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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39437/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla cessione di una quota di partecipazione in una società di persone. Il titolare originario della quota aveva ceduto la propria partecipazione a una socia già esistente; secondo l’attore, il prezzo indicato nell’atto pubblico non era stato realmente pagato, perché tra le parti vi sarebbe stato un diverso accordo scritto che rinviava la determinazione del corrispettivo alla successiva vendita dell’attività commerciale. In seguito, la cessionaria aveva trasferito parte della quota ad altri soggetti e uno di essi l’aveva poi ulteriormente ceduta a una terza acquirente, la quale si era anche accollata un debito della precedente dante causa. L’attore chiese quindi: l’accertamento del proprio diritto al corrispettivo della cessione; la condanna della cedente al pagamento di una somma pari al 50% del prezzo ricavato dalle successive cessioni; la condanna in solido anche dei successivi acquirenti; in subordine, un indennizzo per ingiustificato arricchimento. I convenuti eccepirono, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del tribunale adito e, per una parte, la devoluzione della lite ad arbitri in forza di clausola compromissoria. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: 1) il rigetto dell’eccezione di arbitrato; 2) il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale ex art. 23 c.p.c.; 3) il riconoscimento di un giudicato esterno sulla nullità del contratto di cessione del 2007 per indeterminatezza dell’oggetto; 4) la qualificazione della quota sociale come "cosa" ai fini dell’applicazione degli artt. 2037 e 2038 c.c.; 5) il mancato accoglimento della tesi sull’avvenuto pagamento del prezzo alla cedente e del conseguente diniego della domanda di manleva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla clausola compromissoria, perché l’interpretazione della volontà delle parti in tema di arbitrato è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo per violazione dei criteri ermeneutici o motivazione apparente; nella specie la motivazione di merito era ritenuta congrua. Ha poi rigettato la censura sull’incompetenza territoriale, affermando che la domanda riguardava un contratto di cessione di quote, non una controversia inerente al rapporto sociale, sicché non operava il foro speciale dell’art. 23 c.p.c. Ha inoltre confermato l’efficacia di giudicato dell’accertamento di nullità del contratto di cessione contenuto nella precedente sentenza tra cedente e cessionaria, richiamando il principio secondo cui la dichiarazione di nullità, anche se contenuta in motivazione, può formare giudicato se non impugnata; nei confronti dei successivi aventi causa, la sentenza spiega effetti come pronuncia resa contro il dante causa. Ha considerato infondata la doglianza sulla qualificazione della quota sociale, ribadendo che essa è bene immateriale suscettibile di applicazione della disciplina dei beni mobili, con conseguente operatività degli artt. 2037 e 2038 c.c. Infine ha ritenuto inammissibile o infondata la censura sul pagamento del prezzo, perché diretta in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e comunque priva di specifica confutazione delle ragioni della decisione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrente principale e incidentale, mentre i ricorrenti sono stati condannati in solido a rifondere le spese al controricorrente; è stato inoltre disposto l’obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 23 c.p.c.

    il foro speciale per le controversie inerenti al rapporto sociale non si applica alle liti che hanno ad oggetto la cessione di quote come contratto di compravendita

  • art. 819-ter c.p.c.

    richiamato nel motivo sull’arbitrato; la Corte ha però ritenuto inammissibile la censura perché attinente all’interpretazione della clausola compromissoria come accertamento di fatto

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa; l’accertamento di nullità può fare giudicato se non impugnato

  • art. 2037 c.c.

    richiamato per la disciplina della rivendicazione/restituzione di cosa indebitamente trasferita; ritenuto applicabile alla quota come bene

  • art. 2038 c.c.

    ritenuto applicabile alla quota sociale quale bene immateriale assimilato a bene mobile

  • art. 1203 c.c.

    invocato nel motivo sul diritto di surroga; la censura è stata respinta per difetto di prova del pagamento e per carenza di specificità

  • art. 1997 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sul tema del titolo e della circolazione del diritto di credito; motivo respinto/inammissibile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere della prova sia sul giudicato esterno sia sul pagamento del prezzo; la Corte ha ritenuto non fondate le doglianze

  • art. 101 c.p.c.

    invocato nel motivo di nullità della sentenza, senza esito favorevole

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel motivo di nullità della sentenza, senza esito favorevole

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per sostenere l’assenza di giudicato, ma la Corte ha invece riconosciuto l’efficacia del giudicato esterno

  • art. 1362 c.c.

    richiamato implicitamente come criterio ermeneutico non indicato come violato dalla ricorrente nella censura sulla clausola arbitrale

  • art. 1346 c.c.

    richiamato nel contesto della dedotta nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto

  • art. 812 c.c.

    la quota sociale è stata ricondotta alla categoria dei beni mobili in via residuale, essendo bene immateriale suscettibile di diritti

  • art. 813 c.c.

    richiamato per l’applicabilità ai beni mobili della disciplina pertinente anche alla quota sociale

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di prova del passaggio in giudicato; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile perché nuova

  • art. 111 c.p.c.

    il successore a titolo particolare nel diritto controverso è soggetto all’efficacia della sentenza pronunciata nei confronti del dante causa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La clausola compromissoria, quando la sua estensione oggettiva è controversa, va interpretata secondo i criteri ermeneutici ordinari come accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione di tali criteri o per motivazione inesistente o meramente apparente.
  • L’art. 23 c.p.c. si applica alle controversie che abbiano ad oggetto il rapporto sociale in senso proprio; una lite sulla cessione di quote, pur se idonea a incidere sulla compagine societaria, resta una controversia contrattuale e non attrae il foro speciale della sede sociale.
  • L’accertamento della nullità di un contratto può formare giudicato anche quando la nullità sia stata rilevata o dichiarata in motivazione, purché il vizio sia stato comunque oggetto di un chiaro accertamento e la decisione non sia stata impugnata sul punto.
  • Il giudicato esterno spiega efficacia non solo verso le parti del precedente giudizio, ma anche verso gli aventi causa e i successori a titolo particolare nel diritto controverso, quando il loro titolo derivi dal dante causa già parte del processo.
  • La quota di partecipazione sociale, pur essendo bene immateriale e non cosa corporale, è suscettibile di valutazione patrimoniale e può essere trattata, nei limiti compatibili, come bene mobile ai fini dell’applicazione delle norme sulla restituzione e sulla circolazione dei beni.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto le sembianze della violazione di legge; la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi e indicare specificamente l’errore giuridico denunciato.
  • La parte che invochi il pagamento o l’estinzione di un’obbligazione deve fornire prova idonea dell’effettivo adempimento, non essendo sufficiente la sola produzione di documenti che attestino la predisposizione di strumenti di pagamento se non risulta l’effettiva riscossione da parte del creditore.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniCompetenza
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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