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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13339/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolato in tre motivi: 1) contestazione dell'applicazione della normativa regionale siciliana sulle distanze (l.r. Sicilia n.24/2020, modificata dalla l.r. n.3/2024) sostenendo che il subentro nella gestione dopo cessione di ramo d'azienda non avrebbe dovuto essere qualificato come "nuova apertura" e quindi non sarebbe applicabile il divieto per distanza; si deduceva errato rigetto della richiesta di licenza da parte del Questore e mancata valutazione dell'istanza di autotutela. 2) censura per omessa considerazione dell'ipotesi contravvenzionale (art.650 c.p.) e relativa nullità della sentenza per carenza di motivazione sul punto; dedotto anche richiamo all'art.125, comma 3 c.p.p. 3) mancata valutazione dell'elemento soggettivo e della rilevanza delle assoluzioni precedenti per fatti analoghi (sentenze del giudice monocratico del 30/10/2024 e del 05/03/2025), con richiesta di applicazione dell'art.131-bis c.p. (tenuità dell'offesa) o, quanto meno, di assoluzione per carenza del dolo specifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Sul primo motivo ha rigettato le doglianze: la norma regionale (l.r. 24/2020) e la sua modifica del 2024 esentano dal considerare come "nuova apertura" il cambio di titolarità solo se l'esercizio sia già dotato di licenza di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 86 o 88 del TULPS; nel caso concreto il precedente titolare era privo di licenza e quindi il subentro non poteva usufruire dell'eccezione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sulla contravvenzione non risultava proposta in sede di appello (violazione del divieto di riesame in Cassazione di questioni non dedotte in appello). Il terzo motivo è stato invece accolto: la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente sull'elemento soggettivo del reato (dolo generico) e non ha considerato le assoluzioni anteriori; per questo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa al capo 1 e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio limitatamente a tale questione, riservando altresì la valutazione sull'applicabilità dell'art.131-bis c.p. e sulla corretta modulazione del trattamento sanzionatorio (tenendo conto della giurisprudenza di legittimità richiamata sul computo delle riduzioni nel rito abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni).

Norme richiamate

  • Legge Regione Sicilia n.24 del 21/10/2020 (art.6)

    Stabilisce il divieto di nuova apertura o installazione di centri scommesse entro determinate distanze da luoghi sensibili; la norma è riferita alla nozione di "nuova apertura" e al regime transitorio/di applicazione rispetto a cambi di titolarità

  • Legge Regione Sicilia n.3 del 2024 (art.44, comma 9-quater)

    Ha precisato che non è considerata nuova apertura il cambio di titolarità, rappresentante legale, concessionario o ditta proprietaria, ma tale deroga opera solo se l'esercizio è già dotato di licenza di pubblica sicurezza ai sensi degli artt.86 o 88 del TULPS

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 (TULPS), artt.86 e 88

    Indicano le licenze di pubblica sicurezza rilevanti per poter usufruire dell'eccezione regionale: l'esenzione per cambio di titolarità vale soltanto se l'esercizio è già autorizzato ai sensi di tali articoli

  • Legge 401/1898 (richiamata in sentenza)

    art.4, comma 4-bis (richiamato nel provvedimento)

    Riferimento normativo utilizzato per definire il tipo di illeciti contestati e il quadro normativo sanzionatorio applicabile alle attività di raccolta scommesse irregolari

  • Codice penale, art.650

    Ipotesi contravvenzionale richiamata dalla difesa come alternativa alla fattispecie più grave; la Corte ha ritenuto la questione non essere stata dedotta in appello e quindi inammissibile in Cassazione

  • Codice di procedura penale, art.125, comma 3

    Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione dell'ipotesi contravvenzionale; la Corte ha sottolineato il principio per cui in Cassazione non si possono sollevare doglianze non eccepite in appello

  • Codice penale, art.131-bis

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha disposto che la sua applicabilità debba essere nuovamente valutata dal giudice di merito alla luce della corretta istruttoria e delle precedenti assoluzioni, tenendo conto anche della valutazione dell'abitualità/continuità della condotta

  • Codice di procedura penale, art.442, comma 2

    Richiamato indirettamente tramite giurisprudenza di legittimità: nel rito abbreviato la riduzione per il rito deve essere operata distintamente sui delitti (1/3) e sulle contravvenzioni (1/2) in caso di continuazione; errore di calcolo può comportare rimedio in sede di legittimità

  • Sezioni Unite, n.27059 del 27/02/2025 (Rv.288214 - 02)

    Giurisprudenza di legittimità sulla modalità di applicazione della riduzione della pena nel rito abbreviato in presenza di continuazione tra delitti e contravvenzioni: la riduzione va calcolata separatamente (delitti 1/3, contravvenzioni 1/2)

  • Decreto Balduzzi (2012) - richiamo dottrinario/giurisprudenziale

    Citato dalla difesa come fonte di principi normativi/interpretativi in materia di regolazione delle sale scommesse e di "rigorismo" applicativo; la Corte non ha ritenuto sufficiente il richiamo rispetto ai fatti specifici del caso

Massime di principio

  • La deroga regionale che esclude il cambio di titolarità dall'essere considerato "nuova apertura" opera solo se l'esercizio è già titolare di una licenza di pubblica sicurezza ai sensi del TULPS (artt.86 o 88); l'acquisto di un ramo d'azienda il cui precedente titolare era privo di licenza non consente di aggirare i divieti di distanza
  • In Cassazione non sono ammissibili censure che non risultino specificamente dedotte e motivate in sede di appello; questioni relative al primo grado devono essere state contestate nell'impugnazione di appello per poter essere riesaminate in Cassazione
  • Il giudice di merito deve motivare espressamente sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) quando rilevante per la fattispecie; la mancanza di motivazione su tale punto può portare all'annullamento con rinvio
  • Le assoluzioni precedenti per fatti analoghi (anche se non definitive) vanno valutate e motivate dal giudice di merito nella determinazione della responsabilità e nella ponderazione dell'eventuale applicazione dell'art.131-bis (tenuità), ma non determinano automaticamente l'applicabilità della causa di non punibilità
  • Nel giudizio abbreviato con continuazione tra delitti e contravvenzioni, le riduzioni previste per il rito devono essere calcolate distintamente sulle pene relative ai delitti e alle contravvenzioni (delitti: riduzione di un terzo; contravvenzioni: riduzione della metà); errori nella determinazione unitaria della riduzione possono essere censurati

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