Cassazione Civile, Sentenza n. 26008/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nella procedura concorsuale di una società, era stata avviata la vendita senza incanto di un compendio immobiliare costituito da un capannone, uffici e area pertinenziale. L’unica offerta, presentata dalla ricorrente, era pari a € 1.096.875, corrispondente ai tre quarti del prezzo base di € 1.462.000. Il giudice delegato aveva impedito il perfezionamento della vendita, ritenendo il prezzo notevolmente inferiore a quello giusto in relazione alle condizioni di mercato e ai parametri contenuti nell’ordinanza di vendita; il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato il reclamo. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 105 e seguenti e, in particolare, dell’art. 108 l. fall., sostenendo che il richiamo generico alla crisi del mercato non fosse sorretto da elementi concreti e che i ribassi d’asta già previsti non consentissero di assumere come soglia del prezzo giusto il prezzo base aumentato di un quinto; (2) violazione dell’art. 108, comma 1, l. fall., deducendo che il curatore non rientrasse tra gli «altri interessati» legittimati a chiedere la sospensione; (3) motivazione apparente, perplessa, contraddittoria o insufficiente sulle ragioni per cui l’offerta sarebbe stata notevolmente inferiore al prezzo giusto. Dopo la proposizione del ricorso, il 6 giugno 2022, la ricorrente presentò una nuova offerta per il medesimo bene di € 1.435.000; il bene fu aggiudicato provvisoriamente il 3 novembre 2022, definitivamente il 26 novembre 2022 e trasferito con atto notarile del 29 dicembre 2022. La successiva procedura competitiva non risulta impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, dopo l’impugnazione, il bene è stato aggiudicato alla stessa ricorrente nella successiva procedura e trasferito con atto del 29 dicembre 2022, senza che gli atti di tale procedura risultino impugnati. La Corte ha precisato che la pronuncia del Tribunale sul reclamo avverso il provvedimento di sospensione della vendita è astrattamente ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto decisoria e definitiva; tuttavia, il trasferimento del bene fa venir meno l’interesse a impugnare la decisione relativa alla precedente attività liquidatoria. Non è stato enunciato un principio di diritto ex art. 363 c.p.c. sulla legittimazione del curatore a chiedere l’impedimento della vendita: nel caso concreto il curatore si era limitato a trasmettere gli atti al giudice delegato invitandolo a valutare i poteri previsti dall’ordinanza di vendita, mentre il giudice aveva provveduto autonomamente in forza dei poteri contemplati da tale ordinanza, divenuta definitiva e vincolante. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7.000 per compensi ed € 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Non è stato disposto il pagamento del doppio contributo unificato, trattandosi di esito conseguente a un evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione.
Norme richiamate
secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, l’avvenuto trasferimento dei beni comporta il venir meno dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza - oggetto di ricorso per cassazione - confermativa, da parte del tribunale, del provvedimento con cui il giudice delegato ha disposto la sospensione della primigenia attività liquidatoria
L’interesse a impugnare il provvedimento che ha sospeso la precedente attività liquidatoria viene meno quando il bene è stato trasferito all’esito di una successiva procedura di vendita.
la pronuncia del Tribunale, a norma dell’art. 26 l.fall., di rigetto dell’istanza di sospensione della vendita dei beni compresi nell’attivo del fallimento ha natura decisoria e definitiva.
La decisione del Tribunale che rigetta l’istanza di sospensione della vendita dei beni compresi nell’attivo fallimentare ha natura decisoria e definitiva.
art. 111 Cost.
la pronuncia del Tribunale, a norma dell’art. 26 l.fall., di rigetto dell’istanza di sospensione della vendita dei beni compresi nell’attivo del fallimento ha natura decisoria e definitiva.
La natura decisoria e definitiva della pronuncia sul reclamo ne consente, in astratto, l’impugnazione per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; nel caso concreto, tuttavia, il ricorso è divenuto inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Non può procedersi alla formulazione del principio di diritto ex art. 363 c.p.c. sulla quaestio iuris per la quale la causa è stata rimessa in pubblica ( possibilità o meno che il curatore possa essere annoverato tra gli «altri interessati» legittimati a sollevare istanza di impedimento della vendita) in quanto, come rimarcato anche dal procuratore generale, la controversia non intercetta alcuna specifica fattispecie concreta sussumibile nel principio di dritto da enunciare nell’interesse della legge.
La Corte non formula un principio di diritto nell’interesse della legge quando la controversia, per le circostanze concrete accertate, non presenta una fattispecie riconducibile alla questione astratta sottoposta.
Risulta dalla documentazione allegata dal controricorrente alla memoria ex art 380 1bis - il cui deposito nel giudizio di cassazione è consentito, ai sensi dell’art 372 c.p.c., in quanto idoneo provocare una pronuncia sulla ammissibilità del ricorso – che dopo la presentazione del ricorso in cassazione è stata proposta, in data 06.06.2022, una nuova istanza di acquisto del medesimo bene oggetto del presente giudizio da parte di Mc Automotive srl offrendosi il prezzo di € 1.435.000.
È consentito produrre in cassazione documenti idonei a determinare una pronuncia sull’ammissibilità del ricorso; nel caso concreto, la documentazione ha provato la successiva vendita del bene e il sopravvenuto difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Trattandosi di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell'impugnazione, non deve farsi luogo al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Quando l’esito decisorio consegue a un evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione, la Corte esclude il pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La pronuncia del Tribunale sul reclamo avverso il provvedimento relativo alla sospensione della vendita dei beni compresi nell’attivo fallimentare ha natura decisoria e definitiva ed è, in astratto, ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
- Il trasferimento del bene all’esito di una successiva procedura di vendita fa venir meno l’interesse a impugnare la decisione che aveva confermato la sospensione della precedente attività liquidatoria, se la procedura successiva e i relativi atti non risultano impugnati.
- La Corte non enuncia un principio di diritto nell’interesse della legge quando la questione astratta sottoposta non trova corrispondenza nella concreta fattispecie accertata.
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