Cassazione Civile, Ordinanza n. 21720/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso nell'ambito di procedura DOCFA per la rettifica della rendita di un immobile destinato ad albergo, con piscina e camere vista mare, sito a Taormina. In primo grado l'atto era stato annullato per asserita carenza di motivazione; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo adeguatamente esplicato il percorso logico-tecnico seguito per rideterminare la rendita. In cassazione la contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 1, comma 335, L. 301/2004 e all'art. 3 L. 241/1990, lamentando che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto sufficientemente motivato l'avviso, qualificandolo come mera rettifica dei dati dichiarati, mentre a suo dire la motivazione avrebbe dovuto essere più specifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in caso di classamento DOCFA, l'avviso è sufficientemente motivato quando, se l'Ufficio non disattende i dati di fatto dichiarati dal contribuente ma opera una diversa valutazione tecnica, indica i dati amministrativo-censuari e la classe/rendita attribuita; una motivazione più dettagliata è necessaria solo se l'Amministrazione contesta o modifica gli elementi fattuali indicati dal contribuente. Nel caso concreto, l'atto impugnato riportava l'identificazione catastale dell'immobile, i valori precedenti e quelli attribuiti, e si fondava su una relazione di stima con comparazione a immobili analoghi della zona, sicché non vi era difetto di motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 335, L. 301/2004
È invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del classamento catastale e alla rettifica della rendita.
È richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo, ritenuta dalla Corte non violata nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della rendita o classe attribuita quando l'Ufficio non contesti gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente ma si limiti a rielaborarli secondo una diversa valutazione tecnica.
- Se la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipende da una diversa qualificazione tecnica degli stessi dati forniti dal contribuente, non è necessaria una motivazione analitica sulle singole difformità; la motivazione più approfondita è invece richiesta quando l'Amministrazione disattenda o modifichi gli elementi fattuali dichiarati.
- Nella procedura DOCFA, la relazione di stima tecnica posta a base della rettifica, quando sia conosciuta o agevolmente conoscibile dal contribuente nell'ambito di un procedimento partecipato, può integrare il supporto motivazionale dell'avviso anche se non è integralmente riprodotta o allegata all'atto.
- Il richiamo a valori comparativi di immobili analoghi ubicati nella stessa zona e alle caratteristiche tipologiche simili può essere sufficiente a sorreggere la motivazione dell'avviso di riclassamento, ove renda intelligibile il criterio seguito dall'Ufficio.
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