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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27322/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (INAIL)

La controversia

Un dipendente rimase infortunato durante la lavorazione di un blocco di marmo. Il Tribunale aveva accolto la domanda di regresso dell’INAIL, accertando la responsabilità del datore di lavoro; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 457/2019 depositata il 19 febbraio 2020, confermò la decisione. Il datore di lavoro propose ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciò, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la motivazione d’appello fosse apparente nel respingere la censura secondo cui il Tribunale si sarebbe conformato acriticamente alle decisioni definitive del giudizio penale. Con il secondo, denunciò la violazione dell’art. 1227 c.c., contestando l’esclusione di un concorso colposo del lavoratore: dedusse che il sinistro sarebbe stato causato dalla caduta del blocco di marmo, che il dipendente avrebbe fatto scivolare per distrazione. Nel corso del giudizio di cassazione i difensori comunicarono il decesso del ricorrente, intervenuto dopo la rituale instaurazione del giudizio e dopo la costituzione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha preliminarmente escluso che il decesso del ricorrente, avvenuto dopo la rituale instaurazione del giudizio di cassazione, determinasse l’interruzione del processo, poiché nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non opera l’interruzione per gli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c. Il primo motivo è stato rigettato perché la motivazione d’appello era chiara e consequenziale: il Tribunale non si era limitato a recepire gli esiti penali, ma aveva considerato anche gli atti e la consulenza tecnica d’ufficio del giudizio civile promosso dal lavoratore per il danno differenziale. La Corte d’appello aveva inoltre rilevato che la ricostruzione alternativa del datore era stata prospettata solo in appello, in termini indimostrati e senza una specifica allegazione in primo grado di condotte abnormi del lavoratore; il ricorso non censurava adeguatamente tale ratio, in particolare quanto alla tempestività delle deduzioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con le autonome ragioni della decisione: genericità delle allegazioni, tardiva costituzione del datore in primo grado e conseguente decadenza dalla prova dei fatti riduttivi del credito di regresso, risultanze istruttorie incompatibili con una corresponsabilità del lavoratore e riconducibilità dell’infortunio all’obsolescenza del macchinario e alla mancata segregazione degli organi in movimento. La censura sollecitava inoltre una rilettura del merito, non consentita in cassazione. La Corte ha ribadito che la responsabilità datoriale può sussistere anche in presenza di negligenza del lavoratore; il concorso colposo che esclude tale responsabilità richiede una condotta abnorme, esorbitante dalle mansioni e dalle direttive e causa esclusiva dell’evento. Il ricorso è stato quindi rigettato. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non produce l'interruzione del processo

    Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, se intervenuta dopo la rituale instaurazione del processo, non ne determina l’interruzione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è infondato, alla luce del percorso motivazionale chiaro e consequenziale con il quale il Collegio del merito ha prima affermato che il Giudice di prime cure non si era limitato ad aderire acriticamente alle risultanze del giudizio penale ma aveva esteso il novero delle fonti di prova

    Non è apparente la motivazione che espone in modo chiaro e consequenziale le ragioni della decisione e dà conto delle fonti probatorie considerate, anche quando non si limita agli esiti del giudizio penale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il motivo è infondato, alla luce del percorso motivazionale chiaro e consequenziale con il quale il Collegio del merito ha prima affermato che il Giudice di prime cure non si era limitato ad aderire acriticamente alle risultanze del giudizio penale ma aveva esteso il novero delle fonti di prova

    La censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza espone un percorso argomentativo chiaro e consequenziale e indica gli elementi probatori ulteriori rispetto alle risultanze penali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Sul punto, in particolare quanto alla tempestività processuale delle deduzioni difensive, il motivo nulla argomenta, di talché lo stesso non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è adeguatamente censurata una decisione quando resta priva di contestazione una sua ragione autonoma.

  • art. 1227 c.c.

    il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere

    La negligenza del lavoratore, la violazione di direttive o l’inosservanza di norme antinfortunistiche non bastano, di per sé, a fondare un concorso colposo idoneo a ridurre la responsabilità datoriale. A tal fine occorre una condotta abnorme ed esorbitante, estranea al procedimento lavorativo e alle direttive, che costituisca causa esclusiva dell’evento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con tutti i suddetti argomenti il motivo non si confronta, tendendo non tanto a lamentare una violazione di legge quanto a richiedere una rilettura del merito della controversia, inibita in questa sede di legittimità.

    La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito della controversia.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, la morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio non ne determina l’interruzione.
  • La motivazione non è apparente quando espone un percorso argomentativo chiaro e consequenziale e dà conto delle fonti di prova considerate; non ricorre adesione acritica a un giudizio penale se il giudice valuta anche ulteriori elementi probatori acquisiti in sede civile.
  • Il motivo di cassazione deve censurare tutte le autonome rationes decidendi rilevanti della sentenza impugnata; la mancata contestazione di una di esse rende la censura inidonea a scalfire la decisione.
  • La denuncia di violazione di legge non consente di ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie.
  • La responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla mera negligenza o imprudenza del lavoratore, né dalla violazione di direttive o norme antinfortunistiche. Il concorso colposo con efficacia esimente può ravvisarsi soltanto quando il lavoratore tenga una condotta abnorme, esorbitante dal procedimento lavorativo e dalle direttive ricevute, crei un rischio estraneo alle normali modalità di lavoro e si ponga come causa esclusiva dell’evento.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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