorrenti era formalmente distinta dalla riduzione e che il Tribunale non aveva chiarito se la considerasse equivalente a quest’ultima, accrescendo l’ambiguità. Sul secondo motivo, ha ritenuto che, nel giudizio di riduzione, l’onere di allegazione del legittimario si esaurisca nell’indicare i beni da includere nella riunione fittizia: non è necessario indicare anche i titoli di acquisto della de cuius. Non si applica l’onere probatorio rigoroso proprio della rivendicazione, poiché la verifica riguarda un diritto comune ai coeredi; i principi del giudizio di divisione sono applicabili, a maggior ragione, alla mera operazione contabile ex art. 556 c.c. Sul terzo motivo, pur precisando che anche prima della modifica dell’art. 115 c.p.c. il convenuto doveva prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti allegati dall’attore, ha rilevato che la Corte d’appello aveva trattato come non contestata l’idoneità dei fatti a integrare un possesso utile all’usucapione: si tratta di una qualificazione giuridica rimessa al giudice, non di un fatto suscettibile di non contestazione. Poiché la valutazione degli elementi istruttori era stata compiuta anche in ragione della ritenuta non contestazione, la decisione sull’usucapione deve essere riesaminata. Sul quarto motivo, ha stabilito che, ai fini della riduzione e della riunione fittizia, la stima deve riferirsi al valore venale, cioè di mercato, dei beni; l’adozione di un diverso criterio è illegittima e vizia la decisione, senza che il legittimario debba dimostrare preventivamente quale differenza avrebbe prodotto nel rapporto tra i valori. La Corte di rinvio liquiderà anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
artt. 327, 340 e 112 c.p.c.
Di tale principio, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti di applicabilità: da un lato, il Tribunale ordine l’estromissione dal giudizio delle legatarie e liquida le spese in loro favore, dall’altro, il dispositivo contiene l’unica locuzione “non definitivamente pronunziando”.
In presenza di indici formali contrastanti sulla natura definitiva o non definitiva della pronuncia, è ammissibile l’impugnazione proposta mediante riserva, così da non comprimere il diritto di impugnazione.
art. 556 c.c.
In quanto alla necessità, ventilata dai controricorrenti, che l’appartenenza sia comprovata dalla produzione dei certificati storici catastali e dalla documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, si richiama un orientamento, diffuso in passato nella giurisprudenza di merito, ma disatteso dalla Suprema Corte, la quale, intervenuta più volte in tempi recenti sulla questione (Cass. n. 10067/2020), ha confutato tutti gli argomenti utilizzati dai giudici di merito per sostenere la necessità delle soluzioni affermate dai ricorrenti, i quali, non a caso, richiamano a sostegno della deduzione non precedenti di legittimità, ma di merito.
Nella verifica della lesione della legittima, l’indicazione dei beni da includere nella riunione fittizia non comporta l’onere di allegare il titolo di acquisto della de cuius; la riunione fittizia è un’operazione contabile e non richiede, per l’appartenenza dei beni, la prova rigorosa propria della rivendicazione.
art. 115 c.p.c.
È vero invece che i giudici d’appello hanno applicato il principio di non contestazione ai “fatti idonei alla manifestazione del possesso esclusivo ed ininterrotto dei beni in argomento”, che richiama non tanto un fatto materiale, ma una qualificazione giuridica, qual è quella dell’”idoneità” dell’esercizio di un potere di fatto a integrare un possesso utile per l’usucapione, che rientra sempre nel potere-dovere del giudice del merito, non potendo operare il principio di non contestazione (Cass. n. 8967/2024).
La non contestazione può riguardare fatti storici, ma non una qualificazione giuridica, quale l’idoneità di un’attività materiale a integrare il possesso utile per l’usucapione, che deve essere valutata dal giudice.
art. 167 c.p.c.
Infatti, l’assunto non può ritenersi esatto in termini assoluti, giacché, come chiarito da questa Corte, «Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica» (Cass. n. 26908/2020; n. 19896/2015).
Anche prima della formale introduzione del principio di non contestazione nell’art. 115 c.p.c., il convenuto doveva contestare in modo chiaro e analitico i fatti posti a fondamento della domanda; i fatti non specificamente contestati potevano essere ritenuti ammessi.
Massime di principio
- Quando una pronuncia decide una domanda e dispone la prosecuzione del giudizio su altre domande, la natura definitiva o non definitiva va individuata considerando gli indici formali ricavabili dal contenuto della decisione. Se la pronuncia estromette una parte e liquida le spese, ma è contestualmente qualificata come non definitiva, l’ambiguità consente l’impugnazione mediante riserva.
- Nel giudizio di riduzione, l’onere di allegazione del legittimario si esaurisce nell’indicazione dei beni da includere nella riunione fittizia; non occorre indicare anche i fatti o i titoli di acquisto dei beni da parte del de cuius.
- Ai fini dell’inclusione dei beni nella massa di calcolo della legittima non si applica l’onere probatorio rigoroso proprio dell’azione di rivendicazione: la verifica riguarda un diritto comune ai coeredi e costituisce una mera operazione contabile, destinata a rilevare se la legittima risulti lesa.
- Il principio di non contestazione riguarda fatti storici, non qualificazioni giuridiche. L’idoneità di un’attività materiale a integrare un possesso utile per l’usucapione deve quindi essere valutata dal giudice e non può considerarsi ammessa per mancata contestazione.
- Nel giudizio di riduzione e nella riunione fittizia, i beni devono essere stimati secondo il loro valore venale, ossia di mercato, al momento di apertura della successione. L’adozione di un criterio diverso vizia la decisione, salvo che il giudice motivi che tale criterio è idoneo, nel caso concreto, a esprimere il valore venale; non è onere del legittimario dimostrare quale specifico mutamento dei rapporti di valore avrebbe prodotto il criterio corretto.
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